IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' conne modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per
la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione  e  dell'Economia  e
delle  Finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
connma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48,  comnna  5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 908/2018 del 4 giugno 2018, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  146  del  26  giugno
2018,  relativa  alla  classificazione  del   medicinale   SEGLUROMET
(metformina/ertugliflozin) ai sensi dell'art. 12, connma 5,  legge  8
novembre 2012 n. 189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con
procedura centralizzata; 
  Vista  la  decisione   della   Commissione   europea   C(2018)5103,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'  Unione  Europea,  Serie  C
309/10 del 31 agosto 2018, con cui e' stato autorizzato trasferimento
di titolarita' del suddetto medicinale dalla societa' Merck  Sharp  &
Dohme Limited alla societa' Merck Sharp & Dohme B.V.; 
  Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2018 con la quale  la
societa' Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la  riclassificazione
delle confezioni con AIC nn. 046343113/E e 046343253/E; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 24-26 settembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il   medicinale   SEGLUROMET    (metformina/ertugliflozin)    nelle
confezioni sotto indicate e'  classificato  come  segue:  indicazioni
terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «SEGLUROMET e'  indicato  in  pazienti  adulti  di  eta'  pari  o
superiore a 18 anni con diabete mellito di tipo 2  in  aggiunta  alla
dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico: 
      in pazienti non adeguatamente controllati con la  dose  massima
tollerata di metformina da sola; 
      in pazienti in trattamento con le  dosi  massime  tollerate  di
metformina in aggiunta ad altri medicinali  per  il  trattamento  del
diabete; 
      in   pazienti   gia'   in   trattamento   con    l'associazione
ertugliflozin e metformina in compresse separate.» 
  Confezioni: 
    2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -
blister (AL/PVC/PA/AL) - 56 compresse -  A.I.C.  n.  046343113/E  (in
base 10) 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 35,78; 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 59,05. 
    7,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con film uso orale - blister
(AL/PVC/PA/AL) - 56 compresse - A.I.C. n.. 046343253/E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 59,05. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.