IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  suddetto  regolamento  (UE)  n.
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9  ottobre
2018,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  Capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  recante  le  modalita'  per  stabilire  i
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2015,  n.  59,  relativo  alla
semplificazione della  gestione  della  PAC  2014-2020  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  ed  in  particolare  il   Capo   III
riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato
decreto ministeriale 12 gennaio 2015  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano
assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione
individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative
agricole  e  ai  fini  dell'adesione  alla  copertura   mutualistica,
agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del  programma  di
sviluppo rurale  nazionale  citato,  per  la  cui  elaborazione  sono
necessari, tra  l'altro,  i  prezzi  unitari  massimi  stabiliti  dal
presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre 2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla  rilevazione  dei  prezzi
prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Visto il decreto ministeriale 21  gennaio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 87, con il quale  e'  stato
approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019; 
  Vista la nota 11 luglio 2019, n. 28743, con  la  quale  l'ISMEA  ha
trasmesso, tra  l'altro,  ulteriori  prezzi  medi  di  mercato  delle
produzioni agricole, calcolati sulla base  dei  prezzi  rilevati  nel
triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art.  127,  comma  3,  della
legge n. 388/2000, ulteriori prezzi medi di  mercato  riguardanti  le
annualita' 2017 e 2018 e calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel
relativo triennio precedente, nonche', alcune rettifiche e correzioni
relativi a prezzi gia' trasmessi; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  marzo  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2019,  n.  97,  con  il  quale  sono
stabiliti i prezzi unitari massimi  di  alcune  produzioni  agricole,
delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento  delle  carcasse
animali, utilizzabili per la determinazione dei  valori  assicurabili
al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2019; 
  Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2019, registrato alla Corte
dei conti il 2 luglio 2019, reg. n. 774, in corso di pubblicazione in
Gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana,  con  il  quale  sono
stabiliti ulteriori  prezzi  unitari  massimi  di  alcune  produzioni
agricole  e  dei  costi  di  smaltimento  delle   carcasse   animali,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019
- Secondo elenco - il quale rettifica anche le codifiche e  i  prezzi
di talune produzioni presenti nei decreti  relativi  alle  annualita'
precedenti; 
  Visto il  decreto  dell'Autorita'  di  gestione  del  PSRN  del  22
novembre 2017, con  il  quale  e'  stata  definita  la  procedura  di
approvazione dei prezzi unitari massimi; 
  Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario
istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data
11 luglio 2019, prot. 28336; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
  Ritenuto necessario integrare i  prezzi  unitari  massimi  relativi
alle annualita' 2017 e 2018, con alcuni prodotti  i  cui  prezzi  non
risultano ancora rilevati; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  rettifica  dei  prezzi  unitari
massimi relativi ai prodotti «Uva da vino DOP  -  Grumello  (rosso)»,
«Uva da vino DOP - Inferno (rosso)» e «Uva da  vino  DOP  -  Sassella
(rosso)» riportati nel citato decreto 30 maggio 2019; 
  Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla correzione di un  refuso
riguardante la specifica del  prodotto  «Uva  da  vino  DOP  -  Greco
(bianco)» erroneamente riportata nel succitato decreto 30 maggio 2019
come «Cece da seme»; 
  Ritenuto necessario approvare un terzo  elenco  di  prezzi  unitari
massimi riguardante ulteriori produzioni agricole, applicabili per la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno   2019,   oltre
all'approvazione  delle  integrazioni,   alla   rettifica   ed   alla
correzione soprarichiamate. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari massimi di  ulteriori  prodotti  utilizzabili  per  la
  determinazione dei valori assicurabili con  polizze  agevolabili  e
  per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2019. 
 
  1.  I  prezzi  unitari  massimi  di  ulteriori  prodotti   agricoli
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2019, sono  riportati  alla  lettera  a)  dell'allegato  al  presente
decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,
di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162  e  successive
modificazioni e integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o
nel  Piano  di   mutualizzazione   individuale,   e   devono   essere
riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve
essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo
certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'Organismo   di
controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte
dell'Autorita' competente.