Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge  n.  189/2016,  recante  la
disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e  dei  vice
commissari»; 
  Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n.  189/2016,  recante  la
disciplina della «Struttura del Commissario  straordinario  e  misure
per  il  personale  impiegato  in  attivita'  emergenziali»,   e   in
particolare: 
    il comma 2, che prevede che  il  Commissario  straordinario,  per
l'esercizio dei compiti  assegnati,  si  avvale  della  dotazione  di
personale prevista dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, nonche' di ulteriori risorse umane, fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di  personale,  destinate
ad operare presso gli uffici speciali per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3 del medesimo decreto-legge  n.  189/2016,  a  supporto  di
Regioni e comuni ovvero presso la  struttura  commissariale  centrale
per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio,  sulla
base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge; 
    il  comma  3,  che,  alle  lettere   b)   e   c),   prevede   che
l'individuazione  delle  predette   duecentoventicinque   unita'   di
personale possa avvenire anche sulla  base  di  apposite  convenzioni
stipulate con  Fintecna  S.p.a.  o  societa'  da  questa  interamente
controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita'
tecnico-ingegneristiche,  nonche'   con   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia o societa' da questa interamente controllata, previa intesa
con i rispettivi organi di amministrazione; 
    il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni  per
l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018; 
  Visto l'art. 12 della legge 7  agosto  1990  n.  241  e  successive
modificazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista l'ordinanza 10 novembre 2016, n. 2, con la quale  sono  stati
approvati gli schemi di convenzione  con  Fintecna  e  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, per l'individuazione  del  personale  da  adibire
alle  attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico  finalizzate  a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria per il triennio 2016-2017-2018; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del  Commissario  straordinario  del  Governo
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9  settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano  le
disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  come
modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e  ogni  altra
disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni interessati dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto altresi' il  comma  276  della  medesima  legge  145/2018  ha
disposto che «i contratti  rinnovati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, di cui alle  convenzioni  con
le societa' indicate all'art. 50, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai  limiti  di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; 
  Considerato  che  con  lettera   9   novembre   2016,   riscontrata
favorevolmente dalla societa' Fintecna, il Commissario  straordinario
ha richiesto di individuare quarantacinque unita'  di  personale  con
compiti di supporto tecnico-ingegneristico per le attivita' di cui al
decreto-legge n. 189/2016. 
  Considerato che con  comunicazione  prot.  CGRTS-0018717-P  del  31
dicembre  2018,  il  Commissario  straordinario  ha  manifestato   la
volonta' di rinnovare la Convenzione sottoscritta in data 7  dicembre
2016  con  Fintecna,  richiedendo  nel  contempo  di  proseguire   le
attivita' in regime di prorogatio fino  alla  data  del  28  febbraio
2019; 
  Preso atto che Fintecna, con nota 11 gennaio 2019, prot. 00173,  ha
manifestato  l'adesione  alla  richiesta  avanzata  dal  Commissario,
rendendosi  disponibile  a  proseguire  le  attivita'  in  regime  di
prorogatio fino alla data del 28 febbraio 2019; 
  Vista la proposta di  convenzione,  il  cui  schema  allegato  alla
presente  per  farne  parte   integrante   e   sostanziale,   prevede
l'ammontare     massimo     annuo      di      euro      3.500.000,00
(tremilionicinquecentomila/00), ed inoltre: 
    a) conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990,  della
legge n. 145/2018, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020; 
    b) la rimodulazione del personale destinato ad operare presso gli
uffici speciali per  la  ricostruzione  ovvero  presso  la  struttura
commissariale  centrale,  ferma  restando  la  possibilita',  per  il
Commissario, di richiedere l'impiego  di  risorse  entro  l'ammontare
massimo    annuo    previsto,    che    comportera'    esclusivamente
l'aggiornamento dell'Allegato A-ter «Nuovo Quadro economico»; 
  Ritenuta la necessita' di emanare apposita ordinanza con  la  quale
rinnovare ed approvare la suindicata proposta di convenzione per  gli
anni 2019 e 2020, finalizzata a proseguire le attivita' oggetto della
Convenzione da parte del personale di Fintecna; 
  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21
febbraio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Approvazione del nuovo schema di convenzione con Fintecna 
 
  1. E' approvato lo schema di  convenzione  Fintecna  allegato  alla
presente ordinanza,  della  quale  costituisce  parte  integrante,  e
sostanziale, finalizzata all'individuazione delle unita' di personale
da  destinare  allo   svolgimento   delle   attivita'   di   supporto
tecnico-ingegneristico necessarie  a  fronteggiare,  con  la  massima
celerita', efficacia ed efficienza,  le  esigenze  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
  2. La convenzione sara' efficace e produttiva  di  effetti  secondo
quanto  previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  33   del
decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre
2000, n. 340 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma  990,
della legge 145/2018; 
  3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1,  comma  990,  della
legge 145/2018, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020; 
  4. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari ad  euro
3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per ciascuno  degli  anni
di durata della convenzione (2019-2020). 
  Gli oneri connessi all'effettuazione delle attivita' previste dalla
convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla  presente
ordinanza,   stimati    nella    misura    di    euro    2.852.000,00
(duemilioniottocentocinquantaduemila/00)    esclusa     IVA,     come
specificato nell'Allegato A-ter «Nuovo Quadro economico» per ciascuno
degli anni di durata della convenzione 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla  presente  ordinanza,
si provvede con le risorse assegnate al  fondo  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229  e  successive
modificazioni.