IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della Salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda presentata in data 31 agosto 2018 con la quale  la
societa' Bristol Myers Squibb S.r.l. ha  chiesto  la  rimborsabilita'
della nuova indicazione terapeutica e posologia  autorizzate  per  la
specialita' medicinale OPDIVO (nivolumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
espresso nella seduta del 3-5 aprile 2019; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 21-23 ottobre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   Opdivo
(nivolumab): 
    «Trattamento adiuvante del melanoma 
    Opdivo in monoterapia e' indicato per il trattamento adiuvante di
adulti con melanoma  con  coinvolgimento  dei  linfonodi  o  malattia
metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa» 
  sono rimborsate come segue: 
 
    confezione: 
      10 mg/ml -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml 
      A.I.C. n. 044291019/E (in base 10) 
      Classe di rimborsabilita' 
      H 
      Prezzo ex-factory (IVA esclusa) 
      euro 596,13 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
      euro 983,85 
 
    confezione: 
      10 mg/ml -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml 
      A.I.C. n. 044291021/E (in base 10) 
      Classe di rimborsabilita' 
      H 
      Prezzo ex-factory (IVA esclusa) 
      euro 1.489,20 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
      euro 2.457,78 
 
    confezione: 
      10 mg/ml -  concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 24 ml 
      A.I.C. n. 044291033/E (in base 10) 
      Classe di rimborsabilita' 
      H 
      Prezzo ex-factory (IVA esclusa) 
      euro 3.574,53 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
      euro 5.899,41 
 
  Alla specialita' medicinale Opdivo (nivolumab)  viene  riconosciuto
il   requisito   dell'innovativita'    terapeutica    in    relazione
all'indicazione negoziata, da cui conseguono: 
    l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di  cui
all'art. 1, comma 401, della legge n.  232/2016  (Legge  di  bilancio
2017)   in   relazione   all'indicazione    terapeutica    negoziata,
l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai  sensi  dell'art.
1, commi 1 e 2,  dell'Accordo,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sull'accesso  ai  farmaci
innovativi, sottoscritto in data  18  novembre  2010  (Rep.  Atti  n.
197/CSR), il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di
legge di cui alle determinazioni AIFA del 3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006 e l'inserimento nei  prontuari  terapeutici  regionali
nei termini previsti dalla  normativa  vigente  (art.  10,  comma  2,
decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 189/2012). 
  Sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola,  sul  prezzo
ex-factory, da  praticarsi  alle  strutture  pubbliche  del  Servizio
sanitario nazionale, ivi comprese le  strutture  private  accreditate
sanitarie, come da condizioni negoziali, con contestuale eliminazione
del  pay-back  e  del  cost-sharing,  attualmente   in   vigore   per
testa/collo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia  della  presente
determinazione che recepisce tali condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: 
    https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito: 
    https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggi
o 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Le presenti condizioni negoziali sono da intendersi novativo  delle
condizioni recepite con determine AIFA n.  378  dell'11  marzo  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo  2016  per  le
confezioni aventi A.I.C. 044291019  e  044291021  e  n.  1403  del  3
settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  224  del  26
settembre 2018, per  la  confezione  avente  A.I.C.  044291033,  che,
pertanto, si estinguono.