LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria («TUF») e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha  abrogato  la  direttiva
2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003
e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e   2004/72/CE   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  908/2016  della  Commissione
del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   con   norme   tecniche   di
regolamentazione sui criteri, la procedura ed  i  requisiti  relativi
all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonche' i  requisiti
per il mantenimento, la  cessazione  o  la  modifica  delle  relative
condizioni di accettazione; 
  Vista la delibera n. 16839 del 19  marzo  2009,  con  la  quale  la
Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del
TUF, la prassi di mercato attinente all'attivita' di  sostegno  della
liquidita' del mercato («Prassi n. 1»); 
  Vista  la  relazione  annuale  sull'applicazione  delle  prassi  di
mercato  ammesse  nell'Unione  («Report  to  the  Commission  on  the
application of accepted market practices») che,  ai  sensi  dell'art.
13, paragrafo 10,  MAR,  l'ESMA  deve  trasmettere  alla  Commissione
europea, pubblicata in data 13 dicembre 2019; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  185,  comma  1-bis,  e
187-ter, comma  4  del  TUF,  le  violazioni  indicate  dai  predetti
articoli non sono punite, o assoggettate a  sanzione  amministrativa,
qualora si dimostri  di  avere  agito  per  motivi  legittimi  ed  in
conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 180, comma 1,  lettera  c)  del
TUF, per «Prassi di mercato ammessa» si intende  una  prassi  ammessa
dalla Consob conformemente all'art. 13, MAR; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 73  del  regolamento  Consob  n.
20249/2017 (regolamento Mercati) «La Consob provvede alla istituzione
di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti  dall'art.
13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto  dei  criteri  ivi
indicati»; 
  Considerato che l'art. 13, paragrafo 3, MAR, prevede che «Prima  di
istituire una prassi di mercato ammessa ai  sensi  del  paragrafo  2,
l'autorita' competente notifica  all'ESMA  ed  alle  altre  autorita'
competenti la propria intenzione di istituire una prassi  di  mercato
ammessa  e  fornisce   i   particolari   della   valutazione   svolta
conformemente ai criteri di  cui  al  paragrafo  2.  La  notifica  e'
trasmessa almeno tre mesi prima  della  prevista  entrata  in  vigore
della prassi di mercato ammessa»; 
  Considerato che in data 9 settembre 2016 ed in data 4 novembre 2016
la Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere  della  facolta'
di mantenere in vigore la Prassi  n.  1  e  di  avere  intenzione  di
rivederne  le  condizioni,  consentendo  all'ESMA  di  sospendere  il
procedimento per l'emanazione del prescritto parere,  che  la  stessa
Autorita' deve esprimere entro due mesi dalla notifica ricevuta; 
  Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del  quadro
giuridico di riferimento, e' opportuno modificare  la  Prassi  n.  1,
precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009; 
  Valutate le osservazioni pervenute  alla  Consob,  in  risposta  al
documento di consultazione pubblicato in data 21 settembre 2018 dalle
associazioni di categoria e dagli altri partecipanti al mercato, come
rappresentate nella relazione illustrativa dell'8 aprile 2019; 
  Considerato che in data 18 aprile  2019  la  Consob  ha  notificato
all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3,  MAR,  il  testo  della
Prassi n. 1 pubblicato ad esito  della  consultazione,  ai  fini  del
rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR; 
  Considerato che, a seguito di interlocuzioni con l'ESMA e le  altre
autorita'  competenti  nel  corso  del  processo  di   rilascio   del
prescritto parere, si e' reso necessario apportare  alcune  modifiche
al testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione; 
  Considerato che in data 22 novembre 2019 la  Consob  ha  notificato
all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, un  testo  rivisto
della Prassi n. 1, ai fini del rilascio del parere  di  cui  all'art.
13, paragrafo 4, MAR; 
  Considerato che in data 22 gennaio  2020  l'ESMA  ha  approvato  il
parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR, nel  quale  e'  indicato
che la Prassi n. 1, nel testo notificato in data 22 novembre 2019, e'
compatibile con i criteri di cui all'art. 13, paragrafo 2, MAR, e con
il regolamento delegato (UE) n. 908/2016  della  Commissione  del  26
febbraio 2016; 
  Considerato che il testo in inglese della Prassi n. 1  oggetto  del
parere dell'ESMA e' stato pubblicato in data 31 gennaio 2020 sul sito
internet dell'ESMA ed in data 3 febbraio 2020 sul sito internet della
Consob; 
  Considerato che e' opportuno  consentire  ai  soggetti  interessati
l'eventuale adeguamento dei contratti di  liquidita'  in  corso  alle
nuove previsioni entro un congruo periodo di tempo; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                    Ammissione della Prassi n. 1 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  (UE)  n.
596/2014, la prassi di  mercato  ammessa  relativa  all'attivita'  di
sostegno della liquidita'  del  mercato  («Prassi  n.  1»),  indicata
nell'accluso  documento,  redatto   secondo   il   formato   previsto
dall'Allegato  al  regolamento  delegato  (UE)  n.   908/2016   della
Commissione del 26 febbraio 2016, che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  2. E' disposta la  cessazione  della  prassi  di  mercato  relativa
all'attivita'   di   sostegno   della    liquidita'    del    mercato
precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.