IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,  ha
istituito presso questo Comitato il «Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del
2001, e che e' stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 marzo 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le
quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice
antimafia», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013  sugli  orientamenti  dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE» e visto il «Regolamento (UE)  n.  1316/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che
istituisce  il  meccanismo  per  collegare  l'Europa,   modifica   il
regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n.  680/2007
e (CE) n. 67/2010»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del  2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che -  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 -
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto
sono  stati  trasferiti  alle  competenti  direzioni   generali   del
Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la
coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e  la  relativa
documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      5.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 1, nell'ambito
dei «Sistemi stradali ed autostradali» dei  «Corridoi  trasversali  e
dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto» e,
nell'allegato 2, il «Collegamento Grosseto-Fano»; 
  Considerato che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa  nell'Intesa
generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta  il
18 aprile 2003, al punto «corridoi autostradali e  stradali»,  e  nei
successivi atti aggiuntivi 22 gennaio 2010 e 16 giugno 2011; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 78, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 2008, con la quale questo Comitato ha  approvato
il  progetto  definitivo  dell'intervento  «Itinerario  SS   78   SGC
Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena, lotti 5, 6, 7, 8: adeguamento a
4 corsie della SS 223 "di Paganico" dal km 30+040 al km 41+600» e  ha
assegnato allo stesso intervento un contributo annuo suscettibile  di
sviluppare un volume di investimenti di 271.123.345,98 euro; 
  Vista la  delibera  9  novembre  2007,  n.  123,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 2008, con la quale, a parita' di volume
d'investimenti  finanziato,  e'  stato   rimodulato   il   contributo
assegnato con la suddetta delibera n. 78 del 2007; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto», l'intervento «Tratto
1: Grosseto-Siena. lotto 9»; 
  Vista la delibera 3 marzo 2017, n.  9,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 2017, con la quale questo Comitato ha  approvato
il progetto definitivo dell'«Itinerario stradale E78  Grosseto-Fano -
tratto Grosseto-Siena - lotto 4: adeguamento  a  quattro  corsie  del
tratto  Grosseto-Siena  (SS  223  "di  Paganico")  dalla  progressiva
chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038»; 
  Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, con la quale  il  Comitato  ha
approvato l'aggiornamento del Contratto di  programma  2016-2020  tra
MIT e Anas S.p.a. (ANAS); 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con  la  quale  e'  stato
modificato il regolamento interno del Comitato di cui  alla  delibera
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nota 27 giugno 2019, n. 25985, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima riunione utile di  questo  Comitato
dell'argomento   «Itinerario   E78    SGC    Grosseto-Fano,    tratto
Grosseto-Siena, lotto 9: adeguamento  a  quattro  corsie  nel  tratto
Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico") dal km 41+600  al  km  53+400 -
progetto  definitivo»,  trasmettendo   la   relativa   documentazione
istruttoria, poi integrata con note 17 luglio 2019,  n.  8493,  e  22
luglio 2019, n. 8686, nonche' con i messaggi di posta elettronica  in
data 22 e 23 luglio 2019, assunti al protocollo della Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica  (DIPE)  il  23  luglio  2019,
rispettivamente con il n. 4082 e il n. 4083; 
  Vista la nota 16 luglio 2019, n. 19558, e  il  messaggio  di  posta
elettronica in data 23 luglio 2019, assunto al protocollo del DIPE il
23 luglio 2019, con il n. 4093, con i quali il Ministero per i beni e
le attivita' culturali  ha  comunicato  ulteriori  elementi  inerenti
l'intervento in esame; 
  Vista la nota 23 luglio 2019, n. 287126, con la  quale  la  Regione
Toscana ha espresso parere  favorevole,  con  prescrizioni,  ai  fini
dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento; 
  Vista la delibera  24  luglio  2019,  n.  36,  adottata  nel  corso
dell'odierna riunione, con la  quale  questo  Comitato  ha  approvato
l'aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e  ANAS,
che  include  nella  sezione  A.1  del   «Piano   pluriennale   degli
investimenti», il «Tratto 1° Grosseto-Siena: lotto 9. Adeguamento a 4
corsie dal km 41+5600  al  km  53+400»,  del  costo  di  161.955.672,
indicando le risorse per il relativo finanziamento; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e in particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. l'intervento  in  esame  e'  parte  del  corridoio  stradale
costituito  dalla  strada   di   grande   comunicazione   (SGC)   E78
Grosseto-Fano,   inserita   nella    Rete    stradale    transeuropea
«comprehensive pianificata» di cui al «Regolamento (UE) n.  1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,  sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE»; 
      2. il tratto Grosseto-Siena e' suddiviso in 11 lotti, dei quali
5 sono in esercizio (lotti  1,  2,  3,  10  e  11),  4  in  corso  di
costruzione (lotti 5, 6, 7, 8), uno in appalto (lotto 4) e uno (lotto
9) oggetto della  presente  delibera  di  approvazione  del  progetto
definitivo  e  una  descrizione  piu'  dettagliata  dello  stato  dei
predetti lotti e' esposta nella «relazione illustrativa»  predisposta
da ANAS, datata luglio 2019; 
      3.  la  realizzazione  del  lotto  9,  lungo  circa  11,8   km,
consentira' il completamento del tratto Grosseto-Siena; 
      4. in  particolare,  l'intervento,  da  realizzare  nei  comuni
Monticiano,  Murlo  e  Sovicille  in  Provincia  di  Siena,  riguarda
l'adeguamento a quattro corsie, dalla progressiva chilometrica 41+600
alla  progressiva  chilometrica  53+400,  dell'attuale  SS  223   «di
Paganico», attualmente a singola carreggiata di  larghezza  inferiore
al tipo IV delle norme CNR 80 (10,5 m) e, quindi, con caratteristiche
geometriche tali da non permettere un  collegamento  fra  Grosseto  e
Siena con un adeguato livello di servizio; 
      5.  l'intervento  permettera'  di  realizzare  una  strada  con
sezione  di  tipo  B  di  cui  al   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  5  novembre  2001,  recante  «Norme
funzionali e  geometriche  per  la  costruzione  delle  strade»,  con
carreggiate distinte per senso di marcia; 
      6. ogni carreggiata sara' dotata di due corsie con larghezza di
3,75 m ciascuna, di una banchina in destra con larghezza di 1,75 m  e
di una banchina in sinistra con larghezza  di  0,50  m  e  avra'  una
sezione stradale larga complessivamente 22 m; 
      7. lungo il tracciato sono previsti 3 svincoli e  sono  inoltre
previsti, quali opere principali, viadotti sul  fosso  Ornate  e  sul
fiume Merse,  con  demolizione  completa  dei  viadotti  esistenti  e
relativa ricostruzione in  conformita'  ai  viadotti  previsti  sulla
nuova  carreggiata  in  affiancamento,  e  quali   opere   secondarie
ponticelli, di luce 10  o  20  m,  in  sostituzione  degli  scatolari
esistenti  per  i  piu'  importanti  attraversamenti   idraulici,   3
cavalcavia, 3 sottopassi e varie opere di sostegno per contenere  gli
ingombri degli espropri e minimizzare  l'impatto  ambientale  causato
dalla profilatura di lunghe scarpate; 
      8. la progettazione definitiva  dell'intervento  non  e'  stata
preceduta dallo sviluppo di  un  progetto  preliminare  e  che  prima
dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  «Legge
quadro in materia di lavori pubblici», era stato invece elaborato  un
progetto di massima,  corredato  da  studio  d'impatto  ambientale  e
inerente  l'adeguamento   a   quattro   corsie   dell'intero   tronco
Grosseto-Siena; 
      9. in quanto assimilato ad un progetto preliminare, il suddetto
progetto di massima e' stato  posto  a  base  delle  successive  fasi
progettuali; 
      10.  con  provvedimento  DEC/VIA  18  gennaio  1993,  n.  1465,
l'allora Ministero dell'ambiente, di concerto con l'allora  Ministero
per i beni culturali ed ambientali e  sulla  base  del  parere  della
Commissione VIA 6 marzo 1992,  ha  espresso  parere  favorevole,  con
prescrizioni,  relativamente  alla  compatibilita'   ambientale   del
succitato progetto di massima dell'intero tronco Grosseto-Siena; 
      11. con nota 20 marzo 2008, n. 42188, ANAS ha trasmesso al  MIT
il  progetto  definitivo  del  lotto  9,  elaborato  nel  2005,   per
l'approvazione e l'assegnazione del finanziamento e a giugno 2008  il
predetto Ministero ha provveduto a convocare la  relativa  Conferenza
di servizi; 
      12. con parere 26 febbraio 2009, n. 239, la Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS,  ha  dichiarato,  ai
fini della verifica di ottemperanza del progetto definitivo in  esame
alle prescrizioni del suddetto  provvedimento  DEC/VIA  n.  1465  del
1993, la sostanziale coerenza tra lo stesso progetto definitivo e  il
precedente progetto di massima, precisando che  le  variazioni  dello
stesso progetto definitivo non assumono rilievo localizzativo  e  non
comportano altre sostanziali  modificazioni  rispetto  al  richiamato
progetto di massima e indicando le prescrizioni da assolvere in  sede
di progettazione esecutiva; 
      13. con parere 13 ottobre 2009, n. 6061,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  ha  espresso  parere  favorevole,  con
prescrizioni, sul progetto definitivo in esame; 
      14. dopo il passaggio delle  competenze  sugli  interventi  del
Programma infrastrutture strategiche relativi ad opere stradali dalla
soppressa Struttura tecnica di missione alla direzione  generale  per
le strade e le autostrade e per la vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali, con nota 24 marzo 2016, n. 3443, il  MIT  ha
convocato un'ulteriore seduta della Conferenza di servizi, fissandola
per il giorno 18 aprile 2016 e posticipandola poi al 4 maggio 2016; 
      15. i verbali relativi alle suddette Conferenze di servizi  del
2008 e del 2016 non risultano  disponibili,  presumibilmente  per  la
mancata approvazione del  progetto  esaminato  in  tali  riunioni,  e
comunque sono superati dalla conferenza  di  servizi  del  22  giugno
2018, citata al successivo punto 27; 
      16. come esposto nella relazione descrittiva del progetto,  nel
corso della seduta della Conferenza di servizi del 4 maggio  2016  e'
stato convenuto di sospendere l'iter autorizzativo del progetto e  di
procedere  con  lo  sviluppo  di  documenti  progettuali  aggiornati,
tenendo conto  degli  intervenuti  aggiornamenti  normativi  e  delle
osservazioni pervenute nel corso della pregressa fase autorizzativa; 
      17. tenuto conto di quanto sopra esposto, con  nota  27  aprile
2016, n. 4655, il MIT ha richiesto l'adeguamento tecnico ed economico
del progetto definitivo, anche alle  richieste  avanzate  dagli  Enti
territoriali; 
      18. il progetto definitivo 2005 e' stato quindi aggiornato: 
        18.1 relativamente alla categoria della  strada,  alle  norme
del citato decreto ministeriale 5 novembre  2001,  con  studio  delle
caratteristiche geometriche e funzionali delle  intersezioni  secondo
il decreto ministeriale 19 aprile 2006, inerente «Norme funzionali  e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali»; 
        18.2 relativamente alle opere d'arte maggiori e minori,  alla
normativa  di  cui  al  decreto  ministeriale  14  gennaio  2008,  di
approvazione delle nuove norme tecniche per le  costruzioni,  e  alla
circolare del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  (CSLP)  2
febbraio 2009, n. 617, concernente le istruzioni  per  l'applicazione
delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di  cui  al  predetto
decreto 14 gennaio 2008; 
        18.3 relativamente agli  studi  ed  indagini  effettuati  per
varie discipline (geotecnica, idraulica,  archeologia,  interferenze,
espropri,     cantierizzazione,      tecnico-economica,      verifica
ottemperanza-ambiente); 
      19.  il  progetto  e'  stato  riemesso  sulla   medesima   base
cartografica del progetto 2005,  in  quanto  l'area  interessata  dai
lavori era scarsamente abitata e non si  erano  verificate  modifiche
sostanziali del territorio; 
      20. gli aggiornamenti progettuali hanno riguardato tra l'altro: 
        20.1. la revisione del tracciato planimetrico,  per  adattare
il raggio  delle  curve  al  mutato  l'intervallo  di  velocita'  del
progetto e per cercare di contenere  le  variazioni  degli  ingombri,
salvaguardando i fabbricati esistenti e le aree fluviali; 
        20.2  la  ridefinizione   dell'andamento   altimetrico,   per
minimizzare la variazione degli ingombri e  rendere  realizzabile  la
cantierizzazione  della  nuova  infrastruttura   in   soggezione   di
traffico; 
        20.3 per alcune curve,  allargamenti  dell'asse  stradale  al
fine di garantire una distanza di  visuale  libera  sempre  uguale  o
superiore alla distanza di visibilita' per l'arresto; 
        20.4 per alcune opere d'arte, l'affinamento  degli  studi  di
compatibilita'  idraulica  ha  reso  necessario  modificare  sia   la
scansione  delle  pile  o  la  tipologia  strutturale  sia  la  quota
altimetrica e, in particolare: 
        20.4.1 per  i  viadotti  sopra  citati  sono  state  previste
demolizione e ricostruzione dei due  viadotti  preesistenti,  gemelli
della  nuova  carreggiata  posta  in   affiancamento,   con   diversa
configurazione delle relative aree di cantiere; 
        20.4.2  per  alcuni  scatolari  idraulici,  inizialmente   da
demolire  e  ricostruire,  sono  invece  previsti   ponti   su   ogni
carreggiata; 
      21. con nota 25 maggio 2017, n. 271697, ANAS ha  presentato  la
richiesta di approvazione del  progetto  definitivo  aggiornato,  con
acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari,  precisando
che l'aggiornamento progettuale presentava variazioni contenute, tali
da  non  determinare  modifiche  significative  dal  punto  di  vista
dell'inserimento territoriale e ambientale dell'intervento; 
      22. il 25  maggio  2017  l'avviso  al  pubblico  di  avvio  del
procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio
e' stato pubblicato sui quotidiani «Corriere della sera» e  «Corriere
di Siena» e ne e' stata  richiesta  la  pubblicazione  anche  tramite
affissione all'albo  pretorio  dei  comuni  di  Monticiano,  Murlo  e
Sovicille nonche' sull'albo pretorio on line della Regione Toscana; 
      23. con nota 6 ottobre 2017, n. 502600, ANAS  ha  trasmesso  al
CSLP gli aggiornamenti progettuali e con nota 15  febbraio  2018,  n.
82870,  ha  trasmesso   documentazione   alla   Regione   Toscana   e
all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale; 
      24. nel corso dell'adunanza del 14 dicembre 2017,  il  CSLP  ha
adottato il parere n. 62, con il quale ha ritenuto  che  il  progetto
definitivo del lotto 9 «debba essere integrato e  perfezionato  nelle
pertinenti  fasi  progettuali   [progetto   esecutivo]   secondo   le
indicazioni contenute nei ... "considerato"» del parere stesso; 
      25. a fronte della comunicazione del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  circa  la  necessita'  di
rinnovare la  procedura  di  VIA  solo  per  le  parti  del  progetto
interessate da variazioni significative, con nota 23  febbraio  2018,
n. 100403,  ANAS  ha  trasmesso  al  predetto  Ministero  nonche'  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali l'istanza  per  l'avvio
della procedura di VIA, integrata con  la  procedura  di  valutazione
d'incidenza,  nonche'  di  approvazione  del  Piano  preliminare   di
utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo; 
      26. con nota assunta al protocollo del MIT il 18  aprile  2018,
con il n. 3966, l'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino
settentrionale   si   e'   espressa   relativamente   agli    aspetti
geomorfologici, idraulici e  relativi  al  Piano  di  gestione  delle
acque, formulando tra l'altro richieste d'integrazioni e rinviando le
proprie determinazioni inerenti taluni aspetti alla  successiva  fase
di progettazione esecutiva, in considerazione - come specificato  dal
MIT - del fatto  «che  le  decisioni  d'interesse  dell'Autorita'  di
bacino  afferiscono  essenzialmente  ad  approfondimenti  tecnici  di
dettaglio  e  non   a   considerazioni   piu'   generali   circa   la
localizzazione dell'opera»; 
      27. una nuova Conferenza di servizi, inizialmente convocata per
il 18 aprile 2018, si  e'  tenuta  il  20  giugno  2018,  di  cui  e'
disponibile il relativo verbale, rendendo non piu' rilevanti  le  due
precedenti conferenze di servizi; 
      28. con parere 3 agosto 2018, n. 2814, la  Commissione  tecnica
di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS si  e'  espressa,  in
modo favorevole e con  prescrizioni,  esclusivamente  sulle  varianti
sostanziali al progetto definitivo del lotto  9,  che  riguardano  le
fasi costruttive dei viadotti Ornate e Merse e  le  fasi  costruttive
delle  opere  di  protezione  spondale  sul  ramo  di  svincolo   «il
Picchetto» (progressiva chilometrica 44+400-44+600 circa) e sull'ansa
del fiume Merse (progressiva chilometrica 50+200-50+350 circa); 
      29. in particolare la suddetta Commissione ha ritenuto  che  le
modifiche delle lavorazioni previste per  la  nuova  cantierizzazione
dei viadotti potessero produrre impatti ambientali  da  sottoporre  a
valutazione e che ugualmente dovessero essere valutate  le  opere  di
protezione spondale sopra richiamate, che costituiscono  una  novita'
rispetto alla precedente progettazione; 
      30. con nota 28 settembre 2018, n. 25809, il  Ministero  per  i
beni e le attivita'  culturali  ha  formulato  parere  favorevole  di
compatibilita' ambientale del progetto, subordinatamente all'assoluta
osservanza delle prescrizioni riportate nel parere stesso; 
      31. con delibera di  giunta  19  novembre  2018,  n.  1265,  la
Regione Toscana ha espresso parere favorevole circa l'intesa  per  la
localizzazione dell'intervento,  condizionato  al  recepimento  delle
condizioni e prescrizioni contenute nel  citato  parere  e  a  quanto
espresso nei pareri del Comune di Murlo, del Genio civile Toscana sud
(che per vari aspetti progettuali si e' riservato  l'espressione  del
parere in sede di esame del progetto esecutivo), del  settore  tutela
della natura e del mare, dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Toscana (ARPAT) e della  Commissione  paesaggio  del
Comune di Montiano; 
      32. il 12 luglio 2019 il succitato avviso al pubblico di  avvio
del  procedimento   per   l'apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio e' stato integrato con  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  e  nuovamente  pubblicato  (quotidiani  «La  Repubblica»  e
«Corriere di Siena») e la pubblicazione del suddetto avviso e'  stata
richiesta anche tramite affissione all'albo pretorio  dei  comuni  di
Monticiano, Murlo e Sovicille nonche' tramite pubblicazione sull'albo
pretorio on line della Regione Toscana; 
      33. che la verifica preventiva dell'interesse  archeologico  e'
stata effettuata nella fase di progettazione  definitiva  e  trovera'
conclusione  in  esito  alle  «indagini  di  archeologia   preventiva
previste  nel  Piano  di  indagini  archeologiche   e   disciplinate»
dall'«Accordo ex art.  25,  comma  14,  del  decreto  legislativo  n.
50/2016», allegato alla nota del Ministero per i beni e le  attivita'
culturali 16 luglio 2019, n. 19558; 
      34.  che  il  progetto,  trasmesso  da  Anas  S.p.a.,  soggetto
aggiudicatore, all'allora Struttura tecnica di missione con  nota  di
marzo 2008, non  e'  incorso  nelle  previsioni  del  punto  5  della
delibera di questo Comitato n. 26 del 2014,  che  individuava  il  31
dicembre 2014, quale termine per la trasmissione al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o  definitivo
ai sensi del decreto Iegislativo n. 163 del 2006,  pena  l'automatica
decadenza dal Programma infrastrutture strategiche; 
      35. che la documentazione di progetto include, dal n. 184 al n.
189, gli elaborati relativi alla risoluzione  delle  interferenze  e,
dal n. 190 al n. 201, gli elaborati relativi agli espropri; 
      36. il MIT ha proposto, in  apposito  allegato  alla  relazione
istruttoria, le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  da  formulare,
esponendo le motivazioni nei casi di mancato o  parziale  recepimento
di osservazioni avanzate nella fase istruttoria; 
      37. in particolare, il suddetto Ministero: 
        37.1. ha  verificato  con  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali le prescrizioni dettate da quest'ultimo; 
        37.2.   ha   specificato   che   le   prescrizioni    dettate
dall'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e
dal Genio civile Toscana  sud  sono  state  inserite  tra  quelle  da
assolvere in sede di progettazione esecutiva  e  che  in  ogni  caso,
considerando   il   complesso   delle   prescrizioni,   la   relativa
«valorizzazione ... e' risultata  non  significativa  ai  fini  della
variazione del costo complessivo dell'intervento»; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. il soggetto aggiudicatore dell'intervento e' Anas S.p.a.; 
      2. il CUP dell'intervento e' F21B16000440001; 
      3.  la  modalita'  di  affidamento  attualmente   prevista   e'
l'appalto  sulla  base  del  progetto  esecutivo  redatto  ai   sensi
dell'art. 23, comma 8,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
modalita' per la quale per altro sono gia' state avviate le procedure
per l'individuazione dei progettisti; 
      4. che, tuttavia, ai sensi dell'art. 59  del  suddetto  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto aggiudicatore potra' altresi'
ricorrere    all'affidamento    congiunto    di    progettazione    e
realizzazione - cioe' il c.d.  «appalto  integrato» -  inserendo  nei
documenti di  gara  i  requisiti  minimi  per  lo  svolgimento  della
progettazione oggetto del contratto; 
      5. che il tempo previsto  per  la  progettazione  esecutiva  e'
valutato in trecentosessanta giorni naturali e consecutivi e il tempo
previsto   per   l'esecuzione   dei    lavori    e'    valutato    in
millenovantacinque giorni naturali e consecutivi, come riportato  nel
cronoprogramma allegato al progetto definitivo; 
    sotto l'aspetto finanziario 
      1. il costo del progetto definitivo  ammonta  a  161.955.672,12
euro cosi' articolati, come risulta dalla  rimodulazione  del  quadro
economico ANAS: 
 
                                                    (importi in euro) 
 
      =========================================================
      |          Voce           |           Importo           |
      +=========================+=============================+
      |lavori e oneri per la    |                             |
      |sicurezza                |               115.598.551,74|
      +-------------------------+-----------------------------+
      |somme a disposizione     |                30.045.038,30|
      +-------------------------+-----------------------------+
      |oneri di investimento di |                             |
      |Anas S.p.a. (11,2%)      |                16.312.082,08|
      +-------------------------+-----------------------------+
      |TOTALE COSTO             |               161.955.672,12|
      +-------------------------+-----------------------------+
 
      2. l'istruttoria comprende un prospetto  di  confronto  tra  il
quadro economico ANAS e la sua rielaborazione operata dal MIT; 
      3.  il  costo  delle  opere  compensative  e   di   mitigazione
ambientale ammonta, rispettivamente a 22.807,30 euro e a 1.737.727,85
euro, per un totale di  1.760.535,15  euro  e  tale  ultimo  importo,
rientrante nel limite massimo del 2% del costo  dell'opera,  e'  gia'
compreso nel costo dei  lavori,  come  risulta  dal  computo  metrico
estimativo del progetto definitivo; 
      4.  la  valorizzazione  delle  prescrizioni  e'  risultata  non
significativa  ai  fini  della  variazione  del   costo   complessivo
dell'intervento; 
      5. non essendo intervento affidato a contraente generale  o  in
concessione,   non   e'   stata   predisposta   la   relazione    con
l'articolazione delle misure volte  alla  prevenzione  e  repressione
della criminalita' e dei tentativi di  infiltrazione  mafiosa  e  non
sono stati calcolati i relativi costi; 
      6. gli oneri di investimento includono gli importi relativi  al
«Fondo di incentivazione ex art. 92, comma 7, decreto legislativo  n.
163/06 e successive modificazioni ed integrazioni» e alle «Spese  per
commissioni giudicatrici ex art 84, comma 11, decreto legislativo  n.
163/06», e sono pari all'11,2% del costo dell'investimento, in quanto
l'intervento fruisce di un finanziamento «a contributo»; 
      7. il costo del progetto considerato dal  CSLP  (163.849.038,79
euro) e' superiore a quello sopra riportato, perche' era inclusivo di
oneri d'investimento del 12,5 per cento, che invece risultano  essere
ora ridotti e pari all'11,2 per cento, come precisato con la note MIT
17 luglio 2019, n. 8493 e 22 luglio  2019,  n.  8686,  in  linea  con
quanto sottoposto a questo Comitato; 
      8. le somme a disposizione e gli oneri di investimento potranno
essere   riconosciuti   al   soggetto   aggiudicatore   solo   previa
rendicontazione di dettaglio, in funzione delle effettive  spese  che
saranno sostenute; 
      9.  come  risulta  dal  richiamato  aggiornamento  annuale  del
Contratto di programma ANAS 2016-2020 sottoposto a questo Comitato in
data  odierna,  il  finanziamento  dell'intervento  e'  imputato  per
131.476.626  euro  a  carico  dei  finanziamenti  del  Contratto   di
programma ANAS 2015 e per i residui 30.479.046 euro  a  carico  delle
risorse del Fondo unico ANAS  destinate  al  Contratto  di  programma
2016-2020, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 27 dicembre 2017, n. 588; 
      10. che dette risorse sono disponibili sul capitolo 7002  dello
stato di previsione della spesa del MIT e sono  poste  in  capo  alla
direzione generale per le strade e le autostrade e per la sicurezza e
la vigilanza nelle infrastrutture stradali del  Dipartimento  per  le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; 
  Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE  e  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna  seduta  di
questo Comitato, contenente  le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibattito svolto  durante  la  riunione  odierna  di
questo Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
 
1. Approvazione progetto definitivo 
 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi degli articoli  10  e  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato,
con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al  successivo  punto
1.6,  anche  ai   fini   della   compatibilita'   ambientale,   della
localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo  preordinato
all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto
definitivo dell'intervento «Itinerario  stradale  E78  Grosseto-Fano,
tratto Grosseto-Siena - lotto 9: adeguamento  a  quattro  corsie  del
tratto Grosseto-Siena (SS 223 "di Paganico")  dal  km  41+600  al  km
53+400. 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.3 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  precedente  punto
1.1 e' quantificato in 161.955.672,12 euro, al  netto  di  IVA,  come
sintetizzato nella precedente «presa d'atto». 
  1.5 La presente delibera non potra' avere corso nel  caso  in  cui,
entro sessanta giorni dalle nuove pubblicazioni del  12  luglio  2019
meglio precisate in premessa, siano pervenute  osservazioni  ostative
oppure osservazioni che determinino ulteriori  costi  aggiuntivi  che
non possano essere ricompresi nell'attuale quadro economico.  A  tale
fine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovra' comunicare
tempestivamente alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri -  DIPE
l'esito positivo della disamina delle suddette osservazioni. 
  1.6 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata   l'approvazione    del    progetto,    sono    riportate
nell'allegato, che forma parte integrante  della  presente  delibera,
mentre le raccomandazioni sono  riportate  nella  seconda  parte  del
medesimo allegato.  L'ottemperanza  alle  suddette  prescrizioni  non
potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di  cui  al
precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora  ritenga  di
non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni,  fornira'
al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le   proprie
valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,  misure
alternative. 
  1.7 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze  di  cui  agli  elaborati
progettuali dal n. 184  al  n.  189,  indicati  nella  documentazione
istruttoria  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  1.8 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri, di  cui  agli
elaborati progettuali dal n. 190 al n. 201, sono ugualmente  indicati
nella  documentazione  istruttoria  trasmessa  dal  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
2. Copertura finanziaria 
 
  Il finanziamento dell'intervento di cui al punto  1.1  e'  imputato
per 131.476.626  euro  a  carico  dei  finanziamenti  introdotti  del
Contratto di programma ANAS per il 2015 e confermati  nel  successivo
aggiornamento e per i residui 30.479.046 euro a carico delle  risorse
del Fondo  unico  ANAS  destinate  al  Contratto  di  programma  ANAS
2016-2020, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 27 dicembre 2017, n. 588. 
 
3. Ulteriori prescrizioni 
 
  3.1 Le somme a disposizione e gli oneri  di  investimento  potranno
essere   riconosciuti   al   soggetto   aggiudicatore   solo   previa
rendicontazione di dettaglio, in funzione delle effettive  spese  che
saranno sostenute. 
  3.2 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. 
  3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato e poste dallo stesso Ministero. 
  3.5 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  il  monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo  n.  229  del  2011,  richiamato  in
premessa, ed in particolare l'aggiornamento della BDAP. 
  3.6 Ai sensi della delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
  3.7 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il Segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1553