IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   («Modifica   al   regolamento   e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni. 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso   umano   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  in  particolare  il  capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per  uso  umano,  in  particolare  il  capo  V  (Procedura  di  mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo
2001, recante «Individuazione dei criteri per la  contrattazione  del
prezzo dei farmaci»; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  - del
29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata». 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che  «entro
il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di  rinegoziazione
con le aziende farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di
rimborso dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
[...]»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1267/2015  del  6   ottobre   2015,
concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per
uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
raggruppamenti di medicinali  terapeuticamente  assimilabili»  e,  in
particolare,  l'allegato  C  contenente  l'elenco  delle  specialita'
medicinali per  le  quali  i  titolari  di  A.I.C.  corrispondono  un
rimborso alle regioni, nelle modalita' gia' consentite del  pay-back,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
dell'8 ottobre 2015; 
  Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015,  recante
«Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015; 
  Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 tra l'AIFA e la  societa'
Frosst Iberica S.A., convertito, con  modificazioni,  nella  legge  8
novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e  integrazioni  con
cui e' stato concordato che il risparmio di  spesa  per  il  Servizio
sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito  attraverso  la
corresponsione da parte dell'azienda di  un  rimborso  alle  regioni,
effettuato secondo le modalita'  del  pay-back,  sino  a  concorrenza
dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti; 
  Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione,
l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali
applicabili ai medicinali oggetto  del  suddetto  a  partire  dal  1°
gennaio 2018; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Frosst Iberica S.A. in data 22  dicembre  2017,  volto  alla
verifica  della  volonta'  aziendale  di  confermare  le   condizioni
previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi  dell'art.  11,
comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere,
in via alternativa, per una  rinegoziazione  dello  stesso  ai  sensi
della deliberazione CIPE n. 3/2001; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla societa'  Frosst  Iberica
S.A. a ridefinire con l'AIFA tale accordo; 
  Vista la corrispondenza intercorsa tra l'AIFA e la societa'; 
  Vista il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso in merito a
tale proposta nella sua seduta del 24-26 settembre 2019; 
  Visto l'esito negativo in ordine al nuovo accordo tra l'AIFA  e  la
societa' Frosst Iberica S.A., in contraddittorio tra loro, in  ordine
ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con  riferimento  al
medicinale IVOR (bemiparina  Sodica)  relativamente  alle  A.I.C.  n.
035577028 e n. 035577182; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  IVOR  (bemiparina  sodica)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
    «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10
siringhe monouso - A.I.C. n. 035577028  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': C; 
    «25.000 UI/0,4 ml soluzione iniettabile in  siringa  preriempita»
10 siringhe monouso - A.I.C. n. 035577182 (in base 10)  -  classe  di
rimborsabilita': C.