IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%» di cui all'art. 48, commi 18 e 19  ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 ed, in particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19  settembre  2000
con Errata-Corrige nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
-  Serie  generale  -  n.  232  del  4  ottobre   2000,   concernente
l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale ai sensi  della  legge  23  dicembre
1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 31587  del  17  marzo  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 69 del 17 marzo 2020, relativa all'inserimento nel suddetto elenco
di «Interferone beta 1 a»  come  terapia  di  supporto  dei  pazienti
affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19); 
  Considerato che, nell'ambito del processo di rivalutazione continua
delle posizioni assunte per i farmaci da utilizzare nei soggetti  con
COVID-19, la CTS ha ritenuto opportuno revocare tale inserimento  per
problemi di incompatibilita' della formulazione disponibile  rispetto
all'uso proposto; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA in data 24
marzo 2020; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
«Interferone beta 1 a» dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale INTERFERONE BETA  1  A  e'  escluso  dall'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, di cui alla richiamata legge 23  dicembre  1996,  n.  648,
come terapia  di  supporto  dei  pazienti  affetti  da  infezione  da
SARS-CoV2 (COVID-19).