IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17; Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti OSP) ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia, l'entita' del cofinanziamento della Regione siciliana non puo' essere inferiore al 50% del contributo statale; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' del 2016) art. 1, comma 486 che attribuisce alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non residenti; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto «Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuita' territoriale della Sicilia; Visto il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019 con il quale il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa e' stato sottoposto ad oneri di servizio pubblico a partire dal 29 marzo 2020; Vista la nota prot. n. 29110 del 18 luglio 2019 con la quale si e' informata la Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che, con decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019, il Governo italiano, d'intesa con la Regione siciliana ha imposto a far data dal 29 marzo 2020 OSP sui sopraindicati collegamenti e si e' trasmessa, per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (d'ora in avanti GUUE), la pertinente nota informativa; Viste le osservazioni della Commissione europea in ordine al regime impositivo che hanno determinato la mancata pubblicazione in GUUE della suindicata nota informativa d'imposizione; Considerata la necessita', verificata nel corso di apposite interlocuzioni con la Commissione, di modificare il regime impositivo prospettato per superare le criticita' evidenziate; Considerata la necessita' di intraprendere un'ulteriore procedura, attraverso apposita Conferenza di servizi, per rimodulare i parametri sui quali articolare l'imposizione di OSP sui collegamenti aerei da e per gli scali di Trapani e Comiso al fine di assicurare la continuita' territoriale attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea; Vista la nota prot. n 56385 del 13 novembre 2019 con la quale la Regione siciliana ha evidenziato l'opportunita' - anche per economia procedimentale - di procedere all'abrogazione del decreto ministeriale n. 322/2019 contestualmente alla ridefinizione dei nuovi progetti di OSP per i collegamenti sui due scali siciliani; Vista la nota n. 47383 del 4 dicembre 2019 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei tra gli aeroporti di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali; Considerata l'opportunita' di seguire due procedure distinte per rimodulare i contenuti degli OSP sui collegamenti tra gli scali siciliani di Comiso e Trapani ed alcuni scali nazionali; Vista la nota n. 61218 del 6 dicembre 2019 con la quale il presidente della Regione siciliana ha convocato per il 12 dicembre 2019 la Conferenza di servizi per la rimodulazione del contenuto degli OSP da imporre sui collegamenti aerei con l'aeroporto di Trapani; Considerata la necessita', accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuita' territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Trapani e gli scali di Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli; Considerato che, qualora nessun vettore presenti accettazione senza compensazione e senza diritti di esclusiva e si proceda all'aggiudicazione per tre anni del servizio tramite gare pubbliche, gli interventi per la continuita' territoriale in favore del bacino di utenza gravante sullo scalo di Trapani comportano un onere finanziario massimo e complessivo di euro 22.864.330,63; Tenuto conto che le risorse residue provenienti dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 486 e dalla delibera del CIPE n. 54/2016, da destinarsi complessivamente ai collegamenti onerati da/per i due scali di Trapani e Comiso, ammontano a euro 31.057.606,51; Tenuto conto che, nell'ambito della Conferenza di servizi, si e' accertato che il contributo statale da destinarsi agli OSP sui collegamenti da/per lo scalo di Trapani sara' corrispondente a quota parte di dette risorse residue per un ammontare massimo pari a euro 14.679.334,53; Tenuto conto che la Regione siciliana si e' impegnata a cofinanziare, in misura superiore al 50% del contributo statale, i costi del servizio onerato di cui trattasi garantendo un sostegno finanziario massimo pari a euro 8.184.996,10 a valere sulle risorse che saranno allocate con legge finanziaria 2020/2022, giusta delibera di giunta n. 162/2019; Visto il verbale della Conferenza di servizi del 12 dicembre 2019; Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi, con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Trapani, si sono confermate le determinazioni della precedente Conferenza di servizi, alla base del decreto ministeriale n. 322/2019, sono stati rimodulati i parametri tariffari sui quali articolare l'imposizione di OSP sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa, e si e' fissata la decorrenza di tale imposizione a far data dal 15 luglio 2020; Considerata la necessita' di abrogare il decreto ministeriale n. 322 del 16 luglio 2019; Decreta: Art. 1 1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Brindisi e viceversa, Trapani-Parma e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Napoli e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.