IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze   («Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2006,  n.  326  (prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della  Commissione,  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, in particolare l'art. 17, paragrafo
2; 
  Viste  la  variazione  dei  termini  della  decisione  di  rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   richiesta   da
«Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG»  in  conformita'  del  regolamento
(CE) n. 1234/2008 (EMEA/H/C/002148/II/050); 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  31
maggio 2018 C(2018)3616, favorevole  a  modificare  i  termini  della
decisione di rilascio dell'autorizzazione sopra menzionata  per  quel
che  concerne  il  paragrafo  4.2  del  RCP  (Posologia  e  modo   di
somministrazione); 
  Vista la domanda presentata in data 11 agosto 2018 con la quale  la
societa'  «Bristol-Myers  Squibb/Pfizer   EEIG»   ha   richiesto   la
rimborsabilita' della posologia approvata per il medicinale «Eliquis»
con procedura EMEA/H/C/002148/II/050 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 1°-3 luglio 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 463/2019 del 1° marzo 2019 relativa alla
«Rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  "Eliquis"  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» per quel
che concerne le confezioni recanti codici A.I.C. n.  041225018/E,  n.
041225020/E, n.  041225032/E,  n.  041225044/E,  n.  041225057/E,  n.
041225069/E, n. 041225071/E, n.  041225083/E,  n.  041225095/E  e  n.
041225145/E, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 568/2019 del 2 aprile 2019 di  rettifica
della determinazione AIFA n. 463/2019 del 1° marzo  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 100 del 30 aprile 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                   Rimborsabilita' nuova posologia 
 
  La nuova posologia del medicinale ELIQUIS: 
  «Pazienti sottoposti a cardioversione. 
  Apixaban puo' essere iniziato o continuato nei  pazienti  con  NVAF
che possono richiedere cardioversione. 
  Per i pazienti non  precedentemente  trattati  con  anticoagulanti,
devono essere somministrate prima della cardioversione almeno  cinque
dosi di apixaban 5 mg due volte al giorno (2,5 mg due volte al giorno
in pazienti che soddisfano i criteri per  una  riduzione  della  dose
(vedere paragrafi "Riduzione della dose" e "Compromissione renale del
RCP") per garantire un'adeguata  anticoagulazione  (vedere  paragrafo
5.1 RCP). 
  Se  la  cardioversione  e'  richiesta  prima  che  possano   essere
somministrate cinque dosi di apixaban, deve essere somministrata  una
dose di carico di 10 mg, seguita da 5 mg  due  volte  al  giorno.  Il
regime posologico deve essere ridotto a una dose di carico  di  5  mg
seguita da 2,5 mg due volte al  giorno  se  il  paziente  soddisfa  i
criteri per la riduzione  della  dose  (vedere  paragrafi  "Riduzione
della dose" e "Insufficienza renale del  RCP").  La  somministrazione
della dose di carico deve essere data  almeno  due  ore  prima  della
cardioversione (vedere paragrafo 5.1 RCP). 
  Prima della cardioversione dovrebbe essere richiesta al paziente la
conferma che abbia assunto apixaban  come  prescritto.  Nel  decidere
circa l'inizio e la durata del trattamento si dovrebbero prendere  in
considerazione le raccomandazioni delle linee guida stabilite per  il
trattamento anticoagulante in pazienti sottoposti a cardioversione», 
e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente per  le
confezioni recanti codici A.I.C. n. 041225018/E, n.  041225020/E,  n.
041225032/E, n.  041225044/E,  n.  041225057/E,  n.  041225069/E,  n.
041225071/E, n. 041225083/E, n. 041225095/E e n. 041225145/E. 
  Restano invariati il prezzo e le  condizioni  negoziali  concordate
vigenti per le suddette confezioni. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it, che costituiscono parte integrante
della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio