IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Considerato che l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di
quelli successivi ha determinato una diffusa situazione di criticita'
su  gran  parte  del  territorio  nazionale,  e  in  particolare  nel
territorio delle Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con
diffuse situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone,
provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune
localita'  e  l'evacuazione  di  numerose  famiglie   dalle   proprie
abitazioni; 
  Considerato, altresi', che detta ondata di maltempo, caratterizzata
anche da venti di  forte  intensita'  e  mareggiate,  ha  determinato
movimenti franosi,  esondazioni  di  corsi  d'acqua  con  conseguenti
alluvioni,  gravi  danneggiamenti  alle  infrastrutture  viarie,   ad
edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete
dei servizi essenziali ed alle  attivita'  economiche  e  produttive,
nonche' l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate; 
  Considerato,  inoltre,  che   a   causa   dei   suddetti   fenomeni
meteorologici con  delibere  del  Consiglio  dei  ministri  e'  stato
dichiarato lo stato  di  emergenza  in  data  14  novembre  2019  nel
territorio del Comune di Venezia e  in  data  22  novembre  2019  nel
territorio della citta' metropolitana di Genova,  delle  Province  di
Savona e di La Spezia, prevedendo appositi stanziamenti; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 621  del  12  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre
2019 nel territorio della citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle
Province di Savona e di La Spezia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, i presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Calabria,
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,  Puglia,   Toscana,
Veneto, il dirigente dell'Ufficio  protezione  civile  della  Regione
Basilicata ed il direttore  generale  Lavori  pubblici  e  protezione
civile della Regione  Campania  sono  nominati  commissari  delegati,
ciascuno per gli ambiti territoriali di propria  competenza.  Per  la
medesima finalita', i presidenti delle Regioni Liguria e  Piemonte  -
gia' commissari delegati,  rispettivamente,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile  n.  621  del  12  dicembre  2019  e  dell'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
615 del  16  novembre  2019  -  sono  nominati  commissari  delegati,
ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza i soggetti  di  cui  al  comma  1,  che  operano  a  titolo
gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,
provinciali, delle unioni montane, comunali, delle societa' in house,
delle loro societa' controllate ed agenzie, dei consorzi di  bonifica
e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche  in
raccordo  con  le  ANCI  regionali,  nonche'   individuare   soggetti
attuatori che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Ciascun commissario delegato predispone  entro  sessanta  giorni
dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  un   piano   degli
interventi da sottoporre all'approvazione del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Il presidente della Regione  Liguria  ed  il
presidente  della  Regione   Piemonte,   gia'   commissari   delegati
rispettivamente ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12  dicembre
2019 e dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile  n.  615  del  16  novembre  2019  provvedono
all'integrazione, entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza, del piano degli interventi  di  cui  all'art.  1,
comma 3, Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16  novembre
2019. Gli  interventi  necessari  per  salvaguardare  la  pubblica  e
privata  incolumita'  della  popolazione  coinvolta  potranno  essere
avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale  piano  si
dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi necessari per la rimozione delle  situazioni  di
pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti,  delle  macerie,  e  alle  misure  volte  a   garantire   la
continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati,  anche
mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica  di  ciascuna  misura  con  la  relativa  durata,
l'indicazione delle singole stime  di  costo,  nonche'  il  CUP,  ove
previsto dalle vigenti disposizioni. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art.  8  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo  n.  1  del  2018  ivi  comprese
quelle che saranno rese disponibili per gli interventi  di  cui  alle
lettere c)  e  d)  dell'art.  25,  comma  2  del  citato  decreto,  e
sottoposti alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.  Su  richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori   degli
interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte
a consentire il pronto avvio degli interventi.  Tale  rendicontazione
deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai
rendiconti  complessivi  dei  commissari  delegati   ovvero   tramite
modalita' definite tra le singole Regioni e i  rispettivi  organi  di
controllo. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164 che trova applicazione anche ai siti inquinati. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7,  i  commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori,  provvedono,  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per   le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.