Estratto determinazione AAM/A.I.C. n. 29/2020 del 13 febbraio 2020 
 
    Procedura europea: SE/H/1829/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: HELIDIAG
nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C. : Laboratoires Mayoly Spindler con sede  legale
e domicilio fiscale in 6 Avenue De L'Europe - 78400 Chatou - Francia. 
    Confezioni: 
      «50 mg compresse» 1 compressa in blister Al 
      A.I.C. n. 048022014 (in base 10) 1FTJHY (in base 32). 
      «50 mg compresse» 10x1 compressa in blister Al 
      A.I.C. n. 048022026 (in base 10) 1FTJJB (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: quattro anni. 
    Precauzioni particolari per la conservazione: 
      non conservare a temperatura  superiore  a  25°  C.  Conservare
nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Composizione: 
      una compressa contiene: 
        principio attivo: 
          50mg di 13C-urea 
        eccipienti: 
          acido  citrico  anidro,  silice  colloidale  anidra,  sodio
croscarmelloso, cellulosa, microcristallina,  stearato  di  magnesio,
talco. 
    Responsabile del rilascio lotti: 
      Idifarma Desarrollo Farmaceutico, s.l. - Poligono Mocholi' - C/
Noain Nº1 - 31110 Noain, Navarra - Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      per diagnosi in vivo di infezione  gastroduodenale  primaria  o
residuale da Helicobacter pylori negli adulti. 
    Medicinale solo per uso diagnostico. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare dell'A.I.C. ,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.