IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con  deliberazione
8 aprile 2016, n. 12 e con  deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica ed il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 279 del 30  novembre  2007  e  rubricata  «Interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione  della  direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259  del  4
novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda con la quale la  societa'  Sanofi-Aventis  Groupe,
titolare della A.I.C., in data 15 maggio 2019 ha chiesto l'estensione
delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso  del  medicinale
«Praluent» (alirocumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua  seduta  del  4-6  dicembre  2019,  con  cui  ha
espresso  parere  favorevole   alla   rimborsabilita'   delle   nuove
indicazioni terapeutiche del medicinale «Praluent» (alirocumab); 
  Visto  il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 28-30 gennaio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2020 del  consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  adottata   su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   PRALUENT
(alirocumab): 
    «Malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata "Praluent" e'
indicato negli adulti con  malattia  cardiovascolare  aterosclerotica
accertata per ridurre il rischio cardiovascolare riducendo i  livelli
di C-LDL, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio: 
      in associazione alla dose massima tollerata di  statina  con  o
senza altre terapie ipolipemizzanti; oppure 
      in   monoterapia   o   in   associazione   ad   altre   terapie
ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per  i  quali
l'uso delle statine e' controindicato», 
sono rimborsate come segue. 
  Confezione: 
    75  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita  (vetro)  1  ml  -  1  penna  preriempita  -  A.I.C.   n.
044500015/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 217,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 358,13. 
  Confezione: 
    75  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita  (vetro)  1  ml  -  2  penne  preriempite  -  A.I.C.   n.
044500027/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 434,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 716,26. 
  Confezione: 
    75 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro)  1  ml  -  1  siringa  preriempita  -  A.I.C.  n.
044500041/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 217,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 358,13. 
  Confezione: 
    75 mg -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 1  ml  -  2  siringhe  preriempite  -  A.I.C.  n.
044500054/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 434,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 716,26. 
  Confezione: 
    150 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita  (vetro)  1  ml  -  1  penna  preriempita  -  A.I.C.   n.
044500078/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 217,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 358,13. 
  Confezione: 
    150 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita  (vetro)  1  ml  -  2  penne  preriempite  -  A.I.C.   n.
044500080/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 434,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 716,26. 
  Confezione: 
    150 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro)  1  ml  -  1  siringa  preriempita  -  A.I.C.  n.
044500104/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 217,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 358,13. 
  Confezione: 
    150 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 1  ml  -  2  siringhe  preriempite  -  A.I.C.  n.
044500116/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 434,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 716,26. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate  sul  sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.