IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2017 con la quale  la
societa' Novartis Europharm LTD ha  chiesto  la  classificazione,  ai
fini della rimborsabilita' del medicinale «Lucentis» (ranibizumab); 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 14 giugno 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  22
maggio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La  nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   LUCENTIS
(ranibizumab): 
    «Trattamento    della    diminuzione    visiva     causata     da
neovascolarizzazione coroideale (CNV)», 
  e la nuova posologia: 
    «Lucentis» deve essere somministrato da un oculista  qualificato,
esperto in iniezioni intravitreali. 
  La dose raccomandata di Lucentis e' 0,5 mg somministrata  come  una
singola iniezione intravitreale.  Questa  corrisponde  ad  un  volume
iniettato di 0,05 ml.  L'intervallo  tra  due  dosi  iniettate  nello
stesso occhio deve essere almeno di quattro settimane. 
  Il trattamento e' iniziato con una iniezione al mese fino a che  e'
ottenuta la massima acuita' visiva e/o non ci sono segni di attivita'
della patologia, quali variazioni nell'acuita' visiva  e  alterazioni
di altri segni e  sintomi  della  patologia  durante  il  trattamento
continuativo. Nei pazienti con AMD essudativa, DME  e  RVO,  potrebbe
essere necessario iniziare  la  terapia  con  tre  o  piu'  iniezioni
mensili consecutive. 
  Pertanto, gli intervalli di monitoraggio e  di  trattamento  devono
essere decisi dal medico e devono essere basati sull'attivita'  della
patologia, come accertato mediante  valutazione  dell'acuita'  visiva
e/o dei parametri anatomici. 
  Se, secondo l'opinione del medico, i parametri anatomici  e  visivi
indicano  che  il  paziente  non  trae  beneficio   dal   trattamento
continuativo, «Lucentis» deve essere interrotto. 
  Il monitoraggio dell'attivita'  della  patologia  puo'  comprendere
esame clinico, valutazioni  funzionali  o  tecniche  di  imaging  (ad
esempio tomografia a coerenza ottica o angiografia con fluoresceina). 
  Se   i   pazienti   sono   in   trattamento   secondo   un   regime
«treat-and-extend», al raggiungimento della  massima  acuita'  visiva
e/o in assenza di segni di attivita' della patologia, gli  intervalli
di trattamento possono essere gradualmente estesi fino a che  non  si
ripresentino i segni della patologia o si evidenzi  un  peggioramento
della  funzione  visiva.  L'intervallo  di  trattamento  deve  essere
gradualmente esteso di al massimo due settimane in pazienti  con  AMD
essudativa, e puo' essere esteso fino ad un  mese  nei  pazienti  con
DME. Gli intervalli di trattamento possono essere gradualmente estesi
anche nel trattamento dell'RVO, tuttavia non ci sono dati sufficienti
per  stabilire  la  durata  di  questi  intervalli.  Al   reinsorgere
dell'attivita' di malattia, l'intervallo di trattamento  deve  essere
ridotto di conseguenza. 
  Il trattamento della diminuzione visiva causata da CNV deve  essere
determinato   individualmente   per   ogni   paziente   sulla    base
dell'attivita'   della   patologia.   Alcuni   pazienti    potrebbero
necessitare solo di un'iniezione durante i primi dodici  mesi,  altri
potrebbero aver bisogno di un trattamento piu'  frequente,  anche  di
un'iniezione mensile. Per la CNV secondaria a miopia patologica (PM),
molti pazienti potrebbero necessitare solo di  una  o  due  iniezioni
durante il primo anno (vedere paragrafo 5.1). 
  «Lucentis» e fotocoagulazione laser nel DME e  nell'edema  maculare
secondario a BRVO. 
  Vi e' una certa esperienza di  somministrazione  di  «Lucentis»  in
concomitanza  con  fotocoagulazione  laser  (vedere  paragrafo  5.1).
Quando somministrato nello  stesso  giorno,  «Lucentis»  deve  essere
somministrato almeno trenta minuti dopo  la  fotocoagulazione  laser.
«Lucentis» puo' essere somministrato in pazienti che  hanno  ricevuto
precedentemente la fotocoagulazione laser. 
  «Lucentis»  e  terapia  fotodinamica  con  verteporfina  nella  CNV
secondaria a PM. 
  Non ci sono esperienze  sulla  somministrazione  di  «Lucentis»  in
associazione a verte porfina», sono rimborsate come segue: 
  confezioni: 
    «10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml  soluzione  iniettabile
in flaconcino (vetro) uso intravitreo» 1 flaconcino con un ago filtro
+ 1 ago per iniezione + 1 siringa - A.I.C. n.  037608027/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1224,6; 
    «10  mg/ml  soluzione  iniettabile-  uso   intravitreo   -siringa
preriempita 0,165 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n.  037608041/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1224,6; 
    «10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo -  flaconcino
(vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino + 1 ago filtro - A.I.C. n. 037608054/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 742,00; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1224,6. 
  Sconto  obbligatorio  complessivo  sul  prezzo   ex   factory,   da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale da praticarsi
a partire dal 1° gennaio 2020, come da condizioni negoziali. 
  Sono    confermate    le    attuali    modalita'    di    controllo
dell'appropriatezza attraverso i registri  AIFA  come  da  condizioni
negoziali. 
  Eliminazione del meccanismo vigente del capping. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.