IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto l'art. 15, comma 8, lettera j), del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, il quale prevede che «la mancata integrale  corresponsione  a
tutte le regioni interessate da parte delle aziende farmaceutiche  di
quanto dovuto [a titolo di ripiano per il superamento del tetto della
spesa farmaceutica] nei termini previsti comporta l'adozione da parte
dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del  prezzo  di  uno  o  piu'
medicinali dell'azienda interessata, in misura e per  un  periodo  di
tempo  tali  da  coprire  l'importo  corrispondente  alla  somma  non
versata,  incrementato  del  20  per  cento,  fermo  restando  quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di recupero  del  credito
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate,  nei  confronti
delle aziende farmaceutiche inadempienti»; 
  Vista la  determina  del  31  gennaio  2018,  n.  177,  concernente
«Attribuzione  degli  oneri  di  ripiano  della  spesa   farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1,  comma  389,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  3
febbraio 2018; 
  Visto, in particolare, l'art.  2,  commi  1  e  2,  della  predetta
determina, i quali dispongono  che  le  aziende  titolari  di  A.I.C.
tenute al versamento degli oneri di ripiano  devono  provvedere  alla
corresponsione alle regioni interessate degli  importi  dovuti  entro
trenta giorni decorrenti  dalla  data  di  efficacia  della  medesima
determina e, pertanto, entro il 5  marzo  2018,  fornendo  tempestiva
comunicazione  dell'avvenuto  pagamento  mediante  caricamento  delle
distinte di pagamento su apposito servizio on line; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 3, della  predetta  determina  che
richiama quanto stabilito dal sopra citato art. 15, comma 8,  lettera
j), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo che la mancata
integrale  corresponsione  di  quanto  dovuto  a  tutte  le   regioni
interessate comporta l'adozione da parte dell'AIFA  di  provvedimenti
di riduzione del prezzo di una o piu' delle specialita' medicinali di
cui le aziende sono titolari; 
  Tenuto conto  che,  all'esito  del  procedimento  di  verifica  dei
versamenti effettuati dalle aziende  farmaceutiche  destinatarie  del
provvedimento di ripiano per l'anno 2016 di  cui  alla  determina  n.
177/2018, e' emerso che alcune aziende sono risultate parzialmente  o
totalmente inadempienti agli oneri di ripiano suddetti; 
  Tenuto  conto,  altresi',  che  alcune   delle   suddette   aziende
inadempienti non hanno presentato ricorso  avverso  la  determina  31
gennaio 2018, n. 177, e non sono  state,  pertanto,  destinatarie  di
provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia della  medesima
determina; 
  Vista la determina n. 1449 del 17 settembre 2018, che ha modificato
e sostituito le precedenti determine n. 1058 del 6 luglio 2018, e  n.
1135 del 17 luglio 2018, con la quale - ai sensi del sopra richiamato
art. 15, comma 8, lettera j), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
- e' stata disposta la riduzione del prezzo di uno o piu'  medicinali
di titolarita' delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della
spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, incrementato  del  20
per cento; 
  Tenuto conto dell'esito delle verifiche e dei controlli  effettuati
dall'agenzia sui  dati  del  flusso  di  tracciabilita'  del  farmaco
istituito dal decreto ministeriale salute del 15 luglio  2004  e  sui
dati del flusso Osmed in ordine  al  recupero  degli  importi  dovuti
dalle  aziende  inadempienti  agli  oneri  di  ripiano  della   spesa
farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016; 
  Ritenuto  necessario  ripristinare  i  prezzi  dei  medicinali   di
titolarita' delle aziende inadempienti che all'esito delle  verifiche
e dei controlli sopra richiamati risultano aver raggiunto l'obiettivo
di cui all'art. 15, comma 8, lettera j), del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95; 
  Ritenuto, altresi', necessario mantenere la  riduzione  dei  prezzi
dei medicinali di titolarita' di alcune  delle  aziende  inadempienti
fino all'effettivo  recupero  delle  somme  da  essi  dovute  per  le
finalita' sopra indicate; 
 
                              Determina 
 
                               Art. 1 
 
Ripristino dei prezzi e conferma della riduzione del prezzo di uno  o
  piu' medicinali di  titolarita'  delle  aziende  inadempienti  agli
  oneri di ripiano della spesa farmaceutica  ospedaliera  per  l'anno
  2016 incrementato del 20 per cento 
 
  1.1 I prezzi  dei  farmaci  dei  medicinali  di  titolarita'  delle
aziende di cui all'allegato 1 alla determina AIFA n.  1449/2018,  non
ricomprese nell'elenco di  cui  al  punto  successivo,  si  intendono
ripristinati al prezzo al  pubblico  (al  netto  delle  riduzioni  di
legge) anteriore alla data  di  efficacia  della  determina  AIFA  n.
1449/2018 richiamata in premessa. 
  1.2 La riduzione dei prezzi dei  medicinali  di  titolarita'  delle
aziende inadempienti agli oneri di ripiano della  spesa  farmaceutica
ospedaliera per l'anno  2016,  disposta  con  la  determina  AIFA  n.
1449/2018, si intende confermata per le seguenti aziende: 
    
 
           ===============================================
           |        Titolare A.I.C.        | Codice SIS  |
           +===============================+=============+
           |Farmaceutici Damor S.p.a.      |529          |
           +-------------------------------+-------------+
           |Pharmachemie B.V.              |1379         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Gekofar S.r.l.                 |3468         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Elpen Pharmaceutical Co. Inc.  |3780         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Spectrum Pharmaceuticals B.V.  |3844         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Maven Pharma S.r.l.            |3865         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Anseris Farma S.r.l.           |3878         |
           +-------------------------------+-------------+
           |General Pharma Solutions S.p.a.|3923         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Eumedica N. V./S.A.            |4127         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Upsa SAS                       |4237         |
           +-------------------------------+-------------+
           |Immunomedics B.V.              |933          |
           +-------------------------------+-------------+
           |Stragen Nordic A/S             |2976         |
           +-------------------------------+-------------+