IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»; Considerato che l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi ha determinato una diffusa situazione di criticita' su gran parte del territorio nazionale, e in particolare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con diffuse situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle proprie abitazioni; Considerato, altresi', che detta ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di forte intensita' e mareggiate, ha determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti alluvioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche e produttive, nonche' l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate; Considerato, inoltre, che a causa dei suddetti fenomeni meteorologici con delibere del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato lo stato di emergenza in data 14 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia e in data 22 novembre 2019 nel territorio della citta' metropolitana di Genova, delle Province di Savona e di La Spezia, prevedendo appositi stanziamenti; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; Dispone: Art. 1 Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata ed il direttore generale Lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania sono nominati commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza. Per la medesima finalita', i presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte - gia' commissari delegati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 - sono nominati commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle societa' in house, delle loro societa' controllate ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ciascun commissario delegato predispone entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il presidente della Regione Liguria ed il presidente della Regione Piemonte, gia' commissari delegati rispettivamente ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 provvedono all'integrazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumita' della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, l'indicazione delle singole stime di costo, nonche' il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni. 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8 nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei commissari delegati ovvero tramite modalita' definite tra le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che trova applicazione anche ai siti inquinati. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, i commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.