IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito  con
modificazioni con legge 28  giugno  2019,  n.  58,  recante:  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi»; 
  Visto in particolare l'art. 32, comma 11, che  prevede  annualmente
la definizione da parte del direttore  generale  per  la  lotta  alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico di un atto di  programmazione  dell'apertura
dei bandi relativi alle misure gia'  operanti  denominate  brevetti+,
marchi+ e disegni+, al fine di stabilizzare il sostegno alle  piccole
e medie imprese  per  la  valorizzazione  dei  titoli  di  proprieta'
industriale; 
  Tenuto  conto  delle  risorse   finanziarie   disponibili   e   del
completamento  della  procedura   di   formalizzazione   degli   atti
convenzionali con i soggetti gestori delle predette misure; 
  Ritenuto opportuno procedere con la riapertura dei  bandi  relative
alle predette misure al fine di assicurare per l'annualita'  2019  il
necessario  sostegno  alle   piccole   e   medie   imprese   per   la
valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale; 
  Considerate  le  opportune  modifiche  apportate  alle  misure  per
renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle piccole e medie
imprese e tali  da  poter  essere  destinatarie  anche  di  eventuali
risorse provenienti dall'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'annualita'  2019,  gli  avvisi  di  riapertura  dei  bandi
relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+ saranno pubblicati
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  entro  trenta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il termine di presentazione delle  domande  per  ciascuna  delle
misure di cui al comma 1 sara' indicato nei  relativi  avvisi  e  non
potra' essere inferiore a trenta  giorni  dalla  pubblicazione  degli
avvisi medesimi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.