Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere  la  modifica  del
disciplinare   di    produzione    della    indicazione    geografica
protetta «Radicchio Rosso di Treviso» registrata  con  reg.  (CE)  n.
regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996. 
    Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio
tutela Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.  e  Radicchio  Variegato  di
Castelfranco I.G.P. con sede in piazzale Indipendenza n.  2  -  31055
Quinto di Treviso (TV) - e  che  il  predetto  consorzio  e'  l'unico
soggetto  legittimato  a  presentare  l'istanza   di   modifica   del
disciplinare di produzione ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo acquisito inoltre il parere della  Regione  Veneto  circa  la
richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla  pubblicazione
del disciplinare di  produzione  della  I.G.P.  «Radicchio  Rosso  di
Treviso» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche  competitive  della  qualita'  agroalimentare,  della
pesca e dell'ippica - Direzione  generale  per  la  promozione  della
qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
proposta,  dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto   di
opportuna valutazione da parte del predetto  Ministero,  prima  della
trasmissione  della  suddetta   proposta   di   riconoscimento   alla
Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.