IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in  data  29  gennaio  2019  dal  Centro
«Astra - Innovazione e sviluppo  S.r.l.»,  con  sede  legale  in  Via
Tebano, 45 - 48018 Faenza (RA); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 29-30  aprile
2019 presso il Centro «Astra - Innovazione e sviluppo S.r.l.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2019, n. 25, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27  giugno  2019  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Mipaaft,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  25
dell'8 febbraio 2019»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dall'11
marzo 2019, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Astra - Innovazione  e  sviluppo  S.r.l.»,  con  sede
legale in Via Tebano, 45 - 48018 Faenza (RA), e' riconosciuto  idoneo
a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui  all'allegato  II,  punto  6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
  prove su destino e comportamento ambientale  (di  cui  all'allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
  valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
  determinazione   del   destino   e   comportamento   dei   prodotti
fitosanitari nel suolo e nell'acqua (di cui all'Allegato  III,  punti
9.1  e  9.2  del  decreto  legislativo  n.  194/1995   e   successive
modifiche). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
  aree acquatiche; 
  aree non agricole; 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  colture tropicali; 
  concia sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  microbiologia agraria; 
  nematologia; 
  patologia vegetale; 
  zoologia agraria 
  produzione sementi; 
  vertebrati dannosi; 
  valutazione dei residui (dissipazione e persistenza)  nel  suolo  e
nell'acqua.