IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007,
ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto  il  decreto-  legge  21  settembre  2019,  n.  104,  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante  norme
per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo e dello statuto; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  n.  51  del  5  maggio  2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2  luglio  2015,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  rilancio  dei  settori
agricoli in crisi, di  sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da
eventi  di  carattere  eccezionale  e  di   razionalizzazione   delle
strutture ministeriali»; 
  Vista la nota del 30 luglio 2019 acquisita al protocollo Mipaaft al
n.  54800  del  30  luglio  2019,   con   la   quale   l'associazione
«Organizzazione Interprofessionale delle  carni  prodotte  in  Italia
INTERCARNEITALIA» ha inoltrato formale  richiesta  di  riconoscimento
come  organizzazione  interprofessionale  che  opera  sul  territorio
nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla  macellazione  e
carne bovina fresca o refrigerata  e  congelata»,  rappresentati  dai
codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49  a  0
102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di  eta'  compresa
da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z,  A,
E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
corrispondenti alle categorie Z, A, E) e  0202  (  carni  di  animali
della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E); 
  Visto il decreto dipartimentale 27 febbraio 2019, n.  600,  con  il
quale e' stata nominata la Commissione tecnica avente il  compito  di
effettuare l'istruttoria  delle  richieste  di  riconoscimento  delle
organizzazioni interprofessionali; 
  Visto il verbale del  1º  agosto  2019,  concernente  le  verifiche
svolte dalla predetta Commissione tecnica; 
  Considerato  che  la   richiedente   associazione   «Organizzazione
Interprofessionale delle carni prodotte in  Italia  INTERCARNEITALIA»
e' in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157  e  158  del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito  minimo  del
40% di rappresentativita' in termini economici  a  livello  nazionale
del relativo  settore,  ovvero  per  ciascun  prodotto  o  gruppo  di
prodotti ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n.  51/2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  91/2015,  riscontrata
con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal
richiedente, sia della base sociale  rappresentante  delle  attivita'
economiche  connesse  alla  produzione   sia   della   base   sociale
rappresentante   delle    attivita'    economiche    connesse    alla
trasformazione; 
  Considerato  il  parere  favorevole  rilasciato   dalla   succitata
Commissione tecnica nel quale si attesta il  possesso  dei  requisiti
previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli  157  e  158,  e
dall'art.  3  del   decreto-legge   n.   51/2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  n.  91/2015,  in  capo  alla  richiedente
associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni  prodotte
in Italia INTERCARNEITALIA»; 
  Ritenuto necessario definire le modalita' di controllo del rispetto
delle condizioni e dei requisiti che disciplinano  il  riconoscimento
dell'organismo interprofessionale; 
  Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso  di
inadempienza o  irregolarita'  nell'applicazione  delle  disposizioni
vigenti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 24 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Riconoscimento ed operativita' 
 
  1. L'associazione «Organizzazione  Interprofessionale  delle  carni
prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», con sede in Legnaro  (PD),  via
1º Maggio n. 7, codice fiscale n. 92286880288, e'  riconosciuta  come
organizzazione interprofessionale che opera sul territorio  nazionale
per i prodotti «bovini  vivi  destinati  alla  macellazione  e  carne
bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC
compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102  29  51
(bovini vivi destinati alla macellazione di  eta'  compresa  da  otto
mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201
(carni  di  animali  della  specie  bovina,  fresche  o   refrigerate
corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della
specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z,  A,  E),  ai
sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE)  n.  1308/2013  e
successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma  1  del
decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015. 
  2.    L'operativita'     dell'organizzazione     interprofessionale
«Organizzazione Interprofessionale delle  carni  prodotte  in  Italia
INTERCARNEITALIA» e' relativa ai prodotti «bovini vivi destinati alla
macellazione e  carne  bovina  fresca  o  refrigerata  e  congelata»,
rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da
0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di
eta' compresa da otto mesi a ventiquattro  mesi  corrispondenti  alle
categorie Z, A, E), 0201  (carni  di  animali  della  specie  bovina,
fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E)  e  0202
(carni di animali della specie bovina congelate  corrispondenti  alle
categorie Z, A, E). 
  3.   L'ambito   territoriale   operativo    della    organizzazione
interprofessionale  «Organizzazione  Interprofessionale  delle  carni
prodotte  in  Italia  INTERCARNEITALIA»  e'   il   territorio   della
Repubblica italiana.