IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera a), che prevede la definizione di «disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2»; Vista la definizione «impresa forestale» di cui all'art. 3, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Visto il regolamento (UE) n. 995 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607 della Commissione del 6 luglio 2012; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (14G00191); Tenuto conto del documento di orientamento per il regolamento UE sul legno C(2016) 755 final del 12 febbraio 2016 ed in particolare delle indicazioni relative alla definizione di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale; Considerata la concertazione realizzata nel Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746 e nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792; Acquisita l'intesa in data 8 aprile 2020 con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Decreta: Art. 1 Criteri minimi nazionali 1. Sono di seguito definiti i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 2. Al fine di semplificare il recepimento delle disposizioni del presente decreto, si adotta il solo termine di «albi delle imprese», comprendendo con tale definizione anche gli elenchi regionali gia' istituiti alla sua data di entrata in vigore. 3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 4. Ferma restando la mutua riconoscibilita' delle imprese iscritte in riferimento ai requisiti minimi, le regioni, per quanto di competenza e sulla base delle loro esigenze e caratteristiche territoriali, socio-economiche nonche' delle peculiarita' del tessuto imprenditoriale, possono prevedere ulteriori criteri in relazione alla natura e complessita' dell'intervento selvicolturale, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.