LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto modifiche
al TUF, al fine di estendere l'ambito di applicazione della normativa
italiana in tema di portali per la raccolta di capitali  on-line  (di
seguito «legge di bilancio 2019»); 
  Visto il decreto legislativo  25  novembre  2019,  n.  165  che  ha
introdotto modifiche al TUF, al fine  di  ulteriormente  adeguare  la
normativa nazionale alle disposizioni  della  MiFID  II  (di  seguito
«Correttivo MiFID»); 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 10, del Correttivo MiFID,  che
ha  modificato  l'art.  50-quinquies  del  TUF,  eliminando,  tra   i
requisiti patrimoniali per l'iscrizione nel registro  di  gestori  di
portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese  e
per le imprese sociali, il vincolo  dell'adesione  a  un  sistema  di
indennizzo a tutela degli investitori e mantenendo  il  solo  obbligo
della copertura assicurativa sulla responsabilita' professionale; 
  Vista la delibera del  26  giugno  2013,  n.  18592,  e  successive
modificazioni, con la quale e' stato adottato  il  regolamento  sulla
raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (di  seguito,
«Regolamento crowdfunding»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2019, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato che e' necessario, alla luce delle modifiche  apportate
dall'art. 2, comma 10, del Correttivo MiFID all'art. 50-quinquies del
TUF,  procedere  tempestivamente  ad  un   adeguamento   alla   nuova
disposizione normativa del regolamento crowdfunding; 
  Considerato che e' necessario disporre un periodo  transitorio  per
l'applicazione del nuovo art. 7-bis del  regolamento,  concernente  i
requisiti patrimoniali dei gestori, per consentire  ai  gestori  gia'
autorizzati che aderiscono ad un sistema di indennizzo  di  adeguarsi
alle nuove disposizioni regolamentari; 
  Considerato che e' necessario, alla luce delle modifiche  apportate
al TUF che hanno  esteso  le  attivita'  esercitabili  da  parte  dei
gestori di portale, integrare le informazioni contenute nel  registro
previsto dall'art. 5 del regolamento crowdfunding; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592
  del 26 giugno  2013  e  successive  modificazioni,  concernente  la
  disciplina per la raccolta di capitali tramite portali on-line 
  1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, dopo la lettera
f) e' inserita la seguente lettera  «g)  la  tipologia  di  attivita'
svolta» e, al comma 2, dopo la lettera c)  e'  inserita  la  seguente
lettera «d) la tipologia di attivita' svolta»; 
    2) nella Parte II, Titolo II,  l'art.  7-bis  e'  sostituito  dal
seguente articolo: 
  «Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei  gestori).  -  1.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  e  della  permanenza  nello  stesso,  i
gestori  devono  stipulare   un'assicurazione   a   copertura   della
responsabilita' per  i  danni  derivanti  al  cliente  dall'esercizio
dell'attivita' professionale, che preveda: 
    a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di  almeno
ventimila euro e 
    b) per  l'importo  totale  delle  richieste  di  indennizzo,  una
copertura di almeno un milione di euro all'anno  per  i  gestori  che
effettuano direttamente la  verifica  prevista  dall'art.  13,  comma
5-bis, e di  almeno  cinquecentomila  euro  all'anno  per  gli  altri
gestori. 
  2. Il venir meno del requisito patrimoniale  indicato  al  comma  1
comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale  requisito
non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi. 
  3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore  non  pubblica
nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione
del requisito prescritto»; 
    3) nella Parte II, Titolo III, all'art. 14, comma 1, lettera  a),
sono eliminate le seguenti parole: «al sistema di indennizzo  cui  ha
aderito il gestore o».