IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  del  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante  «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in  particolare  l'articolo
1, commi da 422 a 434, concernente  la  disciplina  dei  rapporti  di
lavoro del  personale  della  ricerca  sanitaria  degli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere  scientifico  (IRCCS)  pubblici  e  degli
Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi  della
Carta europea dei  ricercatori  di  cui  alla  raccomandazione  della
Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata  legge
n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai  sensi
del comma 426, e' soggetto a valutazione annuale e a  valutazione  di
idoneita' per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
secondo modalita', condizioni e criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la
semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e  che  l'esito
negativo  della  valutazione  annuale,  per  tre  anni   consecutivi,
determina la risoluzione del contratto; 
  Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del  2017,
il quale prevede  che  i  menzionati  Istituti,  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni legislative in  materia  di  contenimento  delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione
organica del personale destinato alle attivita' di  assistenza  o  di
ricerca, possono inquadrare  a  tempo  indeterminato  nei  ruoli  del
Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per  il
personale  della  ricerca  sanitaria,   previa   verifica   requisiti
prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  il  personale  che   abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione  positiva,
secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal  predetto
comma 427; 
  Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205  del
2017,  secondo  cui  il  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato del predetto personale  ha  durata  di  cinque  anni  con
possibilita' di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e  con
inquadramento nei ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  a
seguito di  valutazione  positiva  al  termine  del  secondo  periodo
contrattuale; 
  Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del  2017,
secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al  5  per
cento delle disponibilita'  finanziarie  di  cui  al  comma  424  per
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di  cui
al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui  produzione
scientifica  soddisfi  i  parametri  stabiliti  con  il  decreto  del
Ministro della salute di cui al comma 427; 
  Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del  2017,
come modificato dall'articolo 1, comma 543 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, il quale prevede che in  sede  di  prima  applicazione,
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
sezione del contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla  data  del  31
dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito
di procedura selettiva pubblica ovvero titolare,  alla  data  del  31
dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di
procedura selettiva pubblica, che  abbia  maturato  un'anzianita'  di
servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di  almeno  tre  anni
negli ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto  di  lavoro  a
tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di
cui al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con  il
citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992  n.  502,  recante
«Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288,  concernente
il  riordino  degli  Istituti  di  ricovero  e   cura   a   carattere
scientifico; 
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero  della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4  novembre  2010,  n.  183  e,  in
particolare,  gli  articoli  9  e  seguenti  del   medesimo   decreto
legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  (CCNL)  del
comparto sanita' - sezione del  personale  del  ruolo  della  ricerca
sanitaria e delle attivita' di  supporto  alla  ricerca  sanitaria  -
stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le  organizzazioni  sindacali
ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205  del
2017; 
  Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del
predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di
«ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di  ricerca
sanitaria»; 
  Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3  del  menzionato  CCNL,
riguardante le tre posizioni  retributive,  iniziale,  intermedia  ed
elevata, individuate per  ciascuno  dei  due  profili  professionali,
volte a valorizzare la specificita' delle funzioni e delle  attivita'
svolte; 
  Viste le declaratorie dei  profili  professionali  di  «ricercatore
sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di
cui all'allegato 1 del citato CCNL; 
  Considerato altresi' che l'articolo  1,  comma  423,  della  citata
legge n. 205  del  2017,  prevede  che  il  rapporto  di  lavoro  del
personale della ricerca sanitaria  e'  disciplinato  valorizzando  le
specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte; 
  Ritenuto   che   l'inquadramento   del   personale   nel    profilo
professionale  di  «ricercatore  sanitario»   o   di   «collaboratore
professionale di  ricerca  sanitaria»  e'  disposto  sulla  base  dei
contenuti professionali dei profili definiti nelle  declaratorie  del
predetto CCNL, allegato 1; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2019; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del  24  ottobre  2019,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
nonche'  la  presa  d'atto  del  Dipartimento  affari   giuridici   e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con  nota  n.
10676 dell'8 novembre 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e  individua  le
condizioni e i criteri per la valutazione annuale  del  personale  di
ricerca sanitaria e addetto alle attivita' di supporto  alla  ricerca
sanitaria, per la valutazione d'idoneita' per l'eventuale rinnovo del
contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni  di  servizio
presso gli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico,  di
seguito  IRCCS,  e  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  di
seguito IZS,  nonche'  per  la  valutazione  ai  fini  dell'eventuale
immissione nei ruoli del Servizio  sanitario  nazionale,  di  seguito
SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con
valutazione positiva. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Si riporta
          il testo dell'art. 1, commi da 422 a 434: 
                «422.  Al  fine  di   garantire   e   promuovere   il
          miglioramento    della    qualita'    e     dell'efficienza
          dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte  integrante  del
          Servizio sanitario  nazionale,  secondo  i  principi  della
          Carta europea dei ricercatori, di cui alla  raccomandazione
          della Commissione delle  Comunita'  europee  dell'11  marzo
          2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica  disciplina
          dei  rapporti  di  lavoro  del  personale   della   ricerca
          sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS  pubblici  e  gli
          Istituti   zooprofilattici   sperimentali,    di    seguito
          complessivamente denominati «Istituti», fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale,  un
          ruolo non dirigenziale  della  ricerca  sanitaria  e  delle
          attivita' di supporto alla ricerca sanitaria. 
                423. Il rapporto di lavoro del personale  di  cui  al
          comma 422 e' disciplinato, sulla base  di  quanto  previsto
          nei  commi  da  424  a  434,  nell'ambito   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  comparto  Sanita',  in
          un'apposita  sezione,  con  definizione   dei   trattamenti
          economici dei relativi  profili,  prendendo  a  riferimento
          quelli  della  categoria  apicale  degli  altri  ruoli  del
          comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
          ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni  e  delle
          attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento  ai
          rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
          di   specifici   criteri,   connessi   anche   ai    titoli
          professionali nonche' alla qualita' e  ai  risultati  della
          ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia  economica.
          In relazione a quanto previsto  dal  comma  422,  gli  atti
          aziendali  di  organizzazione  degli  Istituti   prevedono,
          nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
          o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione  per  le
          funzioni  di  ricerca,  facente  capo,  negli   IRCCS,   al
          direttore scientifico  e,  negli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali, al direttore generale. 
                424. Per garantire  un'adeguata  flessibilita'  nelle
          attivita'  di  ricerca,  gli  Istituti  assumono,  per   lo
          svolgimento delle predette attivita', entro il  limite  del
          20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
          dall'anno  2019  delle  complessive   risorse   finanziarie
          disponibili per le  attivita'  di  ricerca,  personale  con
          contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato,  nel
          rispetto del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
          periodo  e'  incrementato   con   le   risorse   aggiuntive
          trasferite a ciascun Istituto dal Ministero  della  salute,
          pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
          milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di  euro  per
          l'anno 2020 e a  90  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. 
                425. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
          modalita'  di  reclutamento  stabilite  dall'art.  35   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i  requisiti,  i
          titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di  cui
          al comma 424. 
                426.  Gli  Istituti  possono  bandire  le   procedure
          concorsuali per il reclutamento del  personale  di  cui  al
          comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio  dei
          vincitori con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato della durata di cinque anni,  con  possibilita'
          di un solo rinnovo  per  la  durata  massima  di  ulteriori
          cinque anni, previa valutazione ai  sensi  del  comma  427.
          L'attuazione di quanto previsto nel precedente  periodo  e'
          subordinata alla verifica della disponibilita'  finanziaria
          nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424. 
                427. Il personale assunto ai sensi del comma  426  e'
          soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
          per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
          di  servizio,  secondo  modalita',  condizioni  e   criteri
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica   amministrazione,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative.  L'esito  negativo
          della  valutazione  annuale,  per  tre  anni   consecutivi,
          determina la risoluzione del contratto. Previo accordo  tra
          gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
          la   cessione   del   contratto   a   tempo    determinato,
          compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito  delle
          disponibilita' finanziarie di cui al comma 424. 
                428.  Gli  Istituti,  nel  rispetto   delle   vigenti
          disposizioni legislative in materia di  contenimento  delle
          spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
          dotazione organica del personale destinato  alle  attivita'
          di assistenza o di  ricerca,  possono  inquadrare  a  tempo
          indeterminato nei ruoli del Servizio  sanitario  nazionale,
          compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
          ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
          dalle  disposizioni  vigenti,  il   personale   che   abbia
          completato il secondo periodo contrattuale con  valutazione
          positiva, secondo la disciplina stabilita  con  il  decreto
          del Ministro della salute previsto dal comma 427. 
                429. Al fine di valorizzare i giovani  che  esprimono
          alto potenziale e di favorire  il  rientro  dall'estero  di
          personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
          possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato,  per
          la  durata  del  relativo  progetto  di  ricerca,  con  gli
          sperimentatori  principali  vincitori  di  bandi   pubblici
          competitivi nazionali, europei  o  internazionali,  secondo
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al comma 425. Il  costo  del  contratto
          grava sui  fondi  del  progetto  finanziato  con  il  bando
          pubblico e  il  contratto  puo'  essere  prorogato  per  il
          completamento del primo quinquennio di cui  al  comma  426,
          subordinatamente   alla   disponibilita'   delle    risorse
          finanziarie di cui al comma 424. 
                430. Gli Istituti  possono  altresi'  utilizzare  una
          quota fino al 5 per cento delle disponibilita'  finanziarie
          di cui al comma  424  per  stipulare  contratti  di  lavoro
          subordinato a tempo determinato di cui  al  comma  426  con
          ricercatori  residenti  all'estero,   la   cui   produzione
          scientifica soddisfi i parametri stabiliti con  il  decreto
          del Ministro della salute di cui al comma 427. 
                431. Il personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          determinato di cui ai commi  424  e  432  e'  ammesso  alla
          partecipazione per l'accesso in  soprannumero  al  relativo
          corso di specializzazione, secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 35, commi 4  e  5,  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368. 
                432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore  della  sezione  del
          contratto collettivo del comparto Sanita' di cui  al  comma
          423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
          del 31 dicembre 2017, con  rapporti  di  lavoro  flessibile
          instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
          titolare, alla data del  31  dicembre  2017,  di  borsa  di
          studio  erogata  dagli  Istituti  a  seguito  di  procedura
          selettiva pubblica, che  abbia  maturato  un'anzianita'  di
          servizio ovvero sia stato titolare di borsa  di  studio  di
          almeno tre anni negli ultimi cinque,  puo'  essere  assunto
          con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  secondo  la
          disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e
          secondo le modalita' e i criteri stabiliti con  il  decreto
          del Ministro della salute di cui al comma 427. 
                433.   Al   fine   di   garantire   la    continuita'
          nell'attuazione delle  attivita'  di  ricerca,  nelle  more
          dell'assunzione del personale di  cui  al  comma  432,  gli
          Istituti, in deroga all'art. 7, comma  5-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  continuare  ad
          avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro  in  essere,
          del personale in servizio alla data del 31  dicembre  2017,
          nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424. 
                434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui
          ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
          cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e  all'art.  2,  comma  71,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191.». 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 543: 
                «543.  Al  comma  432  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.  205,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) dopo le parole: "procedura  selettiva  pubblica"
          sono inserite le seguenti: "ovvero titolare, alla data  del
          31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti
          a seguito di procedura selettiva pubblica"; 
                  b) dopo le parole: "un'anzianita' di servizio" sono
          inserite le seguenti: "ovvero sia stato titolare  di  borsa
          di studio".». 
              - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca
          «Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  reca
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  reca
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,  reca
          «Riordino della disciplina degli  Istituti  di  ricovero  e
          cura a carattere scientifico,  a  norma  dell'articolo  42,
          comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3». 
              - Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.  106,  reca
          «Riorganizzazione degli enti vigilati dal  Ministero  della
          salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.
          183». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  9  e  seguenti
          relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali: 
                «Art. 9 (Modalita' di esercizio delle funzioni). - 1.
          Gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  di   seguito
          denominati  «Istituti»,  d'intesa  con  le  regioni  e   le
          province autonome competenti,  possono  associarsi  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  produzione,  immissione  in
          commercio e distribuzione di medicinali  e  altri  prodotti
          necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 
                2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento  delle
          loro competenze, possono stipulare convenzioni o  contratti
          di  consulenza  per  la  fornitura   di   servizi   e   per
          l'erogazione  di   prestazioni   ad   enti,   associazioni,
          organizzazioni  pubbliche  e   private,   sulla   base   di
          disposizioni regionali, fatte  salve  le  competenze  delle
          aziende unita' sanitarie  locali.  Le  prestazioni  fornite
          alle unita' sanitarie locali sono gratuite. 
                3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di  cui
          al   comma    2,    svolgere    attivita'    di    supporto
          tecnico-scientifico e di  stage  nei  corsi  di  laurea  in
          medicina veterinaria, nelle scuole  di  specializzazione  e
          nei dottorati di ricerca. 
                4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali
          e' prevista la corresponsione di  un  corrispettivo,  ed  i
          criteri per la  determinazione,  da  parte  delle  Regioni,
          delle relative tariffe,  sono  stabilite  con  decreto  del
          Ministro della salute non avente  carattere  regolamentare,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome. 
                Art. 10 (Principi per  l'esercizio  delle  competenze
          regionali). -  1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'
          gestionali,  organizzative   e   di   funzionamento   degli
          Istituti,   nonche'   l'esercizio   delle    funzioni    di
          sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica  sugli
          Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza  esclusiva
          dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei  costi,
          dei  rendimenti  e  di  verifica  dell'utilizzazione  delle
          risorse, nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali: 
                  a)       semplificazione       e        snellimento
          dell'organizzazione  e  della   struttura   amministrativa,
          adeguandole  ai  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' dell'attivita' amministrativa; 
                  b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle  spese
          e dei costi di funzionamento, previa  riorganizzazione  dei
          relativi   centri   di   spesa   e   mediante   adeguamento
          dell'organizzazione e della struttura amministrativa  degli
          Istituti attraverso: 
                    1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali,
          procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a
          quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma  404,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art.  1,  comma
          3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          nonche' alla eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          esistenti; 
                    2) la  gestione  unitaria  del  personale  e  dei
          servizi comuni  anche  mediante  strumenti  di  innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                    3) la riorganizzazione degli uffici con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                    4)  la  riduzione  degli  organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                    5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche
          in modo da  assicurare  che  il  personale  utilizzato  per
          funzioni relative alla gestione  delle  risorse  umane,  ai
          sistemi informativi, ai servizi  manutentivi  e  logistici,
          agli affari generali,  provveditorati  e  contabilita'  non
          ecceda  comunque  il  15  per  cento  delle  risorse  umane
          complessivamente utilizzate. 
                  2. Nel caso di istituti interregionali, le  Regioni
          provvedono di concerto. 
                  3.  Il  piano  sanitario  regionale  di  cui   agli
          articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502 e successive modificazioni, definisce gli  obiettivi  e
          l'indirizzo   per   l'attivita'    degli    Istituti.    La
          programmazione regionale prevede le modalita'  di  raccordo
          tra  gli  Istituti   zooprofilattici   sperimentali   e   i
          dipartimenti di prevenzione. 
                Art. 11 (Organi). - 1. Sono organi degli Istituti: 
                  a) il consiglio di amministrazione; 
                  b) il direttore generale; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                2. Il consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di
          indirizzo,  coordinamento  e   verifica   delle   attivita'
          dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in
          carica quattro  anni,  e'  nominato  dal  Presidente  della
          Regione dove l'istituto  ha  sede  legale  e  nel  caso  di
          Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e
          Province autonome interessate, ed  e'  composto  da  tre  a
          cinque membri, muniti di diploma  di  laurea  magistrale  o
          equivalente  ed  aventi  comprovata   professionalita'   ed
          esperienza in materia di  sanita'  pubblica  veterinaria  e
          sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro
          della salute  e  gli  altri  designati  in  relazione  alle
          Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti. 
                3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta
          del  Ministro  della  salute,  puo'  essere   sciolto   dal
          Presidente  della  Regione  o  della   Provincia   autonoma
          interessata ovvero, nel caso  di  Istituti  interregionali,
          dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa  con  il
          Ministro della salute e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze quando: 
                  a)       risultano       gravi        irregolarita'
          nell'amministrazione, ovvero gravi e  reiterate  violazioni
          delle disposizioni di legge o statutarie; 
                  b)  il  conto  economico  chiude  con  una  perdita
          superiore al 20 per cento del patrimonio per  due  esercizi
          successivi; 
                  c) vi  e'  impossibilita'  di  funzionamento  degli
          organi di amministrazione e gestione. 
                4. Con il provvedimento  di  scioglimento  decade  il
          direttore generale. Il Presidente  della  Regione  o  della
          Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti
          interregionali, i  Presidenti  delle  Regioni  interessate,
          d'intesa  con  il  Ministro   della   salute,   nomina   un
          Commissario straordinario, con il compito di  rimuovere  le
          irregolarita' e sanare la situazione  di  passivita',  sino
          alla    ricostituzione    degli    ordinari    organi    di
          amministrazione. 
                5. Il direttore generale ha la rappresentanza  legale
          dell'Istituto,  lo  gestisce  e   ne   dirige   l'attivita'
          scientifica.  Il  direttore  generale   e'   nominato   dal
          Presidente della Regione dove l'Istituto  ha  sede  legale,
          sentito il Ministro della salute e, nel  caso  di  Istituti
          interregionali, di concerto tra le Regioni  e  le  Province
          autonome interessate, sentito il Ministro della salute. 
                6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite
          di  diploma  di  laurea  magistrale   o   equivalente,   di
          comprovata esperienza nell'ambito  della  sanita'  pubblica
          veterinaria nazionale e internazionale  e  della  sicurezza
          degli alimenti e, specificamente, in possesso dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti. Il  rapporto  di  lavoro
          del direttore generale e' regolato con contratto di diritto
          privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una  sola
          volta. Il direttore generale, se professore  o  ricercatore
          universitario,  e'  collocato  in  aspettativa   ai   sensi
          dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 
                7.  Il  direttore  generale  e'  coadiuvato   da   un
          direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico
          veterinario. 
                8. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  i
          compiti previsti dall'art. 20 del  decreto  legislativo  30
          giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il  collegio
          e' composto  di  tre  membri,  di  cui  uno  designato  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla  Regione
          dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione  di
          quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
          devono essere iscritti  nel  registro  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
                9. Al direttore generale ed al collegio dei  revisori
          dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
          3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni, in quanto  compatibili  con  il
          presente decreto legislativo. 
                Art. 12 (Statuto e regolamento). - 1.  Entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle   leggi
          regionali   di   cui   all'art.   10,   il   consiglio   di
          amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione
          del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto
          e' approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede  legale,
          su conforme parere delle Regioni e delle Province  autonome
          competenti in caso di istituti interregionali.  Qualora  il
          consiglio di amministrazione non provveda entro il termine,
          la Regione o la  Provincia  autonoma,  assegna  un  congruo
          termine, decorso inutilmente il quale,  sentito  l'Istituto
          interessato, nomina un apposito commissario,  che  provvede
          agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque
          giorni dalla nomina. 
                2. Entro il termine di cui al comma 1,  il  consiglio
          di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento
          interno dei servizi dell'Istituto e le  relative  dotazioni
          organiche, proposte  dal  direttore  generale.  Qualora  il
          consiglio di amministrazione non provveda entro il termine,
          la Regione o la Provincia autonoma provvede  ai  sensi  del
          terzo periodo del medesimo comma 1. 
                3. Restano salve le disposizioni di cui all'art.  11,
          commi 3 e 4. 
                Art. 13 (Comitato di supporto strategico). - 1. Entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute,
          e'  costituito,  presso  il  Dipartimento  per  la  sanita'
          veterinaria, della  sicurezza  alimentare  e  degli  organi
          collegiali per la tutela della salute del  Ministero  della
          salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del  Dipartimento
          e composto  dai  Direttori  generali  degli  Istituti,  dai
          Direttori   generali   delle   Direzioni    del    predetto
          Dipartimento e dal Direttore generale della  programmazione
          sanitaria.  Alle  sedute  del  Comitato   partecipano   tre
          rappresentanti  scelti  tra  le  Regioni  aventi   maggiore
          estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra  le
          Regioni con minore estensione territoriale.  L'incarico  di
          componente del Comitato e' a titolo gratuito. 
                2.  Il  Comitato   svolge   attivita'   di   supporto
          strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche
          attraverso il sostegno di strategie  nazionali  di  sanita'
          pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e  lo  sviluppo
          del ruolo degli  Istituti  nell'ambito  della  cooperazione
          scientifica  con  l'Autorita'  europea  per  la   sicurezza
          alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali. 
                3. Con il decreto di cui al comma 1 sono  determinate
          anche le modalita' di funzionamento del Comitato. 
                Art. 14 (Controlli). - 1. Ferme restando le  funzioni
          di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi  3
          e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti  degli  Istituti
          si applicano le disposizioni di cui all'art.  4,  comma  8,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
                Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. In  caso  di
          mancata costituzione degli organi  si  applicano  l'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei
          revisori dei conti l'art. 19  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2011, n. 123. In  caso  di  loro  impossibilita'  di
          funzionamento si applicano le disposizioni di cui  all'art.
          11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in  carica  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi. 
                2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art.  1,
          comma 566, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  dal
          decreto  ministeriale  6  maggio  2008,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262  dell'8
          novembre  2008,  e'  prorogato  fino  all'insediamento  del
          Comitato di cui all'art. 13. 
                Art. 16 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore dello statuto e dei  regolamenti  di  cui
          all'art. 12, sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270,  incompatibili  con  il
          presente decreto legislativo. 
                2. Fino alla data di entrata in vigore dello  statuto
          e dei regolamenti di cui all'art. 12, rimangono  in  vigore
          le attuali norme sul  funzionamento  e  sull'organizzazione
          degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con  le
          disposizioni del presente decreto legislativo.». 
              - Il contratto collettivo nazionale del  lavoro  (CCNL)
          del comparto sanita' -  sezione  del  personale  del  ruolo
          della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto  alla
          ricerca sanitaria - e' stato stipulato l'11 luglio 2019 tra
          l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.  1,
          comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017. Si riporta
          il testo dell'art. 3: 
              «Art. 3 (Istituzione nuovi  profili  professionali  del
          ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto
          alla ricerca sanitaria). - 1. Sono istituiti i seguenti due
          nuovi   profili   professionali   relativi   al   personale
          disciplinato nella presente sezione: 
                  a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria
          D livello D super; 
                  b)   Collaboratore   professionale    di    ricerca
          sanitaria, collocato nella categoria D. 
                2. I contenuti professionali dei profili  di  cui  al
          comma  1  sono   definiti   nelle   declaratorie   di   cui
          all'allegato 1,  che  costituiscono  parte  integrante  del
          presente CCNL. 
                3. Per ciascuno dei profili professionali di  cui  al
          comma 1  sono  individuate  le  tre  posizioni  retributive
          indicate di  seguito,  i  cui  valori  corrispondenti  sono
          riportati nell'allegata tabella A: 
                  a) Posizione retributiva iniziale; 
                  b) Posizione retributiva intermedia; 
                  c) Posizione retributiva elevata.».