IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in  data  31  gennaio  2019  dal  Centro
«Centro ricerche per la zootecnica e l'ambiente - CERZOO»,  con  sede
legale in via Castellarino n. 12 - 29122 San Bonico (PC); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 2 luglio 2019
presso il Centro «Centro ricerche per la zootecnica  e  l'ambiente  -
CERZOO»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2019, n. 25, concernerne il  Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27  giugno  2019  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Mipaaft,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  25
dell'8 febbraio 2019»; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 
  Visto il decreto del 4 novembre 2019,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito  al  dott.
Emilio Gatto, dirigente di  prima  fascia,  l'incarico  di  direttore
generale  della  Direzione  generale  dello   sviluppo   rurale   del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  31
gennaio 2019, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Centro ricerche per  la  zootecnica  e  l'ambiente  -
CERZOO», con sede legale in via Castellarino n. 12 - 29122 San Bonico
(PC), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle  prove  ufficiali  di
campo  con  prodotti  fitosanitari  volte  ad  ottenere  le  seguenti
informazioni: 
    efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); 
    incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n.
194/95); 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/95); 
    studi  sull'alimentazione  e  il  metabolismo  del  bestiame  per
consentire di valutare l'incidenza  dei  residui  negli  alimenti  di
origine animale (di  cui  all'allegato  II,  punto  6.5  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95); 
    studi sul destino e comportamento nel suolo (di cui  all'allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    studi sul destino e comportamento nell'acqua e nell'aria (di  cui
all'allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/95); 
    prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    determinazione degli effetti sull'aspetto, l'odore,  il  gusto  o
altri aspetti qualitativi  dovuti  ai  residui  nei  o  sui  prodotti
freschi o lavorati (Allegato III, punto 8.3 del  decreto  legislativo
n. 194/95); 
    stima dei residui nei prodotti  di  origine  animale,  risultanti
dall'ingestione di mangimi o risultanti  dal  contatto  con  lettiere
(Allegato III, punto 8.4 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/95); 
    individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/95); 
    valutazione  della  distribuzione  e   dissipazione   nel   suolo
(Allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione  della  distribuzione   e   dissipazione   nell'acqua
(Allegato III, punto 9.2 del decreto legislativo n. 194/95); 
    valutazione  della   distribuzione   e   dissipazione   nell'aria
(Allegato III, punto 9.3 del decreto legislativo n. 194/95). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture orticole; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo.