IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 1634 del 30  dicembre  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  11  del  15  gennaio  2015,  riguardante
l'inserimento  nel  suddetto  elenco   del   medicinale   «Cisteamina
cloridrato (Cystadrops)», per uso oftalmico, per la prevenzione e  la
rimozione  dei  depositi  corneali  di  cristalli  di  cistina  nella
cistinosi nefropatica; 
  Vista la determina AIFA n. 631 del 18 maggio 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, riguardante l'esclusione
dal   suddetto   elenco   del   medicinale   cisteamina    cloridrato
(Cystadrops), per uso oftalmico, per la prevenzione  e  la  rimozione
dei  depositi  corneali  di  cristalli  di  cistina  nella  cistinosi
nefropatica; 
  Vista la determina AIFA n. 1387 del  29  ottobre  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015,  riguardante  il
reinserimento  nel  suddetto   elenco   del   medicinale   cisteamina
cloridrato (Cystadrops), per uso oftalmico, per la prevenzione  e  la
rimozione  dei  depositi  corneali  di  cristalli  di  cistina  nella
cistinosi nefropatica; 
  Vista la determina AIFA n. 282 del  18  febbraio  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, relativa al  regime
di rimborsabilita' e prezzo del medicinale Cystadrops,  indicato  per
il trattamento dei depositi di cristalli di cistina nella  cornea  in
adulti e bambini da due anni di eta' affetti da cistinosi; 
  Tenuto conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 15,  16  e  17
gennaio 2020 - stralcio verbale n. 18; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
cisteamina  cloridrato  (Cystadrops)   dall'elenco   dei   medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale CISTEAMINA CLORIDRATO (CYSTADROPS) per uso  oftalmico
e' escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  di  cui  alla  richiamata  legge  23
dicembre 1996, n. 648 per la prevenzione e la rimozione dei  depositi
corneali di cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica.