IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   («Modifica   al   regolamento   e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un Codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso   umano   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  in  particolare  il  Capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE, in particolare  il
Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo
2001, recante «Individuazione dei criteri per la  contrattazione  del
prezzo dei farmaci»; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che  «entro
il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di  rinegoziazione
con le aziende farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di
rimborso dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
[...]»; 
  Visto altresi'  l'art.  48,  comma  33-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere
lo sviluppo del Paese e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, il quale dispone che «alla scadenza  del  brevetto  sul
principio  attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in  assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo
relativa   ad   un   medicinale   biosimilare   o    terapeuticamente
assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura  di  contrattazione
del   prezzo,   ai   sensi   del   comma   33,   con   il    titolare
dell'autorizzazione   in   commercio    del    medesimo    medicinale
biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Viste  la  determina  AIFA  n.  1252/2015  del  25  settembre  2015
concernente la «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei  medicinali
biotecnologici» e la successiva determina AIFA n.  1313/2015  del  12
ottobre 2015, recante «Rettifica della determina n. 1252/2015 del  25
settembre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo  di  rimborso
dei medicinali biotecnologici»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1267/2015  del  6   ottobre   2015,
concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per
uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
raggruppamenti di medicinali  terapeuticamente  assimilabili»  e,  in
particolare,  l'allegato  C  contenente  l'elenco  delle  specialita'
medicinali per  le  quali  i  titolari  di  A.I.C.  corrispondono  un
rimborso alle regioni, nelle modalita' gia' consentite del pay-back; 
  Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015,  recante
«Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del
decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017»; 
  Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  tra  l'AIFA  e  la
Mediolanum  Farmaceutici  S.p.a.  e  la  sua  controllata  Neopharmed
Gentili S.r.l. con cui e' stato concordato che il risparmio di  spesa
per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito
attraverso la corresponsione da parte  dell'azienda  di  un  rimborso
alle regioni, effettuato secondo le modalita' del  pay-back,  sino  a
concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli  importi  ivi
previsti; 
  Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione,
l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali
applicabili ai medicinali oggetto  del  suddetto  a  partire  dal  1°
gennaio 2018; 
  Visto l'atto  di  cessione  del  ramo  di  azienda  della  societa'
Mediolanum  Farmaceutici  S.p.a.  alla  societa'  Neopharmed  Gentili
S.p.a. del 19 ottobre 2018, con efficacia dal 1° novembre 2018; 
  Visto il  comunicato  reso  noto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Parte seconda - n. 146  del  18  dicembre  2018
relativo  all'approvazione  della  modifica  del  nome  del  titolare
dell'autorizzazione  in  commercio   della   specialita'   medicinale
«Vytorin» (ezetimibe e simvastatina) a seguito del cambio  della  sua
ragione sociale, da Neopharmed Gentili S.r.l.  a  Neopharmed  Gentili
S.p.a.; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Mediolanum  Farmaceutici  S.p.a.  e  della  sua  controllata
Neopharmed Gentili S.r.l. (ora Neopharmed Gentili S.p.a.), volto alla
verifica  della  volonta'  aziendale  di  confermare  le   condizioni
negoziali  previste  nell'accordo  negoziale  sottoscritto  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o
di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso
ai sensi della deliberazione CIPE n. 3/2001; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla  Mediolanum  Farmaceutici
S.p.a.  e  della  sua  controllata  Neopharmed  Gentili  S.r.l.  (ora
Neopharmed Gentili S.p.a.) di ridefinire con  AIFA  tale  accordo  e,
conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso  in  merito
alla proposta in data 20 febbraio 2019; 
  Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla
societa'  Mediolanum   Farmaceutici   S.p.a.   (nonche'   dalla   sua
controllata  Neopharmed  Gentili  S.r.l.,  ora   Neopharmed   Gentili
S.p.a.), in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione
delle condizioni negoziali con riferimento  al  medicinale  «Vytorin»
(ezetimibe/simvastatina - A.I.C. n. 036690); 
  Vista la deliberazione AIFA n. 19 del 7 agosto 2019  del  consiglio
di amministrazione dell'AIFA,  adottata  su  proposta  del  direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale 
        (ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012) 
 
  Relativamente alle confezioni sottoindicate del medicinale  VYTORIN
(ezetimibe/simvastatina). 
  Confezioni: 
      «10/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C.
n. 036690067 (in base 10); classe di rimborsabilita': A;  nota  AIFA:
13; 
      «10 mg/20 mg compresse» 30  compresse  in  blister  PTFE/PVC  -
A.I.C. n. 036690218 (in base 10); classe di rimborsabilita': A;  nota
AIFA: 13; 
      «10 mg/40 mg compresse» 30  compresse  in  blister  PTFE/PVC  -
A.I.C. n. 036690360 (in base 10); classe di rimborsabilita': A;  nota
AIFA: 13. 
  La modalita' di riduzione di spesa a carico del Servizio  sanitario
nazionale viene concordata nel rimborso alle regioni da  parte  della
societa' Neopharmed Gentili S.p.a. di un importo una tantum a  titolo
di pay-back, pari a euro 594.151,5 come indicato nell'Allegato 1 alla
presente   determina,   che   costituisce   parte   integrante    del
provvedimento. 
  Sono confermate tutte le altre  condizioni  contenute  nell'accordo
negoziale  in  antecedenza  stipulato   tra   l'AIFA   e   Mediolanum
Farmaceutici S.p.a. e la sua controllata  Neopharmed  Gentili  S.r.l.
(ora Neopharmed Gentili S.p.a.), tuttora vigenti. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.