IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano e, in particolare, l'art.  14,
comma 2, che prevede la non inclusione per i  medicinali  equivalenti
delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  29  agosto  1997
(«Procedure   di   autorizzazione   all'importazione   parallela   di
specialita' medicinali per uso  umano»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235  dell'8
ottobre 1997; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2003) 839  del
30  dicembre  2003  sulle  «Importazioni  parallele  di   specialita'
medicinali la cui immissione in commercio e' gia' stata autorizzata»; 
  Visto il parere circostanziato  espresso  ai  sensi  dell'art.  9.2
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
22 giugno 1998 da parte della Commissione europea del 24 luglio 2007; 
  Vista la domanda presentata in data 28 novembre 2016 con  la  quale
la societa' Pricetag  S.p.a.  ha  chiesto,  in  virtu'  del  suddetto
decreto ministeriale del  29  agosto  1997,  di  poter  importare  il
medicinale «Simvastatin Dura» 20 mg, filmtabletten 100  filmtabletten
(10×10), numero di autorizzazione  M.A.N.  58798.01.00,  analogo  del
medicinale «Simvastatina Mylan Generics 20 mg compresse rivestite con
film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC, A.I.C. n. 037398056, dalla
Germania  ed  ha  manifestato   la   volonta'   di   effettuarne   il
confezionamento secondario negli stabilimenti indicati nella apposita
sezione    della    presente    determinazione    (codice    pratica:
MC1/2016/1133); 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  408/2007  del  15  marzo  2007   di
autorizzazione all'immissione in  commercio  in  Italia  dell'analogo
medicinale  per  uso  umano  «Simvastatina  Merck   Generics»   nella
formulazione «20 mg compresse» 28 compresse in  blister  AL/PVC/PVDC,
A.I.C. n. 037398056, a nome  della  societa'  Merck  Generics  Italia
S.p.A., pubblicata, per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  77  del  2  aprile  2007,
Supplemento ordinario n. 94; 
  Vista la comunicazione effettuata  dalla  Mylan  S.p.a.  (ex  Merck
Generics Italia S.p.a.) dell'avvenuta approvazione da parte dell'AIFA
della  modifica  della  denominazione  del  suddetto  medicinale   da
«Simvastatina  Merck  Generics»  a  «Simvastatina  Mylan   Generics»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte
seconda - n. 116 del 30 settembre 2008; 
  Vista la nota trasmessa ad AIFA dal Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte  (BfArM)  del  12  giugno  2017,  concernente  le
informazioni sul medicinale «Simvastatin Dura» 20  mg,  filmtabletten
100 filmtabletten (10×10) da importare dalla Germania con  numero  di
autorizzazione M.A.N.  58798.01.00,  di  titolarita'  della  societa'
Mylan dura GmbH (Germania); 
  Visti gli stampati  allegati  che  costituiscono  parte  integrante
della presente determina; 
  Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe  previste
dalle norme in vigore; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
dell'AIFA reso nella seduta del 9-11 maggio 2018; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso dell'AIFA rilasciato
nella seduta del 29-31 maggio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 21 del 18 giugno 2018  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerata la necessita' di autorizzare all'importazione parallela
il  medicinale  «Simvastatin   Dura»   20   mg,   filmtabletten   100
filmtabletten (10×10)  in  previsione  dell'uscita  del  Regno  Unito
dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 50 del  trattato  sull'Unione
europea; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale  SIMVASTATIN
DURA 20 mg, filmtabletten 100 filmtabletten  (10×10)  dalla  Germania
recante  numero  di  autorizzazione  M.A.N.   58798.01.00,   con   le
specificazioni di seguito indicate, valide  ed  efficaci  al  momento
dell'entrata in vigore della presente determina. 
  Importatore: Pricetag S.p.a. - Vasil Levski St. 103  -  1000  Sofia
(Bulgaria). 
  Confezione: «Simvastatina Dura» «20 mg compresse» 28  compresse  in
blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045661016 (in base 10). 
  Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
  Composizione: 
    principio attivo: ogni capsula rivestita con film contiene 20  mg
di simvastatina; 
    eccipienti: 
      nucleo  della  compressa:   acido   ascorbico,   idrossianisolo
butilato  (E320),  acido  citrico  monoidrato,  lattosio  monoidrato,
magnesio  stearato,  cellulosa  microcristallina,   amido   di   mais
pregelatinizzato, talco; 
      rivestimento della  compressa:  ipromellosa,  titanio  diossido
(E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172),  ossido  di  ferro
rosso (E172). 
  Officine di rilascio lotti: 
    MsDermott Laboratories Limited (T/A Gerard Laboratories) -  35/36
Baldoyle Industrial Estate - Grange Road - Dublin 13 (Irlanda); 
    Mylan Hungary Kft. - H-2900, Komarom - Mylan utca 1 (Ungheria); 
    Generics (UK) Ltd. - Station Close - Hertfordshire EN6 1TL (Regno
Unito). 
  Officine di riconfezionamento secondario: 
    XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1  -  20090
Caleppio di Settala (MI) Italia; 
    S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7  -  26824  Cavenago  d'Adda
(LO) Italia; 
    Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc.  Masotti  -
51030 Serravalle Pistoiese (PT) Italia; 
    Pricetag EAD - Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov  Blvd.  -
1000 Sofia (Bulgaria). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    ipercolesterolemia: 
      trattamento   della   ipercolesterolemia   primaria   o   della
dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la  risposta
alla dieta e ad altri trattamenti non  farmacologici  (es.  esercizio
fisico, riduzione del peso corporeo) e' inadeguata; 
      trattamento della ipercolesterolemia familiare  omozigote  come
integratore della dieta e di altri trattamenti  ipolipemizzanti  (es.
LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati; 
    prevenzione cardiovascolare: riduzione della mortalita'  e  della
morbilita' cardiovascolare in pazienti con  malattia  aterosclerotica
cardiovascolare  manifesta  o  diabete  mellito,   con   livelli   di
colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per  la  correzione
di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive.