IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  10  dicembre  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del  24
dicembre 2018, con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato
in Firenze, via Orcagna n. 70 e' stato autorizzato  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del 29  agosto  2019
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   14   novembre   2018   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European cooperation for accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che per la prova Esame  microscopico  (corpi  estranei,
impurita' biologiche) e Saggio di stabilita' sono  stati  inseriti  i
metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di
un metodo di analisi raccomandato  e  pubblicato  dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 10 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato  del  decreto  10  dicembre
2018 per le  quali  il  laboratorio  Analytical  S.r.l.,  ubicato  in
Firenze, via Orcagna n. 70, e'  autorizzato,  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
 
=====================================================================
|    Denominazione della prova   |           Norma/metodo           |
+================================+==================================+
| Acidita' totale                | OIV-MA-AS313-01 R2015            |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Acidita' volatile              | OIV-MA-AS313-02 R2015            |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Acido sorbico                  | OIV-MA-AS313-14A R2009           |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Anidride solforosa             | OIV-MA-AS323-04A R2018           |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Anidride solforosa libera      | OIV-MA-AS323-04A1 R2009          |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Anidride solforosa totale      | OIV-MA-AS323-04A2 R2018          |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Esame microscopico (corpi      | D.M. 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14|
|estranei, impurita' biologiche) |luglio 1986 Met. II               |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | OIV-MA-AS2-03B R2012 +           |
|                                |OIV-MA-AS311-02 R2009,            |
|                                |OIV-MA-AS2-03B R2012 +            |
| Estratto non riduttore         |OIV-MA-AS313-27 R2018             |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Estratto secco totale          | OIV-MA-AS2-03B R2012             |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Massa volumica e densita'      |                                  |
|relativa a 20°C                 | OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5      |
+--------------------------------+----------------------------------+
| pH                             | OIV-MA-AS313-15 R2011            |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Piombo                         | OIV-MA-AS322-12 R2006            |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Rame (>0,05 mg/l)              | OIV-MA-AS322-06 R2009            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | D.M. 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14|
| Saggio di stabilita'           |luglio 1986 Met. III par. 3.3     |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Titolo alcolometrico volumico  | OIV-MA-AS312-01A R2016           |
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                | Reg. CE 491/2009 allegato I p.to |
|                                |15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 +     |
|                                |OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE   |
|                                |491/2009 25/05/2009 allegato I    |
| Titolo alcolometrico volumico  |p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 +|
|totale                          |OIV-MA-AS313-27 R2018             |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri (glucosio e fruttosio)|OIV-MA-AS311-02 R2009             |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri (glucosio e fruttosio)| OIV-MA-AS313-27 R2018            |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri (saccarosio)          | OIV MA-AS311-03 R2016            |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri totali (saccarosio +  | OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV      |
|glucosio + fruttosio)           |MA-AS311-03 R2016                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Sovrappressione a 20°C         | OIV-MA-AS314-02 R2003            |
+--------------------------------+----------------------------------+