IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165; Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto- legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»; Vista la nota del 30 luglio 2019 acquisita al protocollo Mipaaft al n. 54800 del 30 luglio 2019, con la quale l'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di eta' compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 ( carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E); Visto il decreto dipartimentale 27 febbraio 2019, n. 600, con il quale e' stata nominata la Commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; Visto il verbale del 1º agosto 2019, concernente le verifiche svolte dalla predetta Commissione tecnica; Considerato che la richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» e' in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentativita' in termini economici a livello nazionale del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attivita' economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attivita' economiche connesse alla trasformazione; Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, in capo alla richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA»; Ritenuto necessario definire le modalita' di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale; Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarita' nell'applicazione delle disposizioni vigenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 ottobre 2019; Decreta: Art. 1 Riconoscimento ed operativita' 1. L'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», con sede in Legnaro (PD), via 1º Maggio n. 7, codice fiscale n. 92286880288, e' riconosciuta come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di eta' compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E), ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015. 2. L'operativita' dell'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» e' relativa ai prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di eta' compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E). 3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» e' il territorio della Repubblica italiana.