IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  ordinaria   disposta   nei
confronti  della  societa'  cooperativa   «Legione   Prima   societa'
cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma -  codice  fiscale  n.
03515371007, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data
24 dicembre 2018 con la proposta di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che la cooperativa,  sebbene  diffidata,  risulta  non
aver sanato le seguenti irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva:
1) mancata nomina dell'organo  amministrativo  collegiale  e  mancata
previsione della durata in carica dei suoi componenti, in conformita'
con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b,  della  legge
n.  205/2017,  nonche'   mancata   deliberazione   in   merito   alla
determinazione dell'eventuale compenso da  attribuire  ai  componenti
del consiglio di amministrazione ovvero alla gratuita' delle cariche;
2) omesso  versamento  del  contributo  di  revisione  per  i  bienni
2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; 
  Viste  le  comunicazioni  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'adozione del provvedimento
di  gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile, rispettivamente inoltrate con nota prot. n.  0158266  del  18
giugno 2019 alla casella di  posta  certificata  del  sodalizio,  mai
consegnata, e con successiva raccomandata a/r  prot.  n.  163375,  in
data 25 giugno 2019, respinta al mittente perche' all'indirizzo della
sede  legale  indicato  nel  registro  imprese  l'ente  e'  risultato
sconosciuto; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Preso atto che l'ente non ha provveduto ad attivare la  casella  di
posta  elettronica  certificata  ne'  ha  comunicato  al   competente
registro imprese la variazione della propria sede legale; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  che
prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  in  caso   di   irregolare
funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la
gestione  ad   un   commissario,   determinando   poteri   e   durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di autodeterminazione della  cooperativa,  disposto  di
prassi per un  periodo  di  sei  mesi  salvo  eccezionali  motivi  di
proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita' nel subentro nella gestione societaria da parte
del professionista incaricato ai fini di una rapida  regolarizzazione
dell'ente; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative  nella  riunione  del  19   dicembre   2019   in   merito
all'adozione del predetto provvedimento; 
  Considerato che, conformemente  a  quanto  previsto  con  circolare
prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario governativo e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura  di  questa  Direzione  generale,  da  un
elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,   2545-septiesdecies,
secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», tenendo  conto
delle  attitudini  professionali  e  dell'esperienza   dagli   stessi
maturata,  come  risultanti   dai   relativi   curricula,   e   della
disponibilita'    all'assunzione    dell'incarico     preventivamente
acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione
delle funzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Legione
Prima societa' cooperativa edilizia a  r.l.»,  con  sede  in  Roma  -
codice fiscale n. 03515371007, costituita in data 4 dicembre 1988, e'
revocato.