IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,
con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato
l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre
1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato,
mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche
diverse da quelle autorizzate, contenente le  liste  costituenti  gli
allegati 1, 2 e  3,  relative  rispettivamente  ai  farmaci  con  uso
consolidato sulla base dei dati  della  letteratura  scientifica  nel
trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori
pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche; 
  Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha  integrato  la  suddetta
sezione con le  liste  costituenti  gli  allegati  4  e  5,  relative
rispettivamente ai farmaci con uso  consolidato  nel  trattamento  di
patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti  e  i
successivi aggiornamenti e integrazioni; 
  Ritenuto opportuno effettuare una revisione dei medicinali inseriti
nella suddetta lista costituente l'allegato 5 aventi come indicazione
terapeutica la malattia del trapianto  verso  l'ospite  (Graft-versus
host disease); 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni dell'11, 12 e 13 giugno 2018 - stralcio verbale n. 36; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere all'aggiornamento dei  medicinali
aventi come indicazione terapeutica la malattia del  trapianto  verso
l'ospite  (Graft-versus  host  disease),  inclusi  nel  sopra  citato
allegato 5; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono
essere impiegati  per  una  o  piu'  indicazioni  diverse  da  quelle
autorizzate, nella lista costituente l'allegato 5,  relativa  all'uso
consolidato, sulla base dei dati della  letteratura  scientifica,  di
farmaci per il trattamento correlato ai  trapianti,  sono  esclusi  i
seguenti principi attivi con le relative indicazioni terapeutiche: 
    Etanercept per il trattamento aGvHD in prima linea o resistente a
terapia con steroidi; 
    Imatinib  come  terapia  della  malattia  del  trapianto   contro
l'ospite comprensiva dei quadri di bronchiolite; 
    Rapamicina (sirolimus) per la profilassi  e  terapia  della  GVHD
acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali  emopoietiche  del
bambino.