Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  «Halimatoz»  (adalimumab)  autorizzata   con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione del 26 luglio 2018 ed inserita nel registro comunitario dei
medicinali con i numeri: 
      EU1/18/1288/001  40  mg   -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -
1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza; 
      EU1/18/1288/002  40  mg   -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -
2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza; 
      EU1/18/1288/003  40  mg   -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -
6 (3x2) siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza; 
      EU1/18/1288/004  40  mg   -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  1
penna preriempita; 
      EU1/18/1288/005  40  mg   -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  2
penne preriempite; 
      EU/1/18/1288/006  40  mg  -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  6
(3x2) penne preriempite (confezione multipla). 
    Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH,  Biochemiestraße  10,  6250  Kundl,
Austria. 
 
                            IL SOSTITUTO 
                       DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2018 con la quale  la
ditta Sandoz GmbH  ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita' del medicinale «Halimatoz» (adalimumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018; 
  Viste  le  lettere  dell'Ufficio  procedure  centralizzate   dell'8
novembre 2018 (protocollo ISF/122452/P)  e  la  lettera  dell'Ufficio
misure di gestione del rischio dell'11 aprile  2019  (protocollo  MGR
41880/P) con la quale e' stato autorizzato il materiale  educazionale
del prodotto medicinale «Halimatoz» (adalimumab); 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                     Descrizione del medicinale 
                    e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale HALIMATOZ (adalimumab) nelle confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
    confezioni: 
      40 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita (vetro)  -  0,8  ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3x2)  penne
preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n.  046888069/E  (in  base
10); 
      40 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,8 ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3x2)  siringhe
preriempite con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888032/E  (in
base 10); 
      40 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1  penna  -  A.I.C.  n.
046888044/E (in base 10); 
      40 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2  penne  -  A.I.C.  n.
046888057/E (in base 10); 
      40 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1  siringa  preriempita
con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888018/E (in base 10); 
      40 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 siringhe  preriempite
con dispositivo di sicurezza - A.I.C. n. 046888020/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    artrite reumatoide 
    «Halimatoz», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
      il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti  reumatici  modificanti  la  malattia  (Disease  Modifying  Anti
Rheumatic  Drugs  -  DMARD),  compreso   il   metotressato,   risulta
inadeguata; 
      il  trattamento  dell'artrite  reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
    «Halimatoz» puo' essere somministrato come monoterapia in caso di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
    Adalimumab,  in  combinazione  con  metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti; 
    artrite idiopatica giovanile 
    artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
    «Halimatoz» in combinazione con metotressato e' indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad uno  o  piu'  farmaci  anti  reumatici  modificanti  la
malattia   (DMARD).   «Halimatoz»puo'   essere   somministrato   come
monoterapia in caso di  intolleranza  al  metotressato  o  quando  il
trattamento continuato  con  metotressato  non  e'  appropriato  (per
l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab  non  e'
stato studiato in pazienti di eta' inferiore a due anni; 
    artrite associata ad entesite 
    «Halimatoz» e' indicato per il trattamento delle forme attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1); 
    spondiloartrite assiale 
    spondilite anchilosante (SA) 
    «Halimatoz» e' indicato per il trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondilite anchilosante attiva grave in  cui  la  risposta
alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata; 
    spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
    «Halimatoz» e' indicato per il trattamento  dei  pazienti  adulti
affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica
di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati
livelli di Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta
inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non
steroidei; 
    artrite psoriasica 
    «Halimatoz»  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'artrite
psoriasica attiva e progressiva in soggetti adulti quando la risposta
a precedenti trattamenti con farmaci anti  reumatici  modificanti  la
malattia (Disease Modifying Anti rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata
inadeguata. 
    E' stato dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e
migliora la funzionalita' fisica; 
    psoriasi 
    «Halimatoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica
a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati
alla terapia sistemica; 
    psoriasi a placche pediatrica 
    «Halimatoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica
a placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di eta' che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie; 
    idrosadenite suppurativa (HS) 
    «Halimatoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dell'idrosadenite
suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adulti e  adolescenti  dai dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta
inadeguata alla terapia  sistemica  convenzionale  per  l'HS  (vedere
paragrafi 5.1 e 5.2); 
    uveite 
    «Halimatoz»  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  non
infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti  adulti  che
hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi,  in  pazienti
che necessitano di farmaci risparmiatori  di  corticosteroidi  o  nei
quali il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato; 
    uveite pediatrica 
    «Halimatoz» e' indicato per il trattamento dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta'
che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e'
appropriata.