Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita' medicinale «Myalepta» (metreleptina)  -  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione del 30 luglio 2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 31 agosto 2018, Serie C  309/3,  ed  inserita
nel registro comunitario dei medicinali con il numero: 
    EU/1/18/1276. 
    Titolare A.I.C.: Aegerion Pharmaceuticals B.V.  Atrium  Building,
8th Floor, Strawinskylaan 3127 - 1077 ZX Amsterdam - Paesi Bassi. 
 
 
                 IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 1,  commi  1  e  2,  dell'Accordo  siglato,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  data
18 novembre 2010 in seno alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,
tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  sull'accesso  ai  farmaci  innovativi  (repertorio  atti  n.
197/CSR),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 6 del 10 gennaio 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017), la quale ha previsto che, entro il 31 marzo
2017, fossero stabiliti dall'AIFA i criteri  per  la  classificazione
dei farmaci innovativi e ad innovativita' condizionata e dei  farmaci
oncologici innovativi e le modalita' per la valutazione degli effetti
dei predetti farmaci  ai  fini  della  permanenza  del  requisito  di
innovativita', nonche' le modalita' per la  eventuale  riduzione  del
prezzo di rimborso a carico del S.S.N.; 
  Visto il comunicato «Comunicazione AIFA  sui  farmaci  innovativi»,
pubblicato nel sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Aegerion  Pharmaceuticals
BV in data 31 agosto 2018 e in data 19 ottobre  2018  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini  della  rimborsabilita',  della  specialita'
medicinale «Myalepta» (metreleptina); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 4-6 febbraio 2019; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA reso nella
sua seduta del 18-20 novembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2020  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla   specialita'   medicinale   MYALEPTA   (metreleptina)   nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
  confezioni: 
    11,3 mg polvere per soluzione iniettabile -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (5 ml) in vetro tipo I con tappo in gomma bromobutilica  e
sigillo in alluminio/capsula  removibile  in  plastica  bianca  -  un
flaconcino - A.I.C. n. 046926010/E (in base 10); 
    11,3 mg polvere per soluzione iniettabile -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (5 ml) in vetro tipo I con tappo in gomma bromobutilica  e
sigillo in alluminio/capsula removibile in plastica bianca  -  trenta
flaconcini A.I.C. n. 046926022/E (in base 10); 
    3 mg polvere per  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (3 ml) in vetro tipo I con tappo in gomma clorobutilica  e
sigillo in  alluminio/capsula  removibile  in  plastica  rossa  -  un
flaconcino - A.I.C. n. 046926034/E (in base 10); 
    3 mg polvere per  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (3 ml) in vetro tipo I con tappo in gomma clorobutilica  e
sigillo in alluminio/capsula removibile in plastica  rossa  -  trenta
flaconcini - A.I.C. n. 046926046/E (in base 10); 
    5,8 mg polvere per soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (3 ml) in vetro tipo I con tappo in gomma clorobutilica  e
sigillo  in  alluminio/capsula  removibile  in  plastica  blu  -   un
flaconcino - A.I.C. n. 046926059/E (in base 10); 
    5,8 mg polvere per soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (3 ml) in vetro tipo I con tappo in gomma clorobutilica  e
sigillo in alluminio/capsula removibile  in  plastica  blu  -  trenta
flaconcini - A.I.C. n. 046926061/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: «Myalepta e' indicato  in  aggiunta  alla
dieta come terapia sostitutiva per il trattamento  delle  complicanze
da deficit di leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD): 
    con diagnosi confermata di LD generalizzata  congenita  (sindrome
di Berardinelli-Seip) o di LD generalizzata  acquisita  (sindrome  di
Lawrence) negli adulti e nei bambini di eta' pari o superiore  a  due
anni. 
  L'indicazione terapeutica: 
    «Myalepta  e'  indicato  in  aggiunta  alla  dieta  come  terapia
sostitutiva per  il  trattamento  delle  complicanze  da  deficit  di
leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD): 
      con diagnosi confermata  di  LD  parziale  familiare  o  di  LD
parziale acquisita (sindrome di Barraquer-Simons) negli adulti e  nei
bambini di eta' pari o superiore a 12 anni, per i  quali  le  terapie
standard non sono riuscite  a  raggiungere  un  controllo  metabolico
adeguato» 
  non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.