IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la regola III/20 della Convenzione SOLAS, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti, che prevede l'obbligo di effettuare l'ispezione, la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio, per assicurarne la funzionalita' e la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali; Visto il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 recante «Requisiti per la manutenzione, la revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi»; Visti gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come emendata, introdotti con la Risoluzione MSC.404(96) adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (International maritime organization - IMO) il 19 maggio 2016, entrati in vigore dal 1° gennaio 2020; Vista la Risoluzione MSC.402(96) adottata dall'IMO il 19 maggio 2016 recante «Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear», entrata in vigore dal 1° gennaio 2020; Tenuto conto che la distribuzione a livello mondiale degli Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana, in accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e' ritenuta adeguata a soddisfare le richieste delle parti interessate cosi' da assicurare la prospettata copertura globale dei servizi di manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio installati a bordo delle navi nazionali; Considerato che gli Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana gia' applicano procedure condivise - introdotte a livello IACS (International association of classification societies) - e contenute, oggi, all'interno dello standard IACS UR Z 17; Considerati infine i contributi forniti dagli Organismi riconosciuti dall'Amministrazione italiana nell'ambito della discussione preliminare allo sviluppo ed al consolidamento del presente decreto dirigenziale; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto disciplina la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali.