IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare, l'art. 3, comma 18; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela
della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che,
relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'Azione  2  (Piano
emergenza dissesto),  «il  Sotto-piano  di  azione  di  contrasto  al
rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate,
gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con
cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021  «al  fine
di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione  nell'arco  del
triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018,  il
quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021  e  che
dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in apposito fondo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Considerato che il suddetto art. 1, comma 1029 prevede altresi' che
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono
assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti  responsabili  di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2019 recante: «Assegnazione di risorse  finanziarie  di  cui
all'art. 1, comma  1028,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145»
adottato ai sensi del citato art. 1, comma 1029 ed,  in  particolare,
la tabella A al medesimo allegata, contenente l'elenco degli stati di
emergenza vigenti alla data del 31 dicembre 2018  ovvero  cessati  da
non oltre  sei  mesi  dalla  medesima  data  al  fine  di  permettere
l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del  triennio  2019  -
2021 degli investimenti strutturali e  infrastrutturali  urgenti,  di
cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del  decreto  legislativo
n. 1 del 2018; 
  Considerato che la Regione Marche, con nota prot. n. 617074 del  21
maggio 2019, nel trasmettere la ricognizione dei  fabbisogni  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
437 del 16  febbraio  2017,  adottata  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda  decade  del  mese  di
gennaio 2017, ha rappresentato la necessita'  di  integrare  l'elenco
degli stati di emergenza  ricompresi  nella  Tabella  A  allegata  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019 e di reperire ulteriori risorse finanziarie  rispetto  a  quelle
gia' ripartite tra le regioni e province autonome di cui all'allegato
B al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27
febbraio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
luglio 2019 recante: «Integrazione del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019», con il quale  e'  stata
disposta  l'integrazione  dell'elenco  degli   stati   di   emergenza
ricompresi nella Tabella A allegata al citato decreto del 27 febbraio
2019, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma  1028,  della
legge n. 145 del 2018; 
  Considerato che  tutte  le  Regioni  interessate  hanno  confermato
l'impiego pressoche' totale  delle  somme  assegnate  con  il  citato
decreto del 27 febbraio 2019 entro il 31 dicembre 2019  e,  pertanto,
non si rende necessaria l'adozione del provvedimento di cui  all'art.
2, comma 3, del medesimo decreto con cui disporre  la  riassegnazione
delle risorse non contrattualizzate a  favore  delle  Amministrazioni
regionali e province autonome che documentino di aver avviato  almeno
il 70% degli investimenti previsti nei relativi Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile e che ne garantiscano  l'impiego
entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'; 
  Considerato che il predetto decreto dell'11 luglio  2019,  all'art.
1, comma 2, dispone che con il decreto di cui all'art.  2,  comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2019 si provvede alla rideterminazione delle risorse da assegnare  ai
commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui  all'art.
26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  per  gli
anni 2020 e 2021, in maniera  proporzionale  rispetto  alle  esigenze
finanziarie rappresentate, tra l'altro, dalla Regione Marche; 
  Ritenuto pertanto, necessario modificare la Tabella B  allegata  al
citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27
febbraio 2019 recante il riparto delle risorse finanziarie  stanziate
dall'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  del  27  febbraio  2019,  che  disciplina  il
trasferimento delle risorse per la realizzazione degli interventi  di
mitigazione  del   rischio   idraulico   e   idrogeologico,   nonche'
dell'aumento  della  resilienza  delle  strutture  e   infrastrutture
colpite dagli eventi calamitosi in rassegna; 
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare    la    tempestiva
disponibilita' delle citate risorse finanziarie in capo ai commissari
delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma  1
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa la Tabella B allegata  al.
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019 e' sostituita dalla Tabella B allegata al presente  decreto  che
ne costituisce parte integrante e sostanziale.