IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  tra  Agenzia  e  titolari   di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  Generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili  dal  servizio  sanitario  nazionale  (SSN) ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina con la quale  la  societa'  ALK-ABELLO'  A/S  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Grazax» (polline di erba); 
  Vista la determina  31  luglio  2015,  n.  1057,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  22  agosto  2015,  relativa   alla
«Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Grazax",  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la determina 12  ottobre  2015,  n.  1309,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  26  ottobre  2015,  relativa  alla
«modifica del regime  di  fornitura  del  medicinale  per  uso  umano
«Grazax»; 
  Vista la determina  5  febbraio  2016,  n.  188,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  2016,  in  materia  di
«Aggiornamento del piano terapeutico allegato alla determina n.  1057
del 31 luglio 2015, relativa alla «Riclassificazione  del  medicinale
per uso umano "Grazax", ai sensi dell'art. 8, comma 10,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la  determina  18  luglio  2016,  n.  964,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
191 del 17 agosto 2016 - supplemento ordinario n. 33,  relativa  alla
«Rinegoziazione, ai sensi dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano "Grazax"»; 
  Vista la domanda con  la  quale  la  societa'  ALK-ABELLO'  A/S  ha
chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale 27 aprile 2018; 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella  seduta
dell'11 luglio 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  15
aprile 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
           Classificazione ai fini della rimborsabilita'  
 
  Il  medicinale  GRAZAX  (polline  di  erba)  e'  rinegoziato   alle
condizioni di seguito indicate:  
    confezioni: 
      «75,000 SQ-T  liofilizzato  orale»  30  liofilizzati  orali  in
blister  AL/AL  -  A.I.C.  n.  037610019  (in  base  10).  Classe  di
rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,48.  Prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 109,72; 
      «75,000 SQ-T liofilizzato  orale»  100  liofilizzati  orali  in
blister  AL/AL  -  A.I.C.  n.  037610021  (in  base  10).  Classe  di
rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 221,61. Prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 365,74. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Conferma sconto obbligatorio sul prezzo ex factory,  da  praticarsi
alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le   strutture
sanitarie private accreditate con il  servizio  sanitario  nazionale,
come da condizioni negoziali. 
  Restano ferme le condizioni negoziali di cui alla determina AIFA n.
964 del 17 agosto 2016, fino alla data di efficacia del provvedimento
di rinegoziazione e l'eventuale sfondamento del tetto di spesa  sara'
calcolato riparametrando mensilmente il vigente tetto di spesa  annuo
di 2,1 mln di euro; nel quantificare  l'ammontare  dello  sfondamento
verranno inclusi valori di fatturato derivanti dalle importazioni del
farmaco dall'estero autorizzate dall'AIFA per sopperire allo stato di
carenza del prodotto sul territorio nazionale. 
  La societa' si impegna a garantire la fornitura  della  specialita'
medicinale   in   oggetto   su   tutto   il   territorio    nazionale
indipendentemente dal raggiungimento del tetto di spesa concordato. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory pari a € 2,8  mln/dodici
mesi. In caso di superamento della soglia EXF di 2,8 mln di fatturato
nei dodici mesi la ditta e' chiamata  al  ripiano  dello  sfondamento
attraverso  payback.  Ai  fini  della   determinazione   dell'importo
dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra'
determinato sulla base dei consumi ed in base al  fatturato,  tenendo
conto anche (al netto degli eventuali payback del 5% e dell'1,83%,  e
dei payback effettivamente versati, al momento della  verifica  dello
sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi
attraverso il flusso della tracciabilita',  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero  e
diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge  n.
448/1998, successivamente  modificata  dal  decreto  ministeriale  n.
245/2004, per la convenzionata, nonche' tenendo conto dei dati  delle
importazioni del  farmaco  dall'estero  per  sopperire  ad  eventuali
carenze.  E'  fatto,  comunque,  obbligo  alla   parte   di   fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della  legge   n.   648/1996,   dall'estensione   delle   indicazioni
conseguenti a modifiche, dalle importazioni del farmaco dall'estero.