IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 14 dicembre 2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  (Serie  generale)  n.  5  dell'8
gennaio 2018, con il quale al  laboratorio  LAM  Laboratorio  analisi
S.r.l., ubicato in Fano (Pesaro), via Paolo Borsellino  n.  12/E,  e'
stata rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore oleicolo; 
  Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data
11  novembre  2019,  con  la  quale  comunica  che  ha   variato   la
denominazione in: LAM Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 31 ottobre 2019 l'accreditamento relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  L'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuta la necessita' di variare la denominazione  al  laboratorio
LAM Laboratorio analisi S.r.l.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La denominazione del laboratorio LAM Laboratorio analisi S.r.l.  e'
modificata in: LAM Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico.