IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; Visto l'art. 7 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo unico n. 504 del 1995, un apposito art. 7-bis che prevede un sistema di tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti con lo scopo di impedirne l'impiego fraudolento negli usi di carburazione o combustione; Visto il comma 6, del predetto art. 7-bis, del testo unico n. 504 del 1995, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissate le modalita' di attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7-bis; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995, in virtu' del quale, fatto salvo quanto disposto, in materia di circolazione dei prodotti energetici, dalle disposizioni doganali e da quelle contemplate dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti, di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 e le preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403, circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi; Considerato che l'introduzione del predetto Codice amministrativo di riscontro, finalizzata a contrastare l'utilizzo fraudolento, in carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire la libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea; Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione o combustione, di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la circolazione degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso; Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento, attraverso la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di prodotti, classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacita', deve reputarsi un'operazione carente di ragionevolezza economica e che pertanto si ritiene opportuno circoscrivere l'obbligo di emissione del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti di prodotti classificati come oli lubrificanti o preparazioni lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso; Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio 2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni armonizzate relative al controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti energetici, utilizzati come carburanti o combustibili, di cui all'art. 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, individuano in 210 litri la capacita' massima di un contenitore al di sopra della quale il prodotto in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso; Considerato che, per le finalita' del presente decreto, il predetto limite di 210 litri puo' essere preso in considerazione anche al fine di connotare lo stato sfuso degli oli lubrificanti qualora trasportati in contenitori di capacita' superiore al medesimo limite; Visto il comma 7 del predetto art. 7-bis del testo unico n. 504 del 1995, il quale stabilisce, limitatamente alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, che l'obbligo di emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui al medesimo art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a 20 litri; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'emissione del Codice amministrativo di riscontro, d'ora in avanti indicato come CAR, previsto per ogni singola operazione di trasferimento dei prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora in avanti indicato come TUA. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati ai commi 1 e 7 dell'art. 7-bis del TUA; b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) applicativo LUB: l'applicazione telematica dell'ADM dedicata all'emissione e alla gestione operativa del CAR; d) soggetti mittenti: i soggetti operanti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono introdurre prodotti lubrificanti nel territorio dello Stato; e) soggetti autorizzati: i soggetti, in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea; f) operatori della logistica: i fornitori di servizi logistici, non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei mezzi con cui sono trasportati i prodotti lubrificanti nel territorio nazionale; g) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'art. 19-bis del TUA; h) credenziali SPID: le credenziali rilasciate dal Sistema pubblico di identita' digitale. 3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti di cui al comma 2, lettera a), sono individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987.