IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 21 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e da fondo»; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera l), ove e' stabilito che il Corpo forestale dello Stato ha competenza in materia di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe ed attivita' consultive e statistiche connesse, svolte attraverso il proprio Servizio Meteomont; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e, in particolare, l'art. 24 in relazione alle competenze ed al ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella direzione e nel coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l'art. 92 ai sensi del quale le Forze armate, tra l'altro, forniscono, a richiesta, e compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale per attivita' tra cui l'emissione di «bollettini periodici relativi a rischio valanghe»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 e 45; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni concernente «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, inerente gli «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2381 del 24 maggio 2012, con cui viene istituito il «Gruppo tecnico di lavoro - settore neve e valanghe»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2013, n. 220 che conferma l'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) quale centro di competenza; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1349 del 15 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2014, n. 138, che individua, quale Centro di competenza del medesimo Dipartimento, il Servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2616 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2018, n. 189, che modifica nell'elenco dei Centri di competenza la denominazione del centro di competenza Meteomont, da «Corpo forestale dello Stato - Meteomont» a «Servizio Meteomont - Carabinieri Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Esercito italiano - Comando truppe alpine» , rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza; Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «Determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099; Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117; Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1/2018 le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale (lettera d) e per l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'art. 15 (lettera c); Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018 il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita' eventualmente previsti nelle direttive, puo' adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate; Ravvisata la necessita' di ottimizzare la capacita' di allertamento del sistema di protezione civile e favorire un'adeguata risposta alle emergenze locali dovute a eventi calamitosi derivanti da fenomeni valanghivi; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 9 maggio 2019; Emana la seguente direttiva 1. Finalita' e compiti generali. Il presente atto ha lo scopo di delineare gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe». Il documento include due allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante: il primo allegato attiene alle procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valanghe ed il secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale, nell'ambito del rischio valanghe. La gestione del sistema di allertamento nazionale e' assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali, nonche' dalle strutture regionali e dai Centri di competenza chiamati a concorrere funzionalmente e operativamente a tale rete, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile». In coerenza con quanto previsto per il rischio idrogeologico e idraulico dalla direttiva citata e dalle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016, ciascuna regione e/o provincia autonoma avra' cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalita' di allertamento per il rischio valanghe, nonche' per la gestione dell'emergenza da parte del proprio sistema di protezione civile nell'ambito del piano regionale di protezione civile previsto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ciascuna regione e/o provincia autonoma avra' cura di fornire altresi' gli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile indicati alla lettera b) del medesimo comma 1 del citato art. 11. Per quanto concerne le disposizioni inerenti alla definizione della criticita' valanghe di cui all'allegato 1, e' necessario considerare la stretta correlazione tra le suddette attivita' e le dinamiche meteorologiche e nivologiche a scala sinottica, le quali richiedono l'utilizzo di modellazioni ed analisi a mesoscala tipicamente afferenti alla rete dei Centri funzionali, ai quali deve evidentemente essere assicurato un adeguato supporto tecnico-specialistico settoriale da parte di soggetti con elevata esperienza, a livello sia regionale sia nazionale. Fra i predetti soggetti vi rientranoin primis gli uffici regionali e provinciali aderenti all'Associazione delle regioni e province autonome dell'arco alpino italiano (AINEVA), nonche' le strutture operative di Meteomont, i quali possono operare anche in virtu' di appositi accordi. La programmazione regionale di previsione e prevenzione, oltre alle funzioni, ai compiti ed all'organizzazione delle attivita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza valanghe, include la funzione di pianificazione di protezione civile territoriale, necessaria ad una efficiente organizzazione della risposta operativa all'emergenza sul territorio. E' opportuno che i piani di protezione civile sul rischio valanghe, laddove esistenti, recepiscano gli elementi relativi alla suddetta pianificazione, riportati nell'allegato 2 della presente direttiva. 2. Disposizioni finali. Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' della presente direttiva ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Entro due anni dalla pubblicazione del presente provvedimento le regioni, sulla base degli studi di pericolosita', definiscono, in raccordo con i comuni, in base alle informazioni fornite dagli stessi, una prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe ed emanano le direttive per l'allertamento e gli indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile recependo le disposizioni di cui alla presente direttiva. I comuni, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree soggette a rischio valanghe da parte della regione, comunicano con tempestivita' a quest'ultima eventuali modifiche o informazioni utili. Sara' cura delle regioni e delle province autonome provvedere all'organizzazione di incontri di consultazione con le componenti e strutture operative coinvolte nelle attivita' di gestione delle emergenze, per favorire la realizzazione condivisa dei suddetti indirizzi di pianificazione di protezione civile anche con la partecipazione del Dipartimento della protezione civile qualora richiesta. Le regioni, oltre al necessario supporto per la pianificazione di livello locale, mettono a disposizione dei comuni la perimetrazione delle aree potenzialmente valanghive e le informazioni relative alla pericolosita' dei fenomeni valanghivi attesi. I comuni individuati come territori esposti al rischio valanghe, entro due anni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali adeguano i propri piani di protezione civile. All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Roma, 12 agosto 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830