IL DIRIGENTE 
                    dell'area Pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,
con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area
Pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina dell'AIFA del 14 novembre 2011, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  26  novembre   2011,   riguardante
l'inserimento, nel succitato elenco, del  medicinale  «Atgam»  (siero
antilinfocitario   di   cavallo),   per    l'indicazione:    «terapia
dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia  aplastica,
dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio
(Thymoglobuline)», con il limite temporale di dodici mesi; 
  Vista la determina dell'AIFA del 20 novembre 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, concernente la proroga
di ventiquattro mesi  dell'inserimento  del  medicinale  «Atgam»  nel
succitato elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 26 novembre 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  291  del  16  dicembre  2014,  concernente  la
proroga di diciotto mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam»  nel
succitato elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 16 giugno 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016, concernente la  proroga
di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel  succitato
elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 4 agosto  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, concernente la  proroga
di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel  succitato
elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 31 agosto 2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 212  del  12  settembre  2018,  concernente  la
proroga di dodici mesi dell'inserimento del  medicinale  «Atgam»  nel
succitato elenco; 
  Considerato che l'aplasia midollare acquisita e' una malattia  rara
a  carico  del  midollo  osseo,  caratterizzata,  se   non   trattata
adeguatamente, da un alto tasso di mortalita'; 
  Considerato che la  domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio di «Atgam» e' stata presentata all'AIFA in data 30  ottobre
2014 tramite procedura decentrata; 
  Ritenuto  opportuno,  in  attesa  degli  esiti  della  domanda   di
autorizzazione alla commercializzazione  di  «Atgam»,  consentire  la
prescrizione  di  detto  medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, per i  pazienti  affetti  da  aplasia  midollare
acquisita per i  quali  la  terapia  con  siero  antilinfocitario  di
coniglio (Thymoglobuline) sia  stata  inefficace,  insufficientemente
efficace o a priori controindicata; 
  Tenuto conto del parere reso dalla  CTS  dell'AIFA  nella  riunione
dell'11, 12 e 13 settembre 2019 - stralcio verbale n. 13; 
  Ritenuto, pertanto,  di  prorogare  la  permanenza  del  medicinale
«Atgam»  (siero  antilinfocitario   di   cavallo)   nell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  per  la
terapia dell'aplasia midollare  acquisita,  anche  denominata  anemia
aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero  antilinfocitario
di coniglio (Thymoglobuline); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'inserimento del medicinale ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo), di cui alla determina 31 agosto 2018  citata  in  premessa,
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, e' prorogato per dodici mesi nel  rispetto  delle  condizioni
per esso indicate nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  della
presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it