Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20
dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessita'
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del
personale docente nella scuola secondaria
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per
titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una
procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La
procedura e' altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente
articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello
nazionale con uno o piu' provvedimenti, e' organizzata su base
regionale ed e' finalizzata alla definizione, per la scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e
classe di concorso nonche' per l'insegnamento di sostegno, per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre,
di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9,
lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi
siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti
vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per
rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in
ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola
secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni
2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella
quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura
straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati, fino a
concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria.
L'eventuale posto dispari e' destinato alla procedura concorsuale
ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020,
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di
servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione
e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura
straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto
previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre
annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla
procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta
negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del
predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e'
richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente se
prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle
forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto
servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno
oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai
fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi e' in possesso del
requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato,
anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie
nonche' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti
percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di
posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di
cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi
gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito
di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole
statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e
c), con almeno tre anni di servizio.
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di
concorso. E' consentita la partecipazione sia alla procedura
straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per
la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a
cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del
punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a
cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che,
avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il
punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera
g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in
ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per
coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e)
purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al
termine delle attivita' didattiche presso una istituzione scolastica
o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la
regolarita' della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai
candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il
concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria
bandito nell'anno 2016.
11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con uno o
piu' decreti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando
definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato
di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al
comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali
articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la
partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in
maniera da coprire integralmente ogni onere derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non
spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle
eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti:
a) le modalita' di acquisizione per i vincitori, durante il
periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei
crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
ove non ne siano gia' in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di
formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di
sette decimi o equivalente, nonche' i contenuti e le modalita' di
svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di
valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione
scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non
spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese;
c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui al comma
9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini
dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei
crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il
comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo
determinato,a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le
operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono
presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori
diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale
fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria
di provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10
settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui
al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali,
cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine di
priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami,
nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine
temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di
presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,
le modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al
comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si
applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito
della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo
del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami
di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse,
procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e
resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a
17-sexies.
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno
scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di
nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione
scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque
anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di
titolarita', fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o
soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano intervenute
successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del
periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria
finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non
sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono
fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in
ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del
medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del
presente articolo.
18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
conservano la loro validita' per un ulteriore anno, oltre al periodo
di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti
nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi
per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri 105, 106 e
107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessita' di
mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari per titoli ed esami
previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle
graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda,
essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui
all'articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della
graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' attuative del presente comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla
procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche' ai concorsi
ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la
scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti
di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del
personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i
quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a
tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in
ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per
la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La
predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1°settembre 2019 e
decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno
scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la
provincia e la sede di assegnazione con priorita' rispetto alle
ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo da
disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia'
conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono
corrispondentemente ridotte.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 7,11 milioni
per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno
2022.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita'
didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni
svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione
contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67
milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021».
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e
18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20
milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti
dall'attuazione del comma 18-sexies.
18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in
possesso di dottorato di ricerca e' attribuito un punteggio non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 9.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, lettera d)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n.1017» (pubblicato nella G.U. 16 maggio
2017, n. 112, S.O.):
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - Omissis.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali:
Omissis;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie
procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i
posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e
b).
Omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 14 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico.» (pubblicata nella GU
n.107 del 1° maggio 1999):
«14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico e' da
intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975
e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n.1017» (pubblicato nella G.U. n. 112 del 16 maggio 2017 -
S.O. n. 23):
«Art. 5. Requisiti di accesso. - 1. Costituisce titolo
di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso
dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma
di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il
possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di
concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di
concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso
relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4, lettera
c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma
2 del presente articolo, unitamente al superamento dei
percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita' di cui al regolamento
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai
percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1
o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle
procedure distinte per la scuola secondaria di primo o
secondo grado.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono, altresi',
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno
dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le
modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in
forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico
degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale
del corso per gli studenti che eventualmente debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al
piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra
classe di concorso o per altro grado di istruzione sono
esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e
2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del
titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della
normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali,
attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui
all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per
le medesime classi di concorso.»
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«2. I requisiti di cui all'art. 5, comma 2, sono
richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi
successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico,
rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di classi di concorso.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 recante:
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del
servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». (in
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25-9-2009), convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (in
Gazzetta Ufficiale 24/11/2009, n. 274):
«3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai
fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da
realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei
lavoratori precari della scuola di cui al comma 2,
percettori dell'indennita' di disoccupazione, cui puo'
essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
delle risorse messe a disposizione dalle regioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca».
(in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12-9-2013), convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11/11/2013):
«Art. 5 (Potenziamento dell'offerta formativa). -
Omissis.
4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedono attivita' di carattere straordinario, anche ai
fini del contrasto della dispersione scolastica, da
realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata
disponibilita' del personale inserito nelle suddette
graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate
specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente
comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base
alla legislazione vigente. Al suddetto personale e'
riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini
dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui
all'art. 554 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad
esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche' nelle
graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima
valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del
punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai progetti promossi
nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Omissis».
- Si riporta l'art. 2 del D.P.R. 14 febbraio 2016, n.
19 recante: «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso
a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.», pubblicato nella G.U. n. 43 del 22 febbraio
2016, S.O.:
«Art. 2 (Classi di concorso). - 1. La Tabella A,
allegata al presente regolamento e del quale costituisce
parte integrante, individua le classi di concorso per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate
attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli
insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per
l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio
2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso
di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del
quale costituisce parte integrante, individua le classi di
concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate
attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli
insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per
l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze
con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio
1998.
3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e
del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza
tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per
l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di
contenuto omogeneo.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.103 del 5 maggio 2005.
«Art. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione). - Omissis.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche
attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le
scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - S.O. n. 86.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma1, lett. b) e
l'art. 13 del citato D. Lgs. n. 59 del 2017:
«Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. Costituisce titolo
di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso
dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
il possesso congiunto di:
Omissis;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
Omissis».
«Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il percorso annuale
di formazione iniziale e prova e' finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli standard
professionali da parte dei docenti e si conclude con una
valutazione finale. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le procedure e i
criteri di verifica degli standard professionali, le
modalita' di verifica in itinere e finale incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso
annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'art. 438
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel
rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 116, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
2.
3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non
siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova. In caso di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il
periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo
che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione
dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per il relativo
concorso.
4.».
- Si riporta il testo dell'art. 438, del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio
1994 - S.O. n. 79:
«Art. 438 (Prova). - 1. La prova ha la durata di un
anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente
prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno
scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od
artistica il periodo di prova del personale docente e'
valido anche se prestato per un orario inferiore a quello
di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il
quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce
interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi
di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione
scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e'
disposta con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi
forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati
prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e'
prorogata di un anno scolastico, con provvedimento
motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono
definitivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 116, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015:
«116. Il superamento del periodo di formazione e di
prova e' subordinato allo svolgimento del servizio
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei
quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato d. lgs.
n. 59 del 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - 1. Sino al loro esaurimento ai
sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente
ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto
esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna
provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a
quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'art. 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi
del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
c) ;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie
procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i
posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e
b).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita
in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e
tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai
docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento
nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno
per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5, comma 2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
procedura in un'unica regione per tutte le classi di
concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al
concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono
il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti
tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche'
siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine,
per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente
presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti
coloro che propongono istanza di partecipazione ed e'
predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio
minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio
complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui
al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti
ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
sensi dell'art. 13. Ciascuna graduatoria di merito
regionale e' soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova
orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli
valutabili, nonche' la composizione della commissione di
valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7.-10.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, pubblicata nella G.U. n. 75 del 29 marzo 2019, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 («Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi»). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro
il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali
di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di
trattamento pensionistico a carico di una delle predette
gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi
non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'art. 1,
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni previste dai
commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche,
ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo
occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
di entrata in vigore del presente decreto i requisiti
previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100,
non trova applicazione l'art. 2, comma 5, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano
le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
7-bis (abrogato).
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26,
comma 9, lettera b), e dell'art. 27, comma 5, lettera f),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno
2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'art.
1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga
all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle
procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di
un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle
predette liste di collocamento in favore di soggetti che
hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50,
commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque
per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato anche in deroga all'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019.
- Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96 e' pubblicato nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018.
- Si riporta i testo degli articoli 45 e 65 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella GU n.112
del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'art. 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'art. 64, comma 2-novies, nei limiti
ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e
cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi
dell'art. 47 del Codice civile. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82».»
- Si riporta il testo dell'art. 401 del citato decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:
«Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988,
n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.».
- Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in
altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui all'art.
33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
purche' le condizioni ivi previste siano intervenute
successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle
graduatorie di cui all'art. 401 del presente testo unico.
3 -bis . L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo».»
- Si riporta l'art. 1, comma 114 della legge 13 luglio
2015, n. 107 recante: «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella GU
n.162 del 15 luglio 2015:
«114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando
sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per
titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni,
nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.».
- Si riporta l'art. 1, comma 603 della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«603. Le graduatorie del concorso di cui all'art. 1,
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano
la loro validita' per un ulteriore anno, successivo al
triennio di cui all'art. 400, comma 01, secondo periodo,
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.»
- Si riporta l'art. 4, del citato decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di contenzioso
concernente il personale docente e per la copertura di
posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria). - 1. Al fine di contemperare la
tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto
e le esigenze di continuita' didattica, le decisioni
giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative
all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino
la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo
determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni
scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni
dalla data di notificazione del provvedimento
giurisdizionale al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita'
didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a
dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al
comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo
giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo
indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in
contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale
fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonche'
modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i
docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo
termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno
scolastico.
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento
dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi
compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella
scuola dell'infanzia e in quella primaria e' coperto
annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle
graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti
rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le
procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente
articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente
vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia
autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in
quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti
procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di
cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art.
1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando, sino al termine di validita'
delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto
all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna
regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera
a), e' destinato il 50 per cento dei posti di cui
all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna
graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi,
con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13
luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti
vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure
di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire
il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che
rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in
ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
di sostegno. Il concorso e' riservato ai docenti in
possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito
presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria o analogo titolo conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
due annualita' di servizio specifico, anche non
continuative, su posto comune o di sostegno, presso le
istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai
sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative,
su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni
scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti
di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in
possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-quinquies, nonche' dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della
normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso
di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte
le tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative
al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte
attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla
prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli
valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di
precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di
titoli di abilitazione di livello universitario e di
ulteriori titoli universitari ed e' particolarmente
valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale
sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente
attribuibili ai titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le
modalita' di presentazione delle domande, i titoli
valutabili, le modalita' di svolgimento della prova orale,
i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche'
la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea
misura del contributo di cui al secondo periodo sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. L'entita' del
contributo e' determinata in misura tale da consentire,
unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di
previsione del Ministero, la copertura integrale degli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello
scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma
1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di
cui al medesimo comma nonche' dalle graduatorie di istituto
e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c),
continua ad applicarsi quanto disposto all'art. 1, commi
111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
- Si riporta il comma 202 dell'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella G.U.
del 15 luglio 2015, n. 162:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
- Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107), pubblicato nella G.U. del 16 maggio
2017, n. 112, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita' di
cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono svolte
dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito
dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di
cui all'art. 10 del presente decreto, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
2. Le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica
di cui all'art. 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti
dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il
personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del
GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita'
didattica o di servizio.
4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.»