IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Vista la nota della Prefettura di Catanzaro - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 77978 del 31 luglio 2019, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, relativi ai fascicoli processuali n. 5288/2016 R.G.N.R.D.D.A., n. 70/2019 R.G.G.I.P.D.D.A. e n. 64/2018 R.O.C.C.D.D.A. a carico del sig. Sebastiano Romeo, consigliere regionale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 26 luglio 2019, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Sebastiano Romeo, consigliere regionale della Regione Calabria, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 319, 321 del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando e' disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 26 luglio 2019, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno; Decreta: con effetto a decorrere dal 26 luglio 2019, e' accertata la sospensione del sig. Sebastiano Romeo, dalla carica di consigliere regionale della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Roma, 12 agosto 2019 Il Presidente: Conte