IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  recante  «Norme
sul riordino della legislazione in  materia  portuale»  e  successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Vista la regola III/20  della  Convenzione  SOLAS,  ratificata  con
legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi  emendamenti,  che  prevede
l'obbligo di effettuare l'ispezione, la manutenzione e  la  revisione
dei dispositivi di salvataggio, per assicurarne la funzionalita' e la
verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali; 
  Visto il decreto dirigenziale del  Comandante  generale  del  Corpo
delle capitanerie di  porto,  n.  392  del  19  aprile  2010  recante
«Requisiti per  la  manutenzione,  la  revisione  e  riparazione  dei
dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per le ditte
autorizzate ad effettuare detti interventi»; 
  Visti gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come
emendata,  introdotti  con  la   Risoluzione   MSC.404(96)   adottata
dall'Organizzazione marittima internazionale (International  maritime
organization - IMO) il 19 maggio  2016,  entrati  in  vigore  dal  1°
gennaio 2020; 
  Vista la Risoluzione MSC.402(96) adottata  dall'IMO  il  19  maggio
2016 recante «Requirements  for  maintenance,  thorough  examination,
operational testing, overhaul and  repair  of  lifeboats  and  rescue
boats, launching appliances and release gear», entrata in vigore  dal
1° gennaio 2020; 
  Tenuto  conto  che  la  distribuzione  a  livello  mondiale   degli
Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana,  in
accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n.  104,  e'  ritenuta
adeguata a soddisfare le richieste delle parti interessate  cosi'  da
assicurare  la  prospettata  copertura   globale   dei   servizi   di
manutenzione,  ispezione,  esame  approfondito,   prove   funzionali,
revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio  installati  a
bordo delle navi nazionali; 
  Considerato   che   gli    Organismi    riconosciuti    autorizzati
dall'Amministrazione italiana gia' applicano  procedure  condivise  -
introdotte   a   livello   IACS   (International    association    of
classification societies) -  e  contenute,  oggi,  all'interno  dello
standard IACS UR Z 17; 
  Considerati   infine   i   contributi   forniti   dagli   Organismi
riconosciuti   dall'Amministrazione   italiana   nell'ambito    della
discussione  preliminare  allo  sviluppo  ed  al  consolidamento  del
presente decreto dirigenziale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Il  presente  decreto  disciplina  la  manutenzione,   l'ispezione,
l'esame  approfondito,  le  prove  funzionali,  la  revisione  e   la
riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo  delle
navi nazionali.