IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma  1,  lettera
d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221,  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse   naturali   e,   in
particolare, l'art. 51 che detta norme in  materia  di  autorita'  di
bacino sostituendo integralmente gli articoli 63  e  64  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  relativi  rispettivamente  alle
autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di  bacino  sono
approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza Stato-regioni; 
  Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
come sostituito dall'art.  51  della  legge  n.  221  del  2015,  che
istituisce in ciascun distretto idrografico in cui  e'  ripartito  il
territorio nazionale, l'autorita' di bacino distrettuale, di  seguito
denominata autorita' di bacino; 
  Visto l'art. 64, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152
del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n.  221  del  2015
che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale; 
  Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino  all'adozione
degli atti emanati in attuazione degli articoli  63  e  seguenti  del
decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in  attuazione
di leggi precedenti e  abrogate  dal  successivo  art.  175,  restano
validi e conservano la loro efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, emanato, in attuazione
dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
entrato in vigore il 17 febbraio  2017,  che,  oltre  a  disporre  la
soppressione delle autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali,  disciplina  l'attribuzione  e   il   trasferimento   alle
autorita' di bacino  di  nuova  istituzione  del  personale  e  delle
risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto, in particolare, l'art. 12,  comma  6  del  suddetto  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il  quale  si  prevede  che
fino alla nomina dei segretari  generali  delle  nuove  autorita'  di
bacino i segretari generali delle soppresse autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle
strutture delle ex autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle  strutture  regionali
comprese nel distretto; 
  Visto, altresi', il comma 7 del suddetto art. 12, con il  quale  si
prevede che  fino  all'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di  cui  all'art.  63,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, le attivita' di pianificazione di bacino
e le  attivita'  di  aggiornamento  e  di  modifica  dei  piani  sono
esercitate con le modalita' di cui al comma  6  e  che  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  approva  gli
atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di  bacino  e
relativi stralci; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorita' di
bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  meridionale  e   determinazione   della
dotazione organica, ai  sensi  dell'art.  63,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294; 
  Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n.  152  del
2006  relativi  ai  piani  stralcio  per  la   tutela   del   rischio
idrogeologico ed alle procedure per  l'adozione  e  approvazione  dei
piani di bacino; 
  Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo  2017,  con  la  quale  la
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e  delle  acque
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ha fornito a tutte le autorita' di bacino chiarimenti e indirizzi per
l'approvazione degli atti  di  pianificazione  di  bacino,  ai  sensi
dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro  dell'ambiente  n.
194 del 2016; 
  Visto il Piano di  bacino  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico,
entrato in vigore il 22  ottobre  2012,  giusto  avviso  di  adozione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 2012  e  le
norme di attuazione  vigenti  sul  territorio  dell'ex  Autorita'  di
bacino interregionale del fiume Sele, in vigore dal 3  gennaio  2014,
giusto avviso di adozione pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  2
del 3 gennaio 2014; 
  Visto il Piano  di  bacino  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico
vigente sul territorio dell'ex  Autorita'  di  bacino  regionale  del
Destra Sele, approvato dal consiglio regionale della  Campania  nella
seduta del 24 novembre 2011 - attestato n. 203/5; 
  Visto il Piano  di  bacino  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico
vigente sul territorio dell'ex  Autorita'  di  bacino  regionale  del
Sinistra Sele, approvato dal consiglio regionale della Campania nella
seduta del 17 settembre 2014 - attestato n. 366/1; 
  Considerato che il  comitato  istituzionale  dell'ex  Autorita'  di
bacino della Campania sud e interregionale per il  bacino  del  fiume
Sele, con delibere n. 39 del 2016 e numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 2017
ha adottato le proposte di riperimetrazione di aree  a  pericolosita'
di rischio frana nell'ambito di porzioni di territorio nei Comuni  di
Salerno - loc. via Ligea n. 26-28; Tramonti - frazione  Corsano  loc.
Fieccia; Cava dei Tirreni - loc.  San  Pietro;  Ravello  -  loc.  via
Crocelle; Montecorvino Pugliano - loc. San Vito;  Pellezzano  -  loc.
Coperchia; Pollica - loc. Santa Maria delle Grazie; 
  Dato  atto  dell'esito  favorevole  sulle  suddette   proposte   di
riperimetrazione da parte delle  conferenze  programmatiche,  di  cui
all'art. 68 del decreto legislativo n. 152  del  2006,  espletate  ai
fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti ed amministrazioni
coinvolte, in merito alla coerenza tra  pianificazione  di  bacino  e
pianificazione territoriale; 
  Visto il decreto n. 449  del  7  dicembre  2017  con  il  quale  il
segretario   generale   dell'Autorita'   di    bacino    distrettuale
dell'Appennino meridionale ha proposto di  adottare  la  variante  al
Piano di bacino stralcio per  l'assetto  idrogeologico  relativamente
alle  aree   a   pericolosita'   di   rischio   frana,   come   sopra
specificatamente indicate; 
  Vista la deliberazione n. 8 assunta in data 14 dicembre 2017  dalla
conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale, recante l'adozione, ai sensi
degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, della
suddetta variante; 
  Visto il parere n. 10/CSR espresso dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione dell'11 luglio 2019; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la variante al Piano di bacino stralcio per assetto
idrogeologico relativamente a porzioni di territorio  nei  Comuni  di
Salerno - loc. via Ligea n. 26-28; Tramonti - frazione  Corsano  loc.
Fieccia; Cava dei Tirreni - loc.  San  Pietro;  Ravello  -  loc.  via
Crocelle; Montecorvino Pugliano - loc. San Vito;  Pellezzano  -  loc.
Coperchia; Pollica - loc. Santa Maria delle Grazie, dell'ex Autorita'
di bacino regionale Campania sud  ed  interregionale  per  il  bacino
idrografico del fiume Sele.