IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26, del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213, del 12 settembre 2017), recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213, del 12 settembre 2017), recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio; Visto il decreto 21 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38, del 14 febbraio 2019) recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema a punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, modificato dal Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, recante la delega di funzioni al sottosegretario di Stato, on. le Franco Manzato; Considerato che le attuali procedure di cancellazione dei punti di cui, rispettivamente, all'art. 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2017, all'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2017 e art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, possono determinare potenziali discrasie, tali da non assicurare il corretto rispetto del vigente quadro normativo di riferimento; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'immediata semplificazione delle richiamante procedure di cancellazione dei punti, con particolare riferimento alle fasi successive al decorrere del prescritto periodo triennale dalla data di commissione dell'ultima infrazione grave, al fine di renderle pienamente aderenti ai termini stabiliti dalla vigente normativa di settore; Decreta: Art. 1 L'art. 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2017, in premessa citato, e' sostituito dal seguente: 1. Per le fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato; 2. In ragione delle istanze presentate ai sensi del precedente comma 1, il Capo del Compartimento marittimo, attraverso gli uffici competenti, verifica, a norma del richiamato comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza: nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco; nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente; nel caso di cui alla lettera c), che in qualita' di membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione; nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un'attivita' di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica; 3. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma 2, il Capo del Compartimento marittimo emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica al titolare della licenza di pesca e trasmettendone copia alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nonche' all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul registro di iscrizione ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai fini dell'aggiornamento del registro nazionale delle infrazioni. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti, invece, il Capo del Compartimento marittimo emette un provvedimento di diniego e lo notifica immediatamente all'interessato; 4. Per le fattispecie di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo n. 4/2012, il Capo del Compartimento marittimo procede d'ufficio alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti. All'esito delle verifiche, il Capo del Compartimento marittimo emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica al titolare della licenza di pesca e trasmettendone copia alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nonche' all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul registro di iscrizione ed al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai fini dell'aggiornamento del registro nazionale delle infrazioni.