IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  ordinaria  disposta  dalla
associazione di rappresentanza Legacoop nei confronti della  societa'
cooperativa «Ambiente 3 - societa' cooperativa edilizia a r.l.»,  con
sede in Roma -  codice  fiscale  n.  04116891005,  e  del  successivo
accertamento ispettivo, concluso in data  20  febbraio  2019  con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale  cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che la cooperativa, ancorche' diffidata,  non  risulta
avere  eliminato  le  seguenti  irregolarita'  riscontrate  in   sede
ispettiva:  1)  omessa  esibizione  dei  libri  sociali;  2)   omesso
versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018; 
  Vista la nota ministeriale prot. n. 158250, regolarmente consegnata
alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data
18 giugno 2019, ai sensi dell'art. 7  della  legge  n.  241/1990,  e'
stata trasmessa  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile, in ordine alla  quale  non  sono
pervenute osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  che
prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  in  caso   di   irregolare
funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la
gestione  ad   un   commissario,   determinando   poteri   e   durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della  cooperativa,  disposto  di
prassi per un  periodo  di  sei  mesi  salvo  eccezionali  motivi  di
proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del professionista incaricato ai fini di una rapida  regolarizzazione
dell'ente; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative  nella  riunione  del  19   dicembre   2019   in   merito
all'adozione del predetto provvedimento; 
  Considerato che, conformemente  a  quanto  previsto  con  circolare
prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario governativo e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura  di  questa  Direzione  generale,  da  un
elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,   2545-septiesdecies,
secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», tenendo  conto
delle  attitudini  professionali  e  dell'esperienza   dagli   stessi
maturata,  come  risultanti   dai   relativi   curricula,   e   della
disponibilita'    all'assunzione    dell'incarico     preventivamente
acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione
delle funzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Ambiente 3- societa' cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma -
codice fiscale n. 04116891005, costituita in data 30 maggio 1991,  e'
revocato.