LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modifiche; Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura ed i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonche' i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione; Vista la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, con la quale la Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del TUF, la prassi di mercato attinente all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato («Prassi n. 1»); Vista la relazione annuale sull'applicazione delle prassi di mercato ammesse nell'Unione («Report to the Commission on the application of accepted market practices») che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 10, MAR, l'ESMA deve trasmettere alla Commissione europea, pubblicata in data 13 dicembre 2019; Considerato che, ai sensi degli articoli 185, comma 1-bis, e 187-ter, comma 4 del TUF, le violazioni indicate dai predetti articoli non sono punite, o assoggettate a sanzione amministrativa, qualora si dimostri di avere agito per motivi legittimi ed in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato; Considerato che, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del TUF, per «Prassi di mercato ammessa» si intende una prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13, MAR; Considerato che ai sensi dell'art. 73 del regolamento Consob n. 20249/2017 (regolamento Mercati) «La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati»; Considerato che l'art. 13, paragrafo 3, MAR, prevede che «Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorita' competente notifica all'ESMA ed alle altre autorita' competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica e' trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa»; Considerato che in data 9 settembre 2016 ed in data 4 novembre 2016 la Consob ha notificato all'ESMA di volersi avvalere della facolta' di mantenere in vigore la Prassi n. 1 e di avere intenzione di rivederne le condizioni, consentendo all'ESMA di sospendere il procedimento per l'emanazione del prescritto parere, che la stessa Autorita' deve esprimere entro due mesi dalla notifica ricevuta; Considerato che, per effetto dei sopravvenuti mutamenti del quadro giuridico di riferimento, e' opportuno modificare la Prassi n. 1, precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009; Valutate le osservazioni pervenute alla Consob, in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 settembre 2018 dalle associazioni di categoria e dagli altri partecipanti al mercato, come rappresentate nella relazione illustrativa dell'8 aprile 2019; Considerato che in data 18 aprile 2019 la Consob ha notificato all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, il testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR; Considerato che, a seguito di interlocuzioni con l'ESMA e le altre autorita' competenti nel corso del processo di rilascio del prescritto parere, si e' reso necessario apportare alcune modifiche al testo della Prassi n. 1 pubblicato ad esito della consultazione; Considerato che in data 22 novembre 2019 la Consob ha notificato all'ESMA, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, MAR, un testo rivisto della Prassi n. 1, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR; Considerato che in data 22 gennaio 2020 l'ESMA ha approvato il parere di cui all'art. 13, paragrafo 4, MAR, nel quale e' indicato che la Prassi n. 1, nel testo notificato in data 22 novembre 2019, e' compatibile con i criteri di cui all'art. 13, paragrafo 2, MAR, e con il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016; Considerato che il testo in inglese della Prassi n. 1 oggetto del parere dell'ESMA e' stato pubblicato in data 31 gennaio 2020 sul sito internet dell'ESMA ed in data 3 febbraio 2020 sul sito internet della Consob; Considerato che e' opportuno consentire ai soggetti interessati l'eventuale adeguamento dei contratti di liquidita' in corso alle nuove previsioni entro un congruo periodo di tempo; Delibera: Art. 1 Ammissione della Prassi n. 1 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, la prassi di mercato ammessa relativa all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato («Prassi n. 1»), indicata nell'accluso documento, redatto secondo il formato previsto dall'Allegato al regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. E' disposta la cessazione della prassi di mercato relativa all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato precedentemente ammessa con la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.