IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato che nel verbale di revisione sono state evidenziate una serie di anomalie ed irregolarita' formali e sostanziali che compromettono la natura mutualistica dell'ente, mostrando i caratteri della spurieta' e, quindi, il mancato perseguimento dello scopo sociale e che sono state contestate diverse violazioni rilevate in sede di ispezione da parte dell'I.T.L. di Latina; Considerato, altresi', che dalla sua costituzione ad oggi, la cooperativa non ha depositato alcun bilancio di esercizio presso il registro delle imprese; Considerato che in data 21 gennaio 2019 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 aprile 2019, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della Banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu' rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»; Ritenuto che, nel caso di specie, vista la particolarita' della situazione dell'ente ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Jacopo Marzetti; Decreta: Art. 1 La societa' cooperativa «Agri Amici societa' cooperativa agricola» con sede in Sezze (LT) (codice fiscale 02787220595), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.