IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai  sensi  dell'  art.
10, comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n.  284/2020  del  30  marzo  2020,  concernente
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Triossido di  Arsenico  Accord»  (triossido  di  arsenico),  il  cui
integrale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  7
aprile 2020; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  per
erronea indicazione della denominazione del medicinale ivi contenuta; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Rettifica della determina n. 284/2020 del 30 marzo 2020 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determina  n.  284/2020
del 30 marzo 2020,  concernente  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale TRIOSSIDO DI ARSENICO ACCORD  (triossido  di
arsenico), il cui testo integrale e' stato pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 7 aprile 2020. 
  Dove e' scritto: 
    «Vista la determina n. 12/2020 del 10 febbraio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  44  del  22
febbraio 2020, relativa alla classificazione del medicinale  ARSENICO
TRIOSSIDO ACCORD (arsenico triossido) ai sensi dell'art. 12, comma 5,
legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso  umano  approvati
con procedura centralizzata». 
  Leggasi: 
    «Vista la determina n. 12/2020 del 10 febbraio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  44  del  22
febbraio 2020, relativa alla classificazione del medicinale TRIOSSIDO
DI ARSENICO ACCORD (triossido di arsenico)  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali  per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata». 
  Dove e' scritto: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ARSENICO TRIOSSIDO ACCORD (arsenico triossido)  nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue: [...]». 
  Leggasi: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TRIOSSIDO DI ARSENICO ACCORD (triossido di  arsenico)
nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: [...]». 
  Dove e' scritto: 
    «Sino alla scadenza del termine di cui al  precedente  comma,  il
medicinale  ARSENICO  TRIOSSIDO  ACCORD   (arsenico   triossido)   e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn)». 
  Leggasi: 
    «Sino alla scadenza del termine di cui al  precedente  comma,  il
medicinale TRIOSSIDO DI ARSENICO ACCORD (triossido  di  arsenico)  e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn)». 
  Dove e' scritto: 
 
                              «Art. 2. 
 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
  La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  ARSENICO
TRIOSSIDO ACCORD (arsenico  triossido)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP)». 
  Leggasi: 
 
                              «Art. 2. 
 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
  La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIOSSIDO
DI ARSENICO ACCORD (triossido di arsenico) e' la seguente: medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP)».