IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  Regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto inoltre, il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato e  Dipartimento  del  Tesoro,  per  definire  le
modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per
la definizione di una programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dagli enti pubblici,  sono  erogate  sulla  base  degli
stati di avanzamento vistati dal  capo  dell'ufficio  tecnico  o,  se
questi manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-  legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, con il quale  si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del
2013 rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.  104  del  2013
(di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti  dall'utilizzo  dei  contributi   trentennali   autorizzati
dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  regioni,   dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto
ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640 con il quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato  autorizzato  l'utilizzo -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di  euro  40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto   in   particolare   l'art.   1   del   sopracitato   decreto
interministeriale n. 640 del  2015,  con  il  quale  tra  l'altro  si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  predetto  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Considerato che nel medesimo decreto interministeriale n.  640  del
2015 si stabilisce che il contratto di mutuo da stipulare da parte di
ogni singola regione deve essere sottoposto al preventivo nulla  osta
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento  del
Tesoro - Direzione VI; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016,  n.  968,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati per alcune regioni  ulteriori  interventi  a  valere  sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione
2015-2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  sul  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  13  marzo
2018, n. 216; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 con  il  quale,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate,  nella
misura di euro 172.708.620,16, le economie maturate dalle regioni con
riferimento  ai  piani  di   intervento   autorizzati   con   decreto
interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  31
ottobre 2018, n. 663, con il quale,  a  seguito  di  ricognizione  da
parte delle regioni dello stato di attuazione dei propri  interventi,
sono   state   accertate,   nella   misura   complessiva   di    euro
177.476.225,00,  le  economie  complessive,  maturate  a  valere  sui
contributi pluriennali di cui al citato decreto interministeriale  n.
640 del 2015; 
  Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  e'
stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto  interministeriale
n. 640 del 2015, sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di
previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  n.  160  del  2015  sono   state
ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili  in
termini  di  volume  di  investimento,  derivanti  dall'utilizzo  dei
contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge  n.
104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di
contributo annuo assegnato, che costituisce  il  limite  di  spesa  a
carico del bilancio dello Stato; 
  Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione  di  cui  al
richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno  proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo; 
  Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui  prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017; 
  Considerato che il termine per l'ultima erogazione  fissato  al  31
dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018,  in  virtu'  di
espresso nulla osta del Ministero dell'economia e della  finanze  con
nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880; 
  Dato atto che successivamente, con nota del 22 giugno  2018,  prot.
n. 20484,  e'  stato  chiesto  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Ragioneria generale dello Stato -
l'autorizzazione alla  variazione  dei  piani  delle  erogazioni  con
allungamento degli stessi all'anno 2020; 
  Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota
del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver  nulla
da osservare in merito alla richiesta formulata; 
  Dato  atto  che  con  il  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 gennaio  2019,  n.  2  sono  state
assegnate, con riferimento alla Regione Emilia-Romagna, economie pari
a euro  9.608.046,88,  nell'ambito  delle  economie  accertate  nella
misura di euro 11.041.721,03; 
  Considerato che la medesima regione con la deliberazione di  giunta
regionale  n.  499  del  1°  aprile  2019  ha  individuato  ulteriori
interventi da ammettere a finanziamento per  un  importo  complessivo
pari a euro 1.426.550,71; 
  Dato atto che la Regione Basilicata con nota del 26 marzo  2019  ha
evidenziato, con riferimento all'intervento  relativo  al  Comune  di
Salandra  che  l'edificio  scolastico  oggetto   di   intervento   e'
l'Istituto «R. Davia» e non la scuola media «Padre Serafino»; 
  Dato atto altresi', che la Regione Sardegna con nota del  26  marzo
2019 ha rappresentato  che  l'unico  intervento  autorizzato  per  la
medesima Regione con il  decreto  interministeriale  n.  2  del  2019
risulta di competenza della Provincia di Sassari e non del Comune  di
Baunei e che la quota di cofinanziamento dello stesso e' pari ad euro
1.200.000,00, in luogo di  euro  1.100.000,00,  come  precedentemente
comunicato dalla stessa regione; 
  Ritenuto quindi possibile, alla luce della richiesta relativa  alla
Regione   Emilia-Romagna,   autorizzare   gli   interventi   di   cui
all'allegato A al presente decreto per l'importo  ulteriore  di  euro
1.426.550,71, nell'ambito delle economie  complessive  accertate  con
decreto del direttore della  direzione  generale  per  interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale  31  ottobre  2018,  n.
663, nella misura di euro 11.041.721,03; 
  Ritenuto conseguentemente, possibile incrementare  l'importo  delle
economie   assegnate   con   il   citato   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019,  n.
2 da euro 172.708.620,16 a euro 174.135.170,87; 
  Ritenuto altresi',  necessario  rettificare  gli  errori  materiali
segnalati  formalmente  dalla  Regione  Basilicata  e  dalla  Regione
Sardegna; 
  Vista la nota del 5 giugno 2016, prot. n. 10758, con cui  l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha  trasmesso
le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello
Stato, nelle quali sono specificate alcune osservazioni di competenza
recepite nel presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Autorizzazione e rettifica interventi e rettifica della misura  delle
  economie   complessive   assegnate   con   decreto   del   Ministro
  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3  gennaio  2019,
  n. 2 
 
  1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente  decreto,  che
ne costituisce parte integrante e sostanziale,  sono  autorizzati  ad
avviare e/o a completare gli interventi di messa in  sicurezza  degli
edifici  scolastici  ivi  contenuti,  provvedendo  alla  proposta  di
aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre  il  termine
di centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  pena  la
decadenza dal finanziamento. 
  2. L'allegato A al  presente  decreto  modifica  e  integra  quello
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con riferimento  alla  Regione
Emilia-Romagna. 
  3. Gli enti autorizzati con  il  presente  decreto  sono  tenuti  a
completare e rendicontare i lavori entro e non oltre  il  15  ottobre
2020. 
  4. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro  177.476.225,00  corrispondente  al  volume
delle economie complessivamente accertate con decreto direttoriale 31
ottobre  2018,  n.  663,  e'  assegnata  in  misura  pari   ad   euro
174.135.170,87.