IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze della revisione effettuata dalla Lega nazionale
delle cooperative e mutue nei confronti  della  societa'  cooperativa
«Unitaria societa' cooperativa edilizia» dalla quale si evince che la
societa'  non  persegue  lo  scopo  mutualistico  avendo  avviato  un
intervento edilizio per la costruzione di dieci  + nove  alloggi,  in
Comune di  Mogliano  Veneto  (TV),  con  un  esiguo  numero  di  soci
prenotatari pur in presenza di una base sociale ampia; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Visto  che,  in  riscontro  alla   comunicazione   di   avvio   del
procedimento sono pervenute le controdeduzioni  dalle  quali  non  si
evince il superamento del carattere di spurieta' dell'ente; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Preso atto che l'ente di cui trattasi non  e'  piu'  aderente  alla
Lega dalla data del 28 aprile 2016; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  alla   sostituzione   del
commissario rinunciatario; 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018,  nella
quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine  in
casi particolari, per i quali in deroga a  quanto  sopra  esposto  si
procede  alla  individuazione  diretta  di  professionisti   comunque
presenti nell'ambito della Banca  dati  disciplinata  dalla  presente
circolare. A mero titolo di esempio e non a  titolo  esaustivo,  tali
circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione  di  procedure
per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu'  rinunce
e/o dimissioni relative ad una medesima procedura  oppure  ancora  in
casi di cooperative che operano in un  contesto  socio-economico  e/o
ambientale critico»; 
  Ritenuto che, nel caso di specie,  vista  la  particolarita'  della
situazione dell'ente, ricorra l'ipotesi di cooperative che operano in
un contesto socio-economico critico di cui alla predetta circolare; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Antonino Pellegrino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Unitaria  societa'  cooperativa  edilizia»
con sede in Mogliano Veneto (TV), (codice  fiscale  80000770265),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'  art.  2545-septiesdecies
del codice civile;