IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'«Istituzione del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica», e, in particolare, l'art. 6, comma 9; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il vigente statuto di questa Universita' emanato -  ai  sensi
della sopra citata legge n. 240/2010 - con decreto rettorale n.  1660
del 15 maggio 2012 e successivamente modificato con  DD.RR.  n.  2897
del 4 settembre 2013; n. 451 del 14 febbraio 2014;  n.  2175  del  17
giugno 2015 e n. 2320 del 13 luglio 2016; 
  Ritenuto opportuno, nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  6,
comma 4 del suddetto  statuto  di  Ateneo,  prevedere  espressamente,
nell'ambito delle disposizioni statutarie di cui all'art.  29,  comma
16,  lettera  b),  la  possibilita'  di  riconoscere  una   specifica
indennita' di funzione ai direttori di Dipartimento dell'Ateneo; 
  Ritenuto altresi' opportuno apportare modifiche anche agli articoli
6, comma 4, e 11, comma 2 del vigente statuto di Ateneo, al  fine  di
coordinare in modo sistematico il dettato delle predette disposizioni
statutarie con la suddetta modifica dell'art. 29, comma  16,  lettera
b); 
  Vista la delibera n. 25 del 24 luglio 2019 con la quale  il  senato
accademico ha approvato - nella riformulazione di cui al  dispositivo
del presente decreto - la modifica degli articoli  6,  comma  4;  11,
comma 2 e 29, comma 16, lettera b) del vigente statuto di Ateneo; 
  Vista la delibera n.  94  del  29  luglio  2019  con  la  quale  il
consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in  merito
alle suddette modifiche dello statuto di Ateneo; 
  Vista la nota prot. n. 107098 del 23 ottobre 2019 con la  quale  le
sopra indicate modifiche statutarie sono state sottoposte  al  vaglio
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per
il controllo ex art. 6, comma 9 della sopra citata legge n. 168/1989; 
  Vista la nota prot. n. 16336 del  6  novembre  2019,  acquisita  al
protocollo di Ateneo con n. 113526 del 7 novembre 2019, con la  quale
il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  ha
comunicato di non aver rilievi da  formulare  in  merito  alle  sopra
esposte modifiche statutarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  vigente   statuto   di   questa   Universita'   e'   modificato
limitatamente agli articoli 6, comma 4; 11, comma 2, e 29, comma  16,
lettera b), come nei  testi  riformulati  delle  predette  norme,  di
seguito riportati: 
    «Art. 6, comma 4. -- "Ai professori o ricercatori  che  ricoprano
incarichi  e  funzioni  ufficiali,   non   rientranti   nei   compiti
istituzionali di didattica e di ricerca,  puo'  essere  riconosciuta,
nei casi previsti dal presente statuto, una  indennita'  di  funzione
nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il
collegio dei revisori dei conti"; 
    Art. 11, comma 2. -- "I professori e i ricercatori concorrono  al
raggiungimento delle  finalita'  istituzionali  dell'Universita'.  Le
attivita' di didattica,  ricerca  nonche'  gli  incarichi  gestionali
eventualmente attribuiti definiscono il  quadro  complessivo  per  la
valutazione di ciascun professore e ricercatore"; 
    Art. 29, comma 16, lettera b). --  "viene  nominato  con  decreto
rettorale e dura in carica tre anni. Al  direttore  del  Dipartimento
puo' essere riconosciuta una  indennita'  di  funzione  nella  misura
determinata  secondo  le  modalita'  previste  all'art.   6.4   dello
Statuto".».