IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2019, n. 25, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,   inerente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15  novembre  2019,
con il quale e' stato conferito al dott. Emilio Gatto,  dirigente  di
prima  fascia,  l'incarico  di  direttore  generale  della  Direzione
generale dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle  politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle  varieta'
indicate nel dispositivo, nel rispettivo registro nazionale; 
  Visti i pareri espressi nell'ambito del gruppo  di  lavoro  per  la
protezione delle piante di cui  al  decreto  ministeriale  30  giugno
2016, per le varieta' vegetali indicate nel presente dispositivo; 
  Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati
per le quali risulta conclusa la verifica senza che siano intervenuti
avvisi contrari all'uso di dette denominazioni; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  sono  iscritte  nel  registro
nazionale delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine  del
decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente  decreto,
le varieta' ortive sotto elencate,  le  cui  sementi  possono  essere
certificate in quanto «sementi  di  base»,  «sementi  certificate»  o
controllate  in  quanto  «sementi  standard».  La  descrizione  e   i
risultati  delle  prove  eseguite  sono  depositati   presso   questo
Ministero. 
 
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|                |               |         |        | Responsabile  |
|                |               |         |        |     della     |
|                |               | Codice  | Lista  | conservazione |
|     Specie     |   Varieta     |  Sian   |registro|  in purezza   |
+================+===============+=========+========+===============+
|                |               |         |        |Royal Seeds    |
|Cavolfiore      |Mirin          |  3917   |   A    |S.r.l.         |
+----------------+---------------+---------+--------+---------------+
|                |               |         |        |Royal Seeds    |
|Cavolfiore      |Romina         |  3916   |   A    |S.r.l.         |
+----------------+---------------+---------+--------+---------------+
|                |               |         |        |Royal Seeds    |
|Cavolfiore      |Clarry         |  3914   |   A    |S.r.l.         |
+----------------+---------------+---------+--------+---------------+
|                |               |         |        |Royal Seeds    |
|                |               |         |        |S.r.l. United  |
|                |               |         |        |Genetics Italia|
|Zucca Peperone  |Guinet AK5939  |3888 3820|  A A   |S.p.a.         |
+----------------+---------------+---------+--------+---------------+
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2020 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

                               ______ 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.