IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
322 del 25 novembre 1997, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di  origine  protetta  «Colline
Teatine»; 
  Visto  la  determinazione  della  Regione   Abruzzo   DPD   019/208
Dipartimento agricoltura Servizio promozione  delle  filiare  Ufficio
politiche di sviluppo delle filiere in ambito  PSR  del  9  settembre
2019, che ha ufficialmente riconosciuto la  necessita'  per  l'annata
2019 di anticipare l'inizio della raccolta al 5 ottobre 2016 a  causa
di condizioni metereologiche e fitosanitarie sfavorevoli; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento  climatico
2016 si sta caratterizzando per la ricorrenza di piogge diffuse e  di
valori di temperatura medio alti tipici di un clima caldo-umido. Tale
andamento climatico sta favorendo una elevata attivita'  della  mosca
delle olive e di alcuni funghi che  causano  visibili  alterazioni  e
marciumi sulle drupe; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto  3,
prevede che la  raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  nel
periodo compreso tra il  20  ottobre  e  il  20  dicembre  e  che  il
mantenimento di  questa  data  comprometterebbe  la  quantita'  e  la
qualita' dell'olio  alterando  sia  i  parametri  chimico-fisici  che
organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori, si
e'  ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica  temporanea  del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Colline Teatine» anticipando la data di inizio della raccolta  delle
olive al 5 ottobre; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Colline Teatine» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento
(UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma  3  del  regolamento  delegato
(UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Colline Teatine» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Colline  Teatine»,  registrata  in  qualita'  di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
2325 della Commissione del 24 novembre 1997. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Colline Teatine» e' temporanea e  riguarda  esclusivamente  l'annata
olivicola 2016 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
 
    Roma, 30 settembre 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi